| Risarcimento del danno - mancata
conferma nellincarico di giudice di pace - sussiste con ogni evidenza il nesso di
causalità tra la interruzione dell'incarico ed il danno subito dall'interessato; appare,
inoltre, chiaramente comprovata la colpa dell'Autorità amministrativa, la quale, non
tenendo dovuto conto delle statuizioni giudiziali in proposito, non si è attenuta a
rigorosi canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ed ha aggravato
anzi, con palese negligenza, il danno ad essa addebitabile, avendo omesso di dare
tempestiva esecuzione al giudicato formatosi sull'ordinanza cautelare del tribunale
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) decisione n. 01699 23/03/2010
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) decisione n. 1699 del
23/03/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2008, proposto da:
Del Vecchio Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto
presso Giovan Battista Santangelo in Roma, via Giovanni Battista De Rossi, n. 30;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA - Sezione I n. 05064/2007, resa tra le parti,
concernente MANCATA CONFERMA INCARICO DI GIUDICE DI PACE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il cons. Pier Luigi Lodi e udito
per la parte ricorrente lavv. Gian Luca Lemmo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con atto notificato il 3 giugno 2008, depositato il successivo 9 giugno, il dott.
Bruno Del Vecchio ha presentato appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5064/2007,
che aveva respinto il ricorso proposto dal medesimo per la condanna del risarcimento del
danno subito per la mancata conferma nellincarico di giudice di pace, danno
quantificato in euro 410.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
2. - Il primo giudice aveva rilevato che la determinazione negativa sulla conferma
dellincarico era stata impugnata dallinteressato ed il T.A.R. Lazio, con
sentenza n. 8184 del 2003, laveva annullata per violazione di legge ed eccesso di
potere per mancanza dei presupposti e difetto di istruttoria; linteresse sostanziale
del ricorrente, quindi, sarebbe stato soddisfatto attraverso lannullamento
dellatto negativo e la conseguente adozione dellatto di nomina a far tempo dal
27 gennaio 2004, per cui non sussistevano i presupposti per la tutela ulteriore
consistente nel risarcimento del danno.
3. - Nellatto di appello linteressato contesta tali statuizioni sottolineando
in particolare che ladempimento dellAmministrazione è avvenuto dopo quattro
anni dallimpugnazione del diniego di conferma e che si è verificato un colpevole
ritardo dellAmministrazione stessa in proposito, con conseguenti danni non solo
patrimoniali, ma anche di carattere biologico, morale e di immagine.
4. - LAmministrazione intimata non si è costituita.
5. - La causa è passata in decisione alludienza pubblica del 9 marzo 2010.
6. - La Sezione ritiene che l'appello sia fondato nei sensi e nei limiti di seguito
indicati.
6.1. - È opportuno ripercorrere i successivi passaggi che hanno contrassegnato la vicenda
del ricorrente il quale, a seguito della mancata conferma all'incarico di giudice di pace,
aveva proposto ricorso in data 3 maggio 2000 unitamente alla domanda incidentale di
sospensiva che veniva accolta - essendosi ravvisato il fumus boni iuris in ordine al
difetto di istruttoria e motivazione - con ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 276 del 29
gennaio 2001; e tale ordinanza veniva successivamente confermata dal Consiglio di Stato.
In accoglimento della richiesta di esecuzione dell'anzidetta ordinanza, il T.A.R. con
ordinanza n. 2634 del 22 maggio 2002 invitava l'Amministrazione a provvedere al riguardo,
nominando anche, per l'ipotesi di inadempimento, un Commissario ad acta, nella persona del
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Nonostante la ulteriore diffida dell'interessato in data 19 settembre 2002
l'Amministrazione, a quanto riferito dal medesimo, ha successivamente ribadito la mancata
conferma alla carica di giudice di pace, sulla base delle stesse ragioni oggetto delle
censure già dedotte; e tale ulteriore provvedimento è stato impugnato con motivi
aggiunti in quanto elusivo delle precedenti statuizione del tribunale.
Intervenuto laccoglimento dell'impugnativa in questione, con sentenza del T.A.R. del
Lazio n. 8184 del 10 ottobre 2003, passata in giudicato, l'Amministrazione si determinava,
infine, a provvedere alla conferma del ricorrente nell'incarico di giudice di pace con
decreto del 27 gennaio 2004.
Lamentando, quindi, di aver subito enormi danni fisici, morali, di immagine e
patrimoniali, in relazione al periodo di mancata conferma all'incarico, il ricorrente ha
presentato ricorso per averne adeguato risarcimento, ma tale ricorso è stato respinto con
la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 5064 del 1 giugno 2007, oggetto dell'appello ora in
esame.
