| Causa di estinzione del reato Responsabilità Prova
Obbligo declaratoria estinzione La Sez. Un. hanno affermato che
allesito del giudizio dibattimentale il proscioglimento nel merito, in caso di
contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione
immediata di una causa di non punibilità. Tale principio di diritto ha però due
temperamenti: il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di
accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, sia nel caso in cui, ai sensi
dellart. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del
reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili;
sia nel caso in cui ad una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., appellata
dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato nel
merito lappello. (Corte di Cassazione - Sentenza n. 35490 del 15 Settembre 2009)
(dal sito web della Corte di Cassazione) (fonte: dal sito web della Corte di
Cassazione)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 35490 del 15 Settembre 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore V. Romis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza, pronunciata allesito di giudizio abbreviato, in data 11 luglio
2001, il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, assolveva Alessandro ***, ai
sensi dellart. 530, comma 2, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, da uno
dei fatti di appropriazione indebita (limitatamente alla somma di lire 50
milioni) contestatigli; dichiarava, al contempo, limputato colpevole per la
residua imputazione concernente altro episodio di appropriazione indebita - e lo
condannava alla pena di mesi tre di reclusione e di lire 600.000 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale condannava, inoltre, limputato a risarcire il danno alle costituite
parti civili, da liquidarsi in sede civile, ai sensi dellarticolo 539 c.p.p., ed a
pagare alla parte civile Patrizia Tarquini, a titolo di provvisionale, immediatamente
esecutiva, la somma di lire 8 milioni.
Disponeva, infine, che l'esecuzione della pena inflitta fosse sospesa ai sensi degli
articoli 163 ss. c.p. e che, ai sensi dell'articolo 175 c.p., non fosse fatta menzione
della condanna nel certificato del casellario a richiesta di privati.
Detta sentenza veniva appellata dalle parti civili e dallimputato, mentre il
pubblico ministero proponeva appello incidentale.
Con sentenza del 20 ottobre 2004 la Corte dAppello dellAquila, in parziale
riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del
*** in ordine ai reati allo stesso ascritti perché estinti per prescrizione; confermava
le statuizioni civili e condannava limputato a rifondere alla parte civile le spese
processuali del grado. I giudici dellappello ritenevano che il reato << nella
sua interezza >> dovesse ritenersi prescritto, non potendosi applicare lart.
129 c.p.p. in quanto sussistevano << chiare ed evidenti prove, illustrate nella
completa sentenza di primo grado e non contraddette dai motivi di appello >>.
La Corte territoriale precisava altresì che, quanto alladdebito in relazione al
quale era stata pronunciata sentenza di proscioglimento, gli elementi posti a base di
detta statuizione, ancorché dubitativi, non rendevano processualmente possibile <<
anche in questo caso, il ricorso allart. 129 c.p.p.. >> (pag. 3 della
sentenza).
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il difensore
dellimputato, articolando quattro motivi.
Primo motivo: erronea applicazione dellart. 129 c.p.p. e carenza di motivazione in
ordine alle ragioni giustificatrici della meno favorevole pronuncia dichiarativa
dellestinzione del reato per prescrizione.
Trattasi di censura che, per come enunciata ed argomentata, si riferisce specificamente
alla declaratoria di prescrizione con la quale è stata riformata la sentenza assolutoria
emessa dal primo giudice ai sensi dellart. 530, secondo comma, c.p.p. in relazione
ad uno degli episodi di appropriazione indebita contestati al ***.
Dopo aver trascritto i rilievi, devoluti al giudice di appello con una memoria con la
quale era stata segnalata linammissibilità o linfondatezza dellappello
della parte civile e di quello proposto, in via incidentale, dal pubblico ministero, il
ricorrente deduce che la Corte dAppello avrebbe omesso qualsiasi valutazione su tali
impugnazioni, limitandosi ad affermare che gli elementi posti a base della pronuncia di
primo grado, ancorché dubitativi, non rendevano processualmente possibile il ricorso
allart. 129 c.p.p. per la conferma dellassoluzione ex art. 530, secondo comma,
c.p.p., decisa dal primo giudice.
