| Amministrazione di sostegno -
interdizione legale a norma dell'art. 414 c.c. - non costituisce condizione necessaria per
l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il
beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la
persona da nominare - il ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere proposto,
oltre che dallo stesso beneficiario, anche da uno dei soggetti indicati dall'art. 417
c.c., e dai responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura
e nell'assistenza della persona . (Corte di Cassazione Civile sez. I 1/3/2010 n. 4866) Corte di Cassazione Civile sez. I 1/3/2010 n. 4866
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 1721/07 del 12 aprile 2007 la Corte di appello di
Roma rigettava l'appello proposto da D.L.V., nato a (omissis), avverso la sentenza del
Tribunale di Roma che, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, aveva
dichiarato la sua interdizione.
A fondamento della decisione la Corte di appello di Roma così
motivava:
1.a. dalle consulenze tecniche espletate in primo e in secondo grado era emerso che il
grado di limitazione della capacità di intendere e di volere del D.L. era tale da
giustificare la sua interdizione legale a norma dell'art. 414 c.c., non sussistendo
comunque gli estremi per l'applicazione nei confronti dello stesso D.L. dell'istituto
della inabilitazione, nè di quello dell'amministrazione di sostegno; sotto il primo
profilo entrambe le consulenze espletate d'ufficio erano giunte alla medesima motivata
conclusione sul piano clinico, rilevando che il D.L. era affetto da un disturbo mentale
grave e cronico, individuato dal primo consulente in una forma di "schizofrenia
disorganizzata con impoverimento della personalità" e dal secondo in un
"disturbo schizoaffettivo misto", tale da costituire per l'interessato severo
impedimento alla cura dei propri bisogni e alla gestione dei propri interessi; in
particolare il secondo consulente aveva ben illustrato la funzionalità del provvedimento
interdittivo non solo alle esigenze di tutela e di oculata gestione delle risorse
patrimoniali del D.L., ma anche a quelle di contenimento materiale e psicologico del
paziente, rappresentate dai sanitari del Centro di Salute Mentale che lo aveva in carico e
che erano i soli a occuparsi della cura della sua persona, sia sul piano dell'igiene
personale, che delle sue necessità terapeutiche, versando il paziente medesimo in
"scadute condizioni generali di salute, notevolmente in sovrappeso", oltre che
trascurato nella persona, tanto da indurre il consulente a segnalare la necessità di
"un più efficace controllo del peso", di "un controllo costante della
pressione", nonchè di "una attenta valutazione del trofismo degli arti
inferiori";
1.b. proprio tali esigenze, unitamente alla gravità dell'infermità da cui era affetto il
D.L. ed alle conseguenze di tale infermità sulla sua capacità di gestire la propria vita
personale e di relazione, inducevano ad escludere la sussistenza delle condizioni di
parziale capacità di intendere e di volere costituenti il presupposto per una pronuncia
di inabilitazione; non ricorrevano, peraltro, neppure i presupposti per l'applicazione
dell'amministrazione di sostegno, prospettata dalla difesa dell'appellante nelle memorie
autorizzate, in quanto lo scopo precipuo di tale istituto, volto ad affiancare e sostenere
la persona nella cura dei suoi reali bisogni quotidiani e non solo a sostituirla nella
gestione dei suoi interessi patrimoniali, rendeva necessario, da un lato, che le
condizioni dell'eventuale beneficiario fossero tali che egli stesso chiedesse
personalmente o quanto meno accettasse il sostegno, dall'altro che fosse già individuata,
o almeno individuabile, la persona o le persone che potessero in concreto esercitare il
mandato eventualmente loro conferito; nel caso di specie, invece, l'appellante neppure
aveva indicato la persona da nominare, nè i concreti bisogni che l'amministratore di
sostegno, meglio del tutore, avrebbe potuto aiutare a soddisfare, mentre non era dato
comprendere l'interesse dei figli alla corretta gestione degli interessi patrimoniali del
padre, che non fosse già tutelato dall'interdizione e dall'apertura della tutela; era
anche emersa la inidoneità dei più stretti familiari del D.L. a farsi carico dei suoi
bisogni concreti e non solo della gestione delle sue risorse economiche.
2. Avverso tale sentenza D.L.V. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
All'udienza pubblica del 2 aprile 2009 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per
consentire la notifica del ricorso nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte
di appello di Roma, contraddittore necessario, che nel giudizio di appello aveva chiesto
l'accoglimento del gravame "anche in considerazione dell'entrata in vigore della
legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno".
L'integrazione del contraddittorio è stata eseguita con ricorso tempestivamente
notificato al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma il 5 maggio 2009 e
depositato il 12 maggio 2009. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il D.L. - denunciando violazione degli artt. 404, 405, 406, 407,
408, 409 e 410 c.c. - lamenta che la Corte di appello non abbia ritenuto sussistenti i
presupposti per l'applicazione nei suoi confronti della misura dell'amministrazione di
sostegno, senza tener conto delle importanti novità introdotte dalla L. n. 6 del 2004 -
che hanno configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale ed hanno
introdotto altre misure di protezione destinate a limitare meno pesantemente l'autonomia e
la libertà del soggetto debole - e omettendo di considerare che egli non è affetto da
un'infermità totale, o comunque grave e costante nel tempo, e, dopo aver conseguito una
laurea in storia e filosofia, ha lavorato per circa venticinque anni presso l'Istituto
Nazionale di Statistica.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora violazione degli artt. 404, 405, 406,
407, 408, 409 e 410 c.c., e si duole che la Corte di appello abbia escluso la possibilità
di far ricorso all'applicazione dell'amministrazione di sostegno in mancanza di una sua
richiesta in tal senso e a causa della omessa indicazione, da parte sua, del nominativo
della persona che avrebbe dovuto fungere da amministratore di sostegno e dei bisogni a cui
tale amministratore avrebbe dovuto fare fronte.
