Regime patrimoniale di comunione legale tra i
coniugi - beni personali preesistenti al matrimonio rimasti tali fino al decesso del
titolare perché consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in
modo da perseguirne lincremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro
smobilizzo, con piena consapevolezza da parte dellaltro coniuge, ex art. 179 lett.
f) c.c., ed esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale (Corte di
Cassazione Sentenza n. 10855 del 05.05.2010)
Corte di Cassazione Sentenza n. 10855 del 05.05.2010
Svolgimento del processo
M. G. B., sposata in seconde nozze con M. M., deceduto lomissis,
ha agito nei confronti di Ma. e S. M., figli di primo letto del defunto, al fine di
ottenere il 50% dei titoli e denari depositati dal de cuius in conti e dossier presso il
Sanpaolo IMI e Banca Brignone s.p.a. (poi Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino).
Ladito Tribunale di Torino, pur affermando lesistenza del regime patrimoniale
di comunione legale tra i coniugi B. e M., ha ritenuto applicabile, nel caso specifico,
lart. 179 lett. f) c.c., e raggiunta la prova della proprietà esclusiva dei titoli
e del denaro in capo al de cuius, con trasmissione a favore dei convenuti.
Conseguentemente ha rigettato la domanda della B.
La Corte dappello di Torino, con sentenza n. 216 del 30.09.2005 /
14.02.2006, ha confermato tale decisione osservando che, in base a risultanze documentali,
M. M. nel omissis, prima del matrimonio con la B., aveva la disponibilità esclusiva (beni
personali) di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti in titoli e depositi
amministrati presso diversi istituti bancari, in parte anche in denaro, per un importo
complessivo di oltre L. 2.000.000.000. Anche dopo il matrimonio con la B., il M. aveva
movimentato tale patrimonio mobiliare che, allatto del decesso, risultava
sostanzialmente corrispondente - con un incremento giustificabile, per la sua entità, con
i frutti degli investimenti piuttosto che da aggiunte di ulteriori capitali - a quello
esistente allepoca del matrimonio.
Pertanto la Corte torinese ha concluso ritenendo pienamente raggiunta,
in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate sugli elementi documentali
esaminati, la prova dellesistenza di beni personali in capo a M. M., preesistenti al
matrimonio e rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori
mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne lincremento con
i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con piena consapevolezza da parte
dellaltro coniuge, ex art. 179 lett. f) c.c., ed esclusione di tali valori mobiliari
dalla comunione legale.
La Corte dappello ha poi ritenuto inammissibile la domanda di Ma.
e S. M. volta ad ottenere la loro quota ereditaria sul patrimonio mobiliare morendo
dismesso dalla madre V. S., perché fondata su un titolo completamente diverso da quello
azionato dalla B..
Avverso tale sentenza M. G. B. ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di tre motivi.
Ma. e S. M. hanno resistito con controricorso, svolgendo altresì un
motivo di ricorso incidentale.
La San Paolo IMI e la Banca Popolare di Bergamo non hanno svolto
attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti
perché relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).
1. Col primo motivo la ricorrente principale B. denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 159, 160, 162, 177 lett. a), 179 lett. a) e f), 195 c.c.,
nonché dellart. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 112,
113, 115 c.p.c. in relazione allart. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assume che la Corte
dappello, una volta accertata lesistenza del regime di comunione legale,
avrebbe dovuto ritenere chiusa in limine la controversia, posto che le denunce
di successione indicavano danaro e acquisto di titoli compiuti in costanza di matrimonio.
Pertanto, secondo la ricorrente, gli eredi M. non erano legittimati a sostenere che il
danaro, impiegato per gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, fosse bene
personale del de cuius escluso dalla comunione legale ai sensi dellart. 179 lett. a)
e f) c.c.
La ricorrente contesta poi lapplicabilità dellart. 179
lett. a) al caso de quo, non potendosi qualificare il danaro come bene personale.