Richiamate la sentenza n. 13170 del 2002 della Corte di cassazione e le ordinanze n. 300 e
n. 362 del 1991 della Corte costituzionale, il ricorrente, per un verso, evidenzia il
vizio del ragionamento seguito dal giudice di appello, in quanto frutto di
unantistorica attribuzione di rilevanza penale al dubbio e in palese contrasto con i
princìpi regolatori dellattuale sistema processuale, e, per altro verso, sottolinea
che, nel caso di specie, la conferma della sentenza nella parte relativa
allassoluzione non poteva incontrare ostacolo nel requisito dellevidenza dei
presupposti per il proscioglimento nel merito risultanti dagli atti (art. 129, comma 2,
c.p.p.): anche ammesso che la declaratoria ex art. 129 c.p.p. possa atteggiarsi quale
decisione rebus sic stantibus, la nozione di evidenza dovrebbe però considerarsi non
fissa, ma variabile e dipendente dal quantum di conoscenza di cui il Giudice dispone,
sicché mentre in una fase anteriore al dibattimento non vi sarebbe spazio operativo per
lart. 530 cpv. c.p.p. ai fini necessari per la valutazione dellevidenza, lo
stesso non potrebbe dirsi allorché la causa estintiva intervenga dopo che il dibattimento
sia giunto al suo epilogo, giacché in tale caso il giudice potrà attingere alla regola
di cui alla norma citata. La Corte dAppello, nella concreta fattispecie, avrebbe
omesso del tutto di dar rilievo ai rapporti tra lart. 129 c.p.p. e la regola ex art.
530 cpv. c.p.p., dando luogo ad una decisione monca, priva di motivazione in ordine alla
reformatio in peius e manifestamente illogica; sussisterebbero quindi i presupposti per il
sindacato di legittimità, conformemente ad un principio in tal senso già affermato
(viene ricordata Sez. IV, 27 aprile 2000 n. 9944).
Secondo motivo: violazione degli artt. 438, comma 5, e 190 c.p.p., in relazione
allart. 192 c.p.p..
Facendo richiamo alla sentenza n. 11037 del 2001 della Prima Sezione della Suprema Corte
ed alla sentenza n. 115 del 2001 della Corte Costituzionale, il ricorrente sottolinea che
da questultima emergerebbe che in nessun caso lo sbocco del giudizio abbreviato, per
effetto del condizionamento richiesto dallimputato, potrebbe consistere in una
surrettizia integrazione probatoria delle indagini preliminari condotte in termini di non
sufficiente esaustività dal pubblico ministero, e ciò anche in considerazione del
principio di economia processuale che regolamenta listituto in questione. Nel caso
di specie, sia la regola di economia processuale, sia quella di inammissibilità delle
prove superflue, sia il criterio fissato dalla sentenza n. 115 del 2001 del giudice delle
leggi, sarebbero stati violati dallordinanza del giudice di primo grado che
autorizzava la prova contraria a favore del P.M.. Inoltre, la sentenza del Tribunale di
Teramo e quella della Corte dAppello dellAquila avrebbero obliterato il canone
dettato dagli artt. 192 e 194 c.p.p., secondo cui sussiste per il giudicante
lobbligo di valutare con estremo rigore il contenuto della testimonianza della
persona offesa (Sez. I, 8 marzo 2000 n. 7207, Di Tella; Sez. II, 11 giugno 1998 n. 3438,
Di Salvo); in particolare, in nessun conto sarebbero state tenute le evidenti
contraddizioni tra i querelanti, contraddizioni evidenziate nel ricorso in cui si
sottolinea come non sia dato sapere <>.
Terzo motivo: violazione dellart. 646 c.p..
Si sostiene, in particolare, che lusurpazione di un potere dispositivo spettante al
dominus può significare abuso del possesso, ma non ancora necessariamente appropriazione;
richiamate alcune decisioni della Suprema Corte, il ricorrente sottolinea che appropriarsi
significa assoggettare la cosa altrui a una nuova signoria espropriandone con ciò stesso
il dominus.
Nel caso di specie, mancherebbe negli atti di causa qualsiasi elemento in grado di
dimostrare << lintento convertitorio da parte del possessore e, soprattutto,
di mistificazione della destinazione del danaro prescritta dal dominus
..>>.
Quarto motivo: violazione degli artt. 61 n. 11 e 646 c.p..
Si afferma nel ricorso che le trattative intraprese dallimputato si sarebbero svolte
allinsaputa della parte offesa; ad avviso del ricorrente non si sarebbe mai prodotto
labuso di relazioni, sicché la querela avrebbe dovuto essere considerata
tardivamente proposta, con conseguente improcedibilità del reato e prevalenza della
relativa formula di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., rispetto a quella prescelta dalla
Corte territoriale.
ll procedimento è stato assegnato alla Seconda Sezione penale di questa Suprema Corte, la
quale, con ordinanza n. 13717 del 17 marzo 2009, dep. il 27 marzo 2009, ne ha disposto la
rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dellart. 618 c.p.p..
Detto provvedimento, dopo aver ripercorso la motivazione della sentenza della Corte
dAppello oggetto di impugnazione e le censure dedotte, mette in luce, con
riferimento al primo motivo di ricorso, lesistenza di un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità, in ordine alla prevalenza o meno del proscioglimento
nel merito rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità nel caso
di contraddittorietà o insufficienza della prova.