Con il terzo motivo il D.L. lamenta vizio di motivazione in ordine alla decisione della
Corte di appello di ritenere non applicabile, nel caso di specie, la misura
dell'amministrazione di sostegno e di confermare il provvedimento di interdizione disposto
dal Tribunale.
2. I tre motivi, che vanno opportunamente esaminati in modo congiunto essendo attinenti a
questioni strettamente connesse, sono fondati e meritano accoglimento. Osserva il collegio
che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004,
n. 6, art. 3, - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che
ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale
specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la
novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di
applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al
diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri
interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale
strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua
flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene
all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura
alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del
soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass.
2006/13584; v. Cass. 2009/9628).
La Corte di appello di Roma - nell'affermare la necessità che, ai fini dell'applicazione
della misura dell'amministrazione di sostegno, il destinatario del provvedimento abbia
chiesto o accettato detta misura e nell'escludere che nel caso di specie ricorressero i
presupposti per l'applicazione di tale istituto, in quanto l'appellante non aveva indicato
la persona che avrebbe dovuto essere nominata, nè i concreti bisogni che l'amministratore
di sostegno avrebbe potuto aiutare a soddisfare meglio del tutore, osservando inoltre che
non era dato comprendere quale fosse l'interesse dei figli alla corretta gestione degli
interessi patrimoniali del padre che non fosse già tutelato dagli effetti
dell'interdizione e dell'apertura della tutela e che si doveva comunque tener conto della
accertata inidoneità dei più stretti familiari del D.L. a farsi carico dei suoi bisogni
concreti e non solo della gestione delle sue risorse economiche - non si è uniformata ai
principi in precedenza enunciati in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura
dell'amministrazione di sostegno e si è invece riferita ad elementi di fatto che, alla
stregua dei principi medesimi, non costituiscono ragioni idonee per escludere nel caso
concreto il ricorso all'applicazione di tale misura.
2.1. Sotto il primo profilo, la Corte di appello, confermando l'interdizione del D.L.
disposta dal Tribunale, non ha in alcun modo tenuto conto che, dopo l'entrata in vigore
della L. n. 6 del 2004, e nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in
tutto o in parte di autonomia, l'interdizione può trovare applicazione al maggiore di
età o al minore emancipato, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente
che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò sia necessario per
assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.), dovendosi comunque perseguire
l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso
l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente (L. n. 6 del 2004, art.
1).
In particolare, la Corte di merito, disponendo l'applicazione nei confronti del D.L. della
misura dell'interdizione, non ha in alcun modo valutato, come sarebbe stato suo compito,
la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla
stregua della peculiare flessibilità dell'istituto, della maggiore agilità della
relativa procedura applicativa, nonchè della complessiva condizione psico-fisica del
soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie.
2.2. Sotto altro aspetto, non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della
misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto,
o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare, come invece
affermato dalla Corte di merito. Infatti - indipendentemente dalla constatazione che nella
specie il D.L., come risulta anche dalla sentenza impugnata, già nel corso del giudizio
di appello ha manifestato, tramite il proprio difensore, la propria disponibilità ad
accettare tale misura - a norma dell'art. 406 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del
2004, art. 3, comma 1, il ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere proposto,
oltre che dallo stesso beneficiario, anche da uno dei soggetti indicati dall'art. 417
c.c., e dai responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura
e nell'assistenza della persona, qualora a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna
l'apertura del relativo procedimento. Neppure rileva, ai fini dell'esclusione
dell'applicazione della misura, il fatto che il beneficiario non abbia indicato la persona
da nominare, atteso che, secondo il disposto dell'art. 408 c.c., in mancanza di tale
indicazione, ovvero in presenza di gravi motivi, l'amministratore di sostegno può essere
comunque nominato dal giudice tutelare. Del pari inconferenti sono i riferimenti da parte
dei giudici di appello alla mancata indicazione, da parte del beneficiario, dei concreti
bisogni che l'amministratore di sostegno dovrebbe aiutare a soddisfare, o la mancanza in
capo ai figli di un interesse alla gestione del patrimonio del genitore, che non sia già
tutelato dall'interdizione e dall'apertura della tutela. Infatti, ai sensi dell'art. 405
c.p.c., comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno, indica l'oggetto dell'incarico, gli atti che lo stesso
amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che
il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, fermo restando
che nell'applicazione della misura deve aversi riguardo all'esigenze del beneficiario
stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta
dell'amministratore di sostegno (art. 408 c.c., comma 1).
3. Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso, e
all'annullamento della sentenza impugnata. Conseguentemente, poichè sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si
individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che riesaminerà
l'appello del D.L. alla luce dei principi di diritto in precedenza enunciati e regolerà
anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di
appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
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