Inoltre, sostiene la ricorrente, la Corte dappello, nel ritenere
che la espressa dichiarazione di cui allart. 179 lett. f) c.c. può
essere sostituita dalla conoscenza o conoscibilità da parte dellaltro coniuge della
provenienza del danaro per lacquisto del bene, avrebbe non correttamente inteso tale
principio giurisprudenziale (affermato da Cass. 18.08.1994, n. 7437), il quale sarebbe
valido solo nei rapporti tra coniugi e nel caso di obiettiva certezza che lacquisto
(o reinvestimento) sia frutto di beni (o danari) personali, ma non anche nei rapporti con
i terzi, tra i quali rientrerebbero anche gli eredi del de cuius.
La ricorrente conclude il motivo ponendo il seguente (multiplo) quesito
di diritto:
- se, in regime di comunione legale, lerede del coniuge, che ha formalmente
compiuto gli acquisti in costanza di matrimonio, sia legittimato a sostenere, contro
laltro coniuge, lesclusione dalla comunione legale, sulla base
dellassunto della appartenenza al de cuius del danaro utilizzato per gli acquisti,
pur in mancanza della tempestiva espressa dichiarazione circa tale
appartenenza, secondo la prescrizione dellart. 179 lettera f) c.c..
- se, nella comunione legale, il danaro possa ritenersi bene personale
ai sensi dellart. 179 lettera a) c.c..
- se, nella comunione legale, la espressa dichiarazione nei termini
prescritti dallart. 179 lettera f), debba sussistere, in ogni caso, debba essere
tempestiva, debba essere formulata per iscritto, e debba essere specifica.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 2711, 2712, 2719, 2697, 2727, 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115, 118 e 210
c.p.c. in relazione allart. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la ricorrente censura
limpugnata sentenza in merito allaccertamento dellesclusione dalla
comunione legale del patrimonio mobiliare - danaro e titoli - ritenendone
lappartenenza esclusiva al de cuius, in base a copie fotostatiche di fogli stampati
qualificati prova documentale, assunta, poi, a fonte della prova per
presunzioni, senza tener conto delle contestazioni mosse alla documentazione prodotta dai
fratelli M..
Assume poi la ricorrente che la Corte dappello, allorché dufficio ha
proceduto allaccertamento dellesistenza di beni personali, consistenti
in titoli e danaro, appartenenti a M. M. - non importa se per averli ricevuti in eredità
dalla prima moglie o per altro motivo - già prima del matrimonio con B. M. G.,
avrebbe operato un mutamento del tema dindagine, incorrendo nel vizio di
ultrapetizione.
A conclusione del motivo formula i seguenti quesiti di diritto:
- se sia giuridicamente corretto che il Giudice qualifichi prova
documentale copie fotostatiche di fogli stampati, prodotti da una parte, ed assunti
come copie fotostatiche di originali provenienti da terzi (nella fattispecie: banche), in
presenza della contestazione della controparte sia in ordine alla conformità agli
originali, non conosciuti, sia in ordine al contenuto, trattandosi di copie di originali
assunti come provenienti da terzi, non partecipi del giudizio.
- se, in una controversia sulla comunione legale, discutendosi tra le parti
sullapplicazione o meno dellart. 179 lettera f) c.c., il Giudice possa di
ufficio fissare il tema di indagine sullesistenza di beni personali, prima del
matrimonio, quando la parte, che nega la comunione, svolge un assunto diverso, peraltro
non condiviso,e quando laltra parte, che ha promosso il giudizio, sulla base delle
denuncie di successione di entrambe le parti, identiche nel contenuto, sostiene
lesistenza della comunione legale, trattandosi di acquisti compiuti durante il
matrimonio.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 2727, 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115 c.p.c. in relazione allart. 360 nn. 3, 4
e 5 c.p.c., la ricorrente sostiene che la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de
cuius, prima del matrimonio con essa B. e al momento del decesso di M. M., sulla base dei
documenti prodotti da controparte, sarebbe arbitraria, in quanto la Corte dappello
non avrebbe tenuto conto di alcuni documenti (in particolare il documento n. 26, relativo
alla denuncia di successione, che non menziona alcun bene mobile), mentre avrebbe
considerato altri documenti (rilasciati dalle Banche) che erano delle semplici fotocopie
di pagine, alcune senza intestazione, tutte non sottoscritte, riportanti la situazione dei
titoli, loro acquisto, deposito, movimentazione e valore. In conclusione, secondo la
ricorrente, limpugnata sentenza sarebbe affetta da vizi logici per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione dei documenti, volta a
dimostrare (fatto controverso) la corrispondenza del valore del patrimonio mobiliare -
denaro e titoli - caduto in successione, ritenuto nella disponibilità del de cuius prima
del matrimonio con la B. e al momento del decesso. Inoltre, una volta venuto meno la
prova documentale per i vizi logici denunciati, sarebbe venuta meno la prova
per presunzioni, che su tali elementi documentali si fondava.