Secondo un primo orientamento, la formula di proscioglimento nel merito non prevale sulla
dichiarazione immediata della causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o
insufficienza della prova, a norma dellart. 530, comma 2, c.p.p..
Altro orientamento ritiene che in una situazione di incertezza probatoria debba prevalere
la formula di merito ex art. 530, comma 2, c.p.p., rispetto alla declaratoria della causa
di estinzione.
Un ulteriore indirizzo interpretativo ritiene occorra distinguere a seconda che la causa
di estinzione del reato sia intervenuta nelle fasi anteriori al dibattimento ovvero
allesito dellistruttoria dibattimentale.
Con decreto del 1° aprile 2009, il Presidente Aggiunto di questa Corte ha assegnato il
ricorso in esame alla Sezioni Unite penali, fissandone la trattazione allodierna
udienza pubblica.
Con memoria in data 8 maggio 2009 il difensore delle parti civili Michele ***, Patrizia
*** e SO.GE.FI S.r.l., ha depositato una memoria con una serie di argomentazioni in ordine
ai quattro motivi articolati dal ricorrente.
Per quanto concerne il primo motivo, viene richiamata la nozione di evidenza
di cui allart. 129, comma 2, c.p.p., che contrasta con il contenuto dellart.
530, cpv., c.p.p..
Allorché il giudice rilevi il maturarsi dei termini di prescrizione deve soprassedere
rispetto al giudizio di merito ed è obbligato a dichiarare lestinzione del reato;
la previsione di cui allart. 129, comma 2, c.p.p., deroga agli effetti
potenzialmente pregiudizievoli derivanti dalla declaratoria di improcedibilità quando
dagli atti risulti evidente linnocenza dellimputato.
La nozione di evidenza imporrebbe per sua natura la radicale mancanza di
prove a carico o la sussistenza di una o più prove a discarico,
tali da possedere un grado di certezza che permetta al giudicante di addivenire ad una
pronuncia assolutoria senza unapprofondita analisi delle
risultanze istruttorie, ossia una disamina compiuta tra gli eventuali contrastanti
elementi di prova. Lart. 129, comma 2, c.p.p. non potrebbe trovare applicazione in
presenza di una mera contraddittorietà ovvero di uninsufficienza probatoria: in
entrambe le ipotesi si devolverebbe al giudice un apprezzamento ponderato tra opposte
risultanze e ciò in netto contrasto con il contenuto della norma che richiede
esclusivamente la rilevabilità de plano degli elementi a discarico dellimputato.
Richiamate alcune pronunce della Corte di cassazione, la memoria esclude che
lorientamento sostenuto comporti disparità di trattamento, alla luce del diritto
dellimputato a rinunciare alla prescrizione.
Quanto alla reformatio in peius evocata dal ricorrente, con la memoria in esame si
evidenzia che la Corte dAppello dellAquila, tenuto conto delle impugnazioni
dellimputato, del pubblico ministero e delle parti civili, era stata investita della
più ampia cognizione del procedimento ed era competente, pertanto, a pronunciarsi sul
capo (che aveva costituito) oggetto di assoluzione da parte del primo giudice, senza
incorrere nel divieto di reformatio in peius: limputato, venuto a conoscenza
dellappello del P.M., avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione.
Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, sarebbe legittima la richiesta del P.M.,
come prova contraria rispetto allintegrazione probatoria richiesta
dallimputato, di audizione delle persone offese, con conseguente correttezza
dellordinanza di ammissione adottata dal Tribunale di Teramo.
In ordine al terzo motivo, i fatti dettagliatamente riportati nella sentenza del Tribunale
(e confermati dal giudice di secondo grado) smentiscono integralmente gli assunti
enunciati dal ricorrente, ed anzi dimostrano compiutamente le gravi responsabilità penali
riferibili allimputato sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo.
Il quarto motivo di ricorso, conclude la memoria, sarebbe destituito di fondamento
giuridico alla luce della costante giurisprudenza di legittimità: al riguardo viene
richiamata Cass. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 11078.
Allodierna udienza, il Procuratore Generale ha depositato note scritte, con
articolate argomentazioni a sostegno delle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso formulato con specifico riferimento alla declaratoria
di prescrizione pronunciata in secondo grado, con la quale è stata riformata la sentenza
assolutoria emessa dal primo giudice ai sensi dellart. 530, secondo comma, c.p.p. in
relazione ad uno degli episodi delittuosi contestati al *** - investe la questione dei
rapporti tra la declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità ai sensi
dellart. 129 c.p.p. (nella concreta fattispecie, la prescrizione) e la pronuncia
assolutoria per insufficienza o contraddittorietà della prova ex art. 530, comma 2,
c.p.p..
