| Risarcimento
del danno - illegittimità del licenziamento intimato - illegittimo demansionamento -
graduale "svuotamento" del ruolo del dipendente mediante la sua sostituzione con
altri dipendenti in rilevanti iniziative e, fra l'altro, mediante il trasferimento degli
uffici del servizio di cui egli era dirigente (Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro
22/3/2010 n. 6847)
Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 22/3/2010 n. 6847
Svolgimento del processo
1. Con sentenza non definitiva del 2 ottobre 2006 la Corte d'appello di
Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dal Consorzio Agrario
Piceno s.c.r.l. al dirigente D.F.L.R. e determinava in euro 60.000 l'indennità
supplementare prevista dalla contrattazione collettiva;
dichiarava, altresì, che il Consorzio aveva posto in essere un
illegittimo demansionamento del predetto dirigente dal maggio 2002 sino al 31 luglio 2002;
peraltro, escludeva il diritto del D. F. a conseguire alcun risarcimento per danno
professionale ed esistenziale, riservando invece al prosieguo del giudizio l'indagine
relativa al risarcimento per il danno biologico derivante dall'illegittima condotta
datoriale.
2. Con successiva sentenza dell'11 aprile 2007 la stessa Corte territoriale definiva la
controversia riconoscendo al D.F. un danno biologico liquidato in Euro 6.300,00. 3. La
complessiva decisione dei giudici di appello si fonda sulla considerazione che: a) il
licenziamento, intervenuto, formalmente, per necessità di riorganizzazione dell'area
commerciale della cooperativa alla quale il dirigente era addetto, si rivelava pretestuoso
e contrario a buona fede, essendo emerso dalle stesse determinazioni datoriali che il
recesso era da ascriversi alla perdita di fiducia nei confronti del dipendente, e,
inoltre, dovendosi qualificare come licenziamento ontologicamente disciplinare (secondo la
relativa prospettazione del D.F. che, ancorchè non contenuta nel ricorso introduttivo,
era stata implicitamente autorizzata dal giudice di primo grado che l'aveva disattesa nel
merito), era anche illegittimo per inosservanza delle procedure di cui alla L. n. 300 del
1970, art. 7; b) il demansionamento risultava dalla accertata estromissione del dirigente
dalla conclusione di accordi commerciali con la clientela da lui prima curata e con
l'affidamento di tali incombenze ad altro dipendente del Consorzio;
c) la sussistenza del danno biologico, conseguente all'illegittimo recesso e al
demansionamento, era rimasta accertata in base alla c.t.u. appositamente espletata in
giudizio.
4. Il Consorzio Agrario ha proposto distinti ricorsi per cassazione avverso le due
predette sentenze, deducendo quattro motivi di impugnazione in relazione alla decisione
non definitiva e un unico motivo in relazione alla decisione definitiva. Il D.F. ha
resistito ad entrambi i ricorsi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, i due ricorsi (n. 32099/06 e n. 16794/07) vanno
riuniti, in quanto proposti avverso sentenze pronunciate nella stessa controversia (cfr.
Cass. n. 13800 del 2003; n. 9377 del 2001).
2. Il ricorso avverso la sentenza non definitiva si articola in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414,
416, 420 e 437 c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto implicitamente
autorizzata dal giudice di primo grado la modifica della domanda originaria e abbia così,
erroneamente, ritenuto ammissibile la nuova causa petendi fondata sulla natura
disciplinare del licenziamento.
2.2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione della disciplina legale e
contrattuale relativa al licenziamento dei dirigenti, il Consorzio ricorrente si duole che
la sentenza impugnata - pure riconoscendo la sussistenza delle esigenze aziendali che
avevano originato il recesso datoriale - abbia erroneamente valorizzato supposte e
concorrenti ragioni, meramente incidentali, quale il venir meno della fiducia della
cooperativa verso il proprio dirigente.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di procedimento e di motivazione, nonchè violazione e
falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c..
Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto il demansionamento del D.F. in base a
circostanze non provate e puntualmente contestate e, peraltro, senza consentire al
convenuto Consorzio di dimostrarne la insussistenza.
2.4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e
2103 c.c. e degli artt. 2 e 42 Cost., nonchè vizio di motivazione, si lamenta che la
sentenza impugnata non abbia considerato che le dirette iniziative della direzione del
Consorzio nel settore della commercializzazione di determinati macchinari fossero
determinate dall'inerzia del D.F., e non da intenti di demansionamento del medesimo.
3. Con l'unico motivo del ricorso proposto contro la sentenza definitiva si deduce che -
alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza - l'inosservanza della procedura
di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, non può comunque comportare risarcimenti
ulteriori, quale il danno biologico, rispetto alla indennità supplementare riconosciuta
dalla contrattazione collettiva.
4. I primi due motivi del ricorso n. 32099/06, da esaminare congiuntamente, non sono
fondati.