I) Con unico motivo i ricorrenti incidentali Ma. e S. M., denunciando
violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa o insufficiente motivazione
su un punto decisivo della controversia in relazione allart. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.,
si dolgono che la Corte dappello abbia dichiarato inammissibile la loro domanda
diretta ad accertare la titolarità in capo ad essi ricorrenti di parte del patrimonio
mobiliare risultante allatto della successione del padre, una volta provata la
consistenza del patrimonio personale della madre V. S., moglie di primo letto di M. M., e
del confluire di tale patrimonio, a seguito della vendita degli immobili effettuata dal M.
che ne aveva al disponibilità, sul conto corrente e sui conti titoli del de cuius.
Ai sensi dellart. 366 bis c.p.c. chiedono se sia legittima
la domanda degli eredi diretta ad accertare e disporre il diritto al riconoscimento di
crediti già vantati verso il de cuius sulla massa ereditaria, valutati dal Tribunale come
documentalmente provati, da prededurre prima della successiva divisione ereditaria.
A.1) Il primo motivo del ricorso principale è infondato sotto tutti i
profili.
A.2) Innanzitutto è proprio il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. che
consente, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati
beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di
beni strettamente personali o con il loro scambio.
Infatti, in relazione alla natura personale dei beni acquistati da uno dei coniugi durante
il regime della comunione legale dei beni, lart. 179 c.c. indica i casi ed i
presupposti necessari affinché un determinato acquisto possa qualificarsi come
personale. In particolar modo la lettera f) del suddetto articolo afferma che
hanno natura personale i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato
nellatto di acquisto, e tra i beni personali sopraelencati la lettera a)
dellart. 179 c.c. indica i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento.
Pertanto lacquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato
dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti unipotesi di
surrogazione reale, con conseguente riconoscimento della natura personale del
nuovo bene così acquistato.
La lettera f) dellart. 179 c.c. richiede, tuttavia, il concorso di un determinato
requisito perché tale surrogazione possa realizzarsi, e cioè che venga espressamente
dichiarata in atto la natura personale del bene impiegato per lacquisto (fermo
restando lulteriore requisito della partecipazione del coniuge allatto, di cui
allart. 179, comma 2, c.c., richiesto tuttavia per i soli beni immobili e mobili
registrati).
A.3) In merito al suddetto requisito della espressa dichiarazione in atto
circa la natura personale del bene impiegato per lacquisto, questa Corte (v. Cass.
08.02.1993, n. 1556; Cass. 18.08. 1994, n. 7437 cit.; Cass. 25.08.2008, n. 24061) ha
costantemente affermato la necessità di tale dichiarazione solo ove possano sorgere dubbi
circa la natura personale del bene impiegato per lacquisto. Ove, difatti, vi sia
obiettiva certezza circa la natura personale del bene utilizzato, la dichiarazione di cui
allart. 179 lett. f) diviene del tutto superflua, attesa la sua natura ricognitiva
della sussistenza dei presupposti per lacquisto personale. Lobiettiva certezza
della natura personale del bene impiegato può ricavarsi sia dal titolo di acquisto di
detto bene (es. bene acquistato per donazione o successione e quindi escluso dalla
comunione legale ex art. 179 lett. b)), sia dalla sua natura intrinseca (come può essere
per alcuni beni di uso strettamente personale di cui alla lett. c) delart. 179),
ovvero dalla semplice comparazione tra la data di acquisto di detto bene e quella del
matrimonio. Nel caso, difatti, di impiego di un bene di cui il coniuge era titolare già
prima del matrimonio, per lacquisto di altro bene, è da escludersi che possa
trovare applicazione la regola generale di cui allart. 177 lett. a) c.c. Detta
regola subisce difatti una eccezione nel caso di acquisto di beni personali, tra i quali
rientra per lappunto anche lacquisto per surrogazione di cui allart. 179
lett. f). Ne consegue il principio di diritto che, nel caso di acquisto di un bene,
vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante limpiego
di altro bene, di cui sia certa lappartenenza al coniuge acquirente prima del
matrimonio, lacquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura
personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di
cui allart. 179 lett. f) c.c.
