| Straniero - Ricongiungimento
familiare - Cittadino italiano - Minore straniero - "KAFAKAH" - Intervenendo
nuovamente sul rilievo giuridico nel nostro ordinamento dellistituto della
Kafalah, ma con riferimento alla domanda proposta da un cittadino italiano
(nella specie di origine marocchina) con un minore straniero, affidato al richiedente per
effetto del vincolo della "kafalah" e residente in Marocco, la S.C. ha stabilito
che non č applicabile il d.lgs n. 286 del 1998, per la parte relativa al diritto
all'unitā familiare, in quanto destinato ad operare esclusivamente per le domande di
ricongiungimento familiare provenienti da cittadini extracomunitari. Ha ritenuto, invece,
applicabile il d.lgs n. 30 del 2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE, relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, ritenendolo disciplinante anche l'ingresso
del "familiare" straniero rispetto al cittadino italiano o comunitario.
Tuttavia, sulla base di unarticolata argomentazione, ha escluso che la nozione di
"familiare" desumibile da tale nuovo sistema normativo ricomprenda il minore
affidato in "kafalah", come, invece, aveva ritenuto possibile alla stregua
dellart. 29, secondo comma del D.lgs n. 386 del 1998 (Cass. n. 7472 del 2008 rv.
602591), per le domande proposte da cittadini extracomunitari. (Corte di Cassazione,
Sentenza n. 4868 del 1° marzo 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)
Corte di Cassazione, Sentenza n. 4868 del 1° marzo 2010
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