La valutazione della Corte di merito in ordine alla pretestuosità dei motivi
organizzativi, addotti formalmente per il licenziamento, si fonda su una ricostruzione
analitica degli stessi atti posti in essere dal Consorzio, dai quali è stata desunta,
puntualmente, la sussistenza delle effettive ragioni del recesso, rinvenibili in una
documentata situazione di contrasto fra la direzione del Consorzio e il dirigente e, in
particolare, nella perdita di fiducia nei confronti di quest'ultimo che aveva comportato,
fra l'altro, l'assunzione da parte della stessa direzione di iniziative imprenditoriali
proprie del settore della commercializzazione, curato dal D.F.. Ciò vale ad escludere le
censure mosse dal Consorzio circa una asserita marginalità di tali effettive ragioni di
recesso, essendosene ravvisata, al contrario, la centralità e decisività nell'ambito di
un comportamento datoriale ritenuto incoerente e, altresì, contrario alla buona fede, in
applicazione del principio generale per cui l'ingiustificatezza del recesso datoriale può
evincersi da una incompleta o inveritiera comunicazione dei motivi di licenziamento ovvero
da un'infondata contestazione degli addebiti, potendo tali condotte rendere almeno più
disagevole la verifica che il recesso sia eziologicamente riconducibile a condotte
discriminatorie, ovvero prive di adeguatezza sociale (cfr. Cass. n. 27197 del 2006); nè,
d'altra parte, sono qui ammissibili diverse valutazioni basate su differenti ricostruzioni
"storielle", contrapposte, in via di mero fatto, a quelle operate dal giudice di
merito.
La ingiustificatezza del recesso - conseguente alla predetta pretestuosità dei motivi -
priva di ogni rilievo le censure relative alla ammissibilità, o meno, della mutatio
libelli, con cui è stata inserita nella controversia la "ulteriore" questione
della inosservanza della procedura prescritta per il licenziamento disciplinare; ed invero
la illegittimità del recesso datoriale, da cui consegue l'obbligo di corrispondere la
indennità supplementare, consegue ex se all'accertamento di insussistenza dei motivi, che
costituisce, nella sentenza impugnata, autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la
decisione.
5. Non fondati sono anche i restanti motivi del medesimo ricorso.
L'accertamento del demansionamento operato dal Consorzio è fondato, nella decisione della
Corte d'appello, su circostanze concorrenti e specifiche, che hanno evidenziato il
graduale "svuotamento" del ruolo del D.F. mediante la sua sostituzione con altri
dipendenti in rilevanti iniziative e, fra l'altro, mediante il trasferimento degli uffici
del servizio di cui egli era dirigente: tutte circostanze che la sentenza impugnata ha
ritenuto come ammesse dal Consorzio, in assenza di specifiche contestazioni, secondo una
valutazione che appare corretta anche alla stregua delle osservazioni riproposte in questa
sede, inerenti a circostanze - quali alcuni contrasti fra nuova direzione del Consorzio e
D.F. circa la gestione aziendale e la proposta di quest'ultimo di un
"gemellaggio" con altro consorzio - del tutto generiche e, peraltro, per niente
contrastanti con quelle riferite dal dipendente e valorizzate dalla Corte territoriale, e
comunque inidonee a inficiare la complessiva valutazione di merito riguardo all'operata
privazione del dipendente dei suoi compiti dirigenziali. Quanto alla giustificazione delle
iniziative della direzione, siccome dirette a supportare una asserita inerzia del
dirigente, le censure del Consorzio si risolvono in deduzioni di fatto - già oggetto di
esame da parte del giudice di merito - qui inammissibilmente ribadite mediante la mera
contrapposizione di una diversa valutazione, la quale, peraltro, non toglie decisività
alla principale argomentazione dei giudici d'appello secondo cui ogni contrasto sulla
gestione e sui comportamenti del dirigente doveva essere risolto - nell'ambito dei poteri
di iniziativa e di organizzazione riservati alla direzione del Consorzio - mediante
determinazioni precise e chiare, e non mediante comportamenti intesi allo
"svuotamento" sostanziale dei compiti del dipendente "all'insaputa"
del medesimo.
6. Le censure contenute nel secondo ricorso - limitate al riconoscimento del danno
biologico come conseguenza del licenziamento - sono parimenti infondate.
Come questa Corte ha precisato, il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del
rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo,
rivendica il risarcimento del danno biologico riconducibile alla condotta datoriale è
tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli
effetti risarcitori automaticamente dall'accertata illegittimità del suddetto recesso (a
cui è, invece, correlato direttamente il diritto all'ottenimento dell'indennità
supplementare di preavviso), e, pertanto, deve assolvere all'onere di riscontrare il
verificarsi dei comportamenti datoriali cui ha addebitato, in ragione della loro gravità,
la lesione del decoro e della sua integrità psico-fisica, che devono essere supportati
dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo dello stesso datore di lavoro, senza
che possa al riguardo operare, ai sensi dell'art. 1229 c.c., comma 1, alcuna clausola
escludente in via preventiva tale responsabilità a carico del debitore-imprenditore, che,
se prevista, sarebbe da considerarsi nulla (cfr. Cass. 27197 del 2006).
Nella specie, la prova e l'entità del danno biologico sono scaturiti da un puntuale
accertamento che è rimasto privo di adeguate censure in questa sede, fondandosi il motivo
di ricorso, esclusivamente, sulla enunciazione di una asserita inammissibilità del danno
biologico, in aggiunta all'indennità supplementare, che è esclusa esplicitamente dalla
richiamata giurisprudenza (e non trova supporto nella sentenza delle Sezioni unite n. 7880
del 2007, indicata dal ricorrente, che si limita ad equiparare gli effetti del
licenziamento disciplinare irrogato in violazione delle garanzia procedimentali a quelli
del licenziamento ingiustificato "non potendosi per motivi, oltre che giuridici,
logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti
differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della
sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del
recesso").
7. In conclusione, i ricorsi, come sopra riuniti, devono essere respinti. Il Consorzio
ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con
liquidazione come in dispositivo, stante la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi nn. 32099/06 e 16794/07 e li rigetta.
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro
41,00 per esborsi e in Euro quattromila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
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