A.4) Ciò anche nel caso in cui il bene impiegato per lacquisto sia del denaro
appartenente al solo coniuge acquirente. Invero, la natura di bene fungibile riconosciuta
al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono
comunque ostacolare lapplicabilità dellart. 179 lett. f) nel caso in cui sia
certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e
la conseguente natura personale del bene con esso acquistato.
Pertanto correttamente limpugnata sentenza ha affermato che i titoli acquistati con
il denaro di cui M. M. era titolare esclusivo prima del matrimonio, non possono farsi
rientrare nella comunione legale dei beni ex art. 177 lett. a), poiché lobiettiva
certezza della natura personale del denaro utilizzato per lacquisto (certezza
ricavabile della titolarità pregressa rispetto alla data del matrimonio), comporta
lesclusione dellacquisto così effettuato dalla comunione e la sua conseguente
qualificazione come acquisto personale ex art. 179 lett. f) c.c.
A.5) Infondato è poi lassunto del ricorrente che il suddetto principio della
titolarità esclusiva del bene acquistato con denaro personale di uno dei coniugi sarebbe
rilevante solo nei rapporti interni tra i coniugi, e non anche nei confronti dei terzi,
tra cui sarebbero da far rientrare gli eredi del de cuius. Al riguardo va rilevato che non
è possibile distinguere un profilo interno ed uno esterno della titolarità dei beni nei
rapporti tra due coniugi in regime di comunione legale dei beni. Gli articoli 177 e 179
del codice civile tendono difatti a delineare un sistema che distingue tra beni oggetto di
comunione immediata tra i coniugi, beni oggetto delle cosiddetta comunione de
residuo e beni di titolarità esclusiva di uno dei coniugi, senza mai distinguere
tra un profilo interno (tra i soli coniugi) ed un profilo esterno (valevole nei confronti
dei terzi) di tale titolarità. Pertanto un bene, sia esso oggetto di comunione legale,
sia esso in titolarità esclusiva di uno dei coniugi, dovrà qualificarsi tale sia nei
rapporti interni tra i coniugi, che nei confronti dei terzi. Va anche sottolineato che la
stessa qualificazione di terzi attribuita agli eredi del de cuius da parte
della ricorrente non può essere condivisa, tenuto conto del fatto che lerede per
sua natura viene considerato come continuatore della personalità del de cuius,
subentrando nella titolarità di tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo.
Tale subingresso comporta che egli non possa essere qualificato come terzo, ma
debba essere considerato come parte di un determinato rapporto giuridico
facente capo al de cuius, alla stregua di quanto accadeva per il de cuius stesso.
B) Il secondo motivo non ha pregio, perché limpugnata sentenza
ha correttamente applicato linvocata norma di cui allart. 2719 c.c. e la
disciplina in tema di contestazione di documenti.
Dopo aver rilevato che le contestazioni della B. alla documentazione dei fratelli M. erano
generiche perché non specificavano in che cosa sarebbero consistite le falsità o altro
dei singoli documenti prodotti, limpugnata sentenza si è uniformata a quanto più
volte affermato da questa Corte che la volontà di disconoscere il documento, pur non
dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve tuttavia risultare da
unimpugnazione di specifico contenuto, tale cioè da potersi desumere gli estremi
della negazione dellautenticità del documento, e che il suddetto disconoscimento,
in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria
delloriginale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214 e 215
c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione,
dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva
alla produzione (cfr. fra le tante Cass. 22.6.2006, n. 14438; 11.2.2006, n. 212;
28.1.2004, n. 1525; 6.4.1999, n. 3314).
B.1) La riscontrata genericità e indeterminatezza delle contestazioni portano ad
escludere lipotizzata possibilità di un ordine di esibizione degli originali alle
banche, anche perché nel caso di produzione di copia fotostatica di una scrittura,
lesigenza di accertare la conformità alloriginale, con tutti i mezzi di prova
comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dellart. 2719 c.c., solo in presenza di
una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima e non anche
quando sia in discussione esclusivamente lefficacia probatoria dellatto in
relazione al suo contenuto.
