| Reati - Asta immobiliare - Non
partecipare in cambio di soldi determina codanna per estorsione - Ingiusto profitto -(Corte
di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 7 gennaio 2010, n. 119)
In tema di estorsione, la minaccia, ancorche' consistente nell'esercizio di una
facolta' o di un diritto spettante al soggetto agente, e dunque all'apparenza legale,
diviene contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia
uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti,
come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volonta' altrui per
soddisfare scopi personali non conformi a giustizia
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 7 gennaio 2010, n. 119
OSSERVA
Con sentenza del 22 giugno 2007, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza
emessa dal Tribunale della medesima citta' il 27 maggio 2006, con la quale FE. Eu. era
stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa quale
imputato del delitto di cui agli articoli 56 e 353 cod. pen., cosi' riqualificata
l'originaria imputazione di cui agli articoli 353 e 629 cod. pen. - assorbito quest'ultimo
reato nella prima fattispecie - nuovamente riqualificando l'imputazione in tentata
estorsione.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce vizio di motivazione in ordine
alla affermazione di responsabilita' penale, Deduce il ricorrente che, nella specie, non
sussisterebbe il requisito della minaccia di un male ingiusto, in quanto l'imputato
avrebbe prospettato unicamente l'esercizio di un diritto legittimo, quale quello di
proseguire alla partecipazione all'asta. Ne' sussisterebbe il requisito del danno
dovendosi questo rapportare agli esiti dell'intera procedura esecutiva. Si registrerebbe,
poi, un vuoto motivazionale in ordine alla idoneita' della condotta ad incidere sulla
sfera soggettiva dell'offeso, il quale non avrebbe avuto alcuna percezione della
illiceita' della condotta posta in essere dall'imputato. Si osserva, poi, che l'appello
della parte civile doveva essere dichiarato inammissibile in base alle modifiche
introdotte in tema di appello dalla Legge n. 46 del 2006.
Ha, infine, depositato memoria la parte civile, la quale contesta la validita' delle
affermazioni poste a base del ricorso, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con
annullamento delle sole disposizioni civili, in quanto i giudici dell'appello, nel
riqualificare i fatti secondo la piu' grave imputazione di tentata estorsione, avrebbero
omesso di adeguare alla maggior gravita del fatto-reato l'ammontare dell'indennizzo, senza
motivare sul punto.
Il ricorso e' infondato. Del tutto correttamente, infatti, i giudici dell'appello hanno
proceduto a riqualificare la condotta ascritta all'imputato come tentativo di estorsione,
considerato che la richiesta di corresponsione di una somma di denaro quale
"prezzo" domandato per astenersi dal partecipare all'asta, e cosi' non
"turbare" le aspettative nutrite dalla famiglia SB. di poter rientrare nella
piena disponibilita' degli immobili pignorati, integra senz'altro gli estremi della
minaccia destinata a conseguire un ingiusto profitto con pari danno per la vittima, di cui
all'articolo 629 cod. proc. pen..
Questa Corte, infatti, ha reiteratamente avuto modo di affermare che in tema di
estorsione, la minaccia, ancorche' consistente nell'esercizio di una facolta' o di un
diritto spettante al soggetto agente, e dunque all'apparenza legale, diviene contra ius
quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi
giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando
la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volonta' altrui per soddisfare scopi
personali non conformi a giustizia (ex plurimis Cass., Sez. 2, 6 febbraio 2008, Sartor).
Anche l'"abuso del diritto", quindi, in quanto possibile strumento di
sopraffazione dell'altrui liberta' di autodeterminarsi, puo' integrare l'estremo della
minaccia - che, non a caso, l'articolo 629, a differenza dell'articolo 612 cod. pen., non
richiede debba profilare in se' un "danno ingiusto" - quale elemento necessario
e sufficiente per costringere altri ad una prestazione dannosa e tale da realizzare, per
l'autore, un profitto che l'ordinamento, stavolta, qualifica come "ingiusto",
proprio perche', ad un tempo, indebito e coartato. Del pari pacifico deve ritenersi, nella
specie, l'estremo del danno, avuto riguardo non alla procedura esecutiva in se'
considerata, ma all'assenza di titolo alla percezione della somma richiesta da parte
dell'imputato, a prescindere dunque - contrariamente a quanto deduce il ricorrente - dalla
persona in concreto "minacciata", che ben puo' essere diversa da chi e'
costretto alla prestazione pregiudizievole.
La domanda di adeguamento dell'ammontare del risarcimento avanzata dalla parte civile e'
palesemente inammissibile, in quanto formulata non in sede di ricorso - non proposto - ma
in sede di semplice memoria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Occorre altresi' disporre la rifusione alla parte civile delle spese
sostenute nel grado che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Liquida
le spese del grado in favore della parte civile SB. Gu. in euro 2.500,00 oltre rimborso
forfettario per spese generali in ragione del 12,50%, nonche' IVA e CPA, da anticipare da
parte dell'Erario con diritto di rivalsa nei confronti dell'imputato.
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