6.2. - Tutto ciò premesso, la Sezione è dell'avviso che l'appello sia da accogliere per
la parte relativa al danno patrimoniale conseguente al periodo di tempo durante il quale
il ricorrente non ha potuto prestare la propria attività di giudice di pace a causa della
omessa conferma nell'incarico, riconosciuta illegittima dal giudice amministrativo.
Non appare, infatti, condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui l'interesse
sostanziale per il quale il ricorrente ha proposto l'impugnativa sarebbe stato pienamente
soddisfatto attraverso l'annullamento dell'atto negativo e la consequenziale adozione del
provvedimento di nomina a far tempo dal 27 gennaio 2004.
Pur dovendosi convenire con quanto posto in evidenza nella relazione dell'ufficio studi e
documentazione del CSM - acquisita agli atti il 5 febbraio 2010 - in ordine al fatto che
l'indennità da corrispondere al giudice di pace non sia in alcun modo equiparabile a un
trattamento retributivo, trattandosi dello svolgimento di un incarico per un rapporto di
servizio onorario, sta di fatto che, anche se in tale prospettiva non è configurabile
lapplicabilità del principio della restitutio in integrum previsto per
i pubblici dipendenti, risulta comunque evidente che la tardiva attivazione
dell'Amministrazione, a seguito delle pronunce giudiziali che avevano rilevato la
illegittimità della mancata conferma, ha indubbiamente causato un pregiudizio economico
per l'interessato il quale, avendo già ricoperto l'incarico con risultati positivi,
faceva legittimo affidamento sulla prosecuzione dell'attività e dei relativi introiti.
Come già sottolineato per casi analoghi dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. in
particolare: Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4325; Sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2735), una volta
riconosciuta la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi, anche
nell'ipotesi diversa dalla interruzione di un rapporto di lavoro in corso, non può
negarsi la risarcibilità del danno subito dall'amministrato in presenza di una lesione
direttamente conseguente dall'atto illegittimo.
A ciò va aggiunto che pure il solo ritardo nell'emanazione di un atto viene riconosciuto
elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di
risarcimento, nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse pretensivo
dellamministrato, ove tale procedimento sia da concludere con un provvedimento
favorevole per il destinatario, come appunto si è verificato nel caso di specie (cfr.
Cons. Stato, Ad. Plen. 15 settembre 2005, n. 7; v. anche, da ultimo: Cass. Civ. Sez.
lavoro, 30 gennaio 2009, n. 2529).
6.3. - Osserva, quindi, il Collegio che sussiste con ogni evidenza il nesso di causalità
tra la interruzione dell'incarico ed il danno subito dall'interessato; appare, inoltre,
chiaramente comprovata la colpa dell'Autorità amministrativa, la quale, non tenendo
dovuto conto delle statuizioni giudiziali in proposito, non si è attenuta a rigorosi
canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ed ha aggravato anzi, con
palese negligenza, il danno ad essa addebitabile, avendo omesso di dare tempestiva
esecuzione al giudicato formatosi sull'ordinanza cautelare del tribunale.
6.4. - Per la determinazione del risarcimento patrimoniale il Collegio, in mancanza di
elementi idonei a comprovarne il preciso ammontare, deve procedere in base ad una
valutazione equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile.
Sembra pertanto logico tener conto della media degli importi liquidati ai colleghi
operanti nello stesso Ufficio di giudice di pace del ricorrente, per tutto il periodo
durante il quale il predetto non ha potuto prestare la propria attività. Tale somma,
tuttavia, deve essere abbattuta del 50% in considerazione del fatto che l'interessato,
nello stesso periodo, ha potuto svolgere altra attività lavorativa. Su tale cifra
verranno computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente
decisione fino al soddisfo.
7. - Il Collegio ritiene, invece, che debbano essere confermate le statuizioni negative
del primo giudice in ordine alle restanti pretese risarcitorie relative al danno
biologico, al danno dell'immagine ed al danno morale, per la mancata dimostrazione del
danno e del nesso causale tra l'evento lesivo e il pregiudizio lamentato, nonché per la
mancata allegazione, riguardo al danno morale, della configurabilità di un comportamento
penalmente rilevante.
8. - Stante l'accoglimento, sia pure parziale, dell'appello, le spese del doppio grado di
giudizio vanno poste a carico dellAmministrazione e sono liquidate nella misura
complessiva di cinquemila euro.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie lappello e, per leffetto, in riforma della sentenza impugnata,
condanna lAmministrazione della Giustizia al risarcimento del danno spettante al
ricorrente nella misura e nei limiti indicati in motivazione;
- condanna lAmministrazione della giustizia a rifondere in favore del ricorrente le
spese di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00
(cinquemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento
dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere, Estensore
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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