Pertanto del tutto infondatamente la ricorrente sostiene che le esibite operazioni
bancarie, essendo state compiute in costanza di matrimonio, sarebbero conducibili
automaticamente alla comunione legale, per cui non sarebbe da porsi a suo carico alcun
onere probatorio né la necessità di una contestazione specifica.
B.2) In ogni caso, limpugnata sentenza, nonostante la genericità delle
contestazioni, ha tuttavia analizzato la documentazione bancaria in atti e in generale le
produzioni di entrambe le parti, ritenendo allesito di un accertamento di fatto,
incensurabile in questa sede di legittimità, pienamente raggiunta, sulla base di
presunzioni gravi, precise e concordanti - fondate sugli elementi documentali suddetti -
idonee a vincere la presunzione legale juris tantum di cui allart. 195 c.c., la
prova dellesistenza di beni personali, consistenti in titoli e denaro, appartenenti
a M. M. (non importa se per averli ricevuti in eredità dalla moglie V. S. o per altro
motivo) già prima del matrimonio con la B., avvenuto il omissis, e rimasti tali fino al
decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari (titoli e, in minima parte,
denaro) gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne lincremento con i
loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con la piena consapevolezza di ciò
in capo allaltro coniuge ex art. 179 lett. f) c.c.
B.3) Quanto al denunciato vizio di ultrapetizione è da e-scludere perché, come rilevato
dalla Corte dappello, la valutazione dellappartenenza o non dei beni mobili in
questione alla comunione legale dei coniugi M. - B. comportava necessariamente
lesame delleffettiva qualificazione dei beni stessi come personali o meno di
M. M..
C) Il terzo motivo è inammissibile.
Infatti è privo del quesito di diritto in ordine allasserita violazione degli artt.
2727 - 2729 c.c. e artt. 112-113-115 c.p.c.; mentre in relazione allart. 360 n. 5
c.p.c. non risulta corredato da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli
elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, delliter
argomentativo in base al quale si sarebbe dovuti pervenire (se non vi fosse stato
lerrore denunciato) ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento
della decisione (Cass. 18.7.2007, n. 16002).
C.1) In realtà il motivo, che si sostanzia nella denuncia di vizi di motivazione, con
richiamo formale a norme giuridiche, impinge nel merito, con conseguente inammissibilità,
perché propone una lettura delle risultanze processuali (i vari documenti delle banche)
diversa da quella della Corte dappello, la quale, in base ad unattenta e
rigorosa analisi di tutta la documentazione acquisita agli atti e a logiche presunzioni
che la ricorrente solo genericamente contesta, ha accertato lammontare del
patrimonio mobiliare personale del M. sia prima del matrimonio con la B. (ammontante ad
oltre L. 2.000.000.000) sia al momento del decesso (ammontante a L. 2.435.923.907, di cui
L. 1.429.425.127 presso la Banca Brignone e L. 1.006.498.780 presso la Banca San Paolo),
giustificando lincremento sulla scorta delle attestate operazioni compiute dal de
cuius di disinvestimento ed investimento dei numerosi titoli.
C.2) Del tutto inconferenti sono poi le varie digressioni, contenute nel motivo, in ordine
ad una comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ai loro sentimenti e ad una
singolare rilettura delle disposizioni testamentarie del de cuius.
D) Inammissibile è anche lunico motivo del ricorso incidentale
di Ma. e S. M. perché il quesito di diritto, sopra riportato, oltre ad essere carente di
una esposizione riassuntiva degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, non
contiene lindicazione (sintetica) della regola di diritto applicata da tale giudice
e quella della diversa regula iuris che, a dire dei ricorrenti, avrebbe dovuta essere
applicata al caso di specie. Inoltre con tale motivo non viene censurata la ratio
decidendi dellimpugnata sentenza che ha rilevato linammissibilità della
domanda dei M. sullassorbente rilievo che essa si basava su un titolo completamente
diverso da quello azionato dalla B..
E) In conclusione, entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono rigettati.
Atteso lesito del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 05.05.2010
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