La questione può così essere sintetizzata: se il proscioglimento nel merito
prevalga rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità nel caso di
contraddittorietà o insufficienza della prova.
2.1 Sul punto, come detto, si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, la formula di proscioglimento nel merito non
prevale sulla dichiarazione immediata della causa di non punibilità nel caso di
contraddittorietà o insufficienza della prova, a norma dellart. 530, comma 2,
c.p.p..
Nellambito di questo orientamento si pongono: Sez. III, 26 febbraio 1993 n. 3440,
Gablai, rv. 194120; Sez. I, 22 marzo 1993, n. 5895, Ballerini, rv. 195107; Sez. 5^, 2
dicembre 1997 n. 1460, Fraticello; Sez. 1^, 30 giugno 1993 n. 8859, Mussone; Sez. III, 23
aprile 2002 n. 20807, P.m. in proc. Artico, rv. 221618; Sez. VI, 5 marzo 2004 n. 26027,
Pulcini, rv. 229968; Sez. II, 18 maggio 2007 n. 26008, P.G. in proc. Roscini, rv. 237263;
Sez. V, 16 luglio 2008 n. 39220, P.G. in proc. Ferrarese; Sez. II, 19 febbraio 2008 n.
9174, Paladini, rv. 239552.
Muovendo dalla considerazione che per l'applicazione dellart. 129, secondo comma,
c.p.p., è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, i sostenitori di
detto indirizzo ritengono che la formula di proscioglimento nel merito debba prevalere
sulla causa di estinzione del reato con obbligo per il giudice di pronunziare la
relativa sentenza solo allorquando i relativi presupposti (l'inesistenza del fatto,
l'irrilevanza penale dello stesso, il non averlo l'imputato commesso) risultino dagli atti
in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione avuto
riguardo alla chiarezza della situazione processuale: in presenza di una causa estintiva
del reato non è quindi applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530, comma 2,
c.p.p., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che
emerga "positivamente" dagli atti, senza necessità di ulteriori
approfondimenti, la prova dell'innocenza dell'imputato. È stato affermato che, in questi
casi, il giudice procede, più che ad un apprezzamento", ad una
"constatazione", con la conseguenza che non gli è consentito di applicare
l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi
di prova acquisiti al processo, anche se, in tali casi, il compendio probatorio con
caratteristiche di ambivalenza potrebbe condurre allassoluzione.
Secondo un altro orientamento, in una situazione di incertezza probatoria prevale la
formula di merito ex art. 530, comma 2, c.p.p., rispetto alla declaratoria della causa di
estinzione.
A detto filone giurisprudenziale vanno ricondotte: Sez. II, 21 giugno 1990 n. 5455/91,
Lagodana, rv. 187510; Sez. IV, 8 marzo 1993 n. 3742, Fink, rv. 193878; Sez. V, 20 febbraio
2002 n. 13170, Scibelli, rv. 221257; Sez. II, 5 marzo 2004 n. 18891, Sabatini, rv. 228635;
Sez. I, 16 settembre 2004, n. 40386, Fagan, rv. 230621; Sez. V, 18 gennaio 2005, Martelli,
rv. 231567; Sez. V, 10 giugno 2008 n. 25658, Ganci, rv. 240450.
Tale indirizzo interpretativo si ispira fondamentalmente al principio che imponeva, nella
vigenza del codice abrogato, lequiparazione dellipotesi della sussistenza di
prove dellevidenza della non commissione del fatto allipotesi della mancanza
assoluta della prova che limputato lo avesse commesso. Raffrontando il sistema
vigente a quello precedente, è stato osservato che mentre lart. 129 comma 2, c.p.p.
vigente riproduce sostanzialmente lart. 152 comma 2 c.p.p. 1930, lart. 530
c.p.p. del 1988 equipara al secondo comma (così recependo le indicazioni di cui alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1975) la prova positiva dellinnocenza
alla mancanza di prova della colpevolezza e a tali ipotesi anche quelle
dellinsufficienza e della contraddittorietà della prova: non vi sarebbe pertanto
alcun argomento sistematico per estrapolare dal secondo comma del citato art. 530
quest'ultima ipotesi, sottraendola al principio di equiparazione logico-sistematica.
Vi è poi un ulteriore orientamento che distingue a seconda che la causa di estinzione del
reato sia intervenuta nelle fasi anteriori al dibattimento ovvero allesito
dellistruttoria dibattimentale: nel primo caso si ritiene che la pronuncia di merito
possa essere adottata solo in presenza della evidenza dellinnocenza
dellimputato richiesta dallart. 129, comma 2, c.p.p. - non essendo stato
acquisito ancora alcun significativo compendio probatorio e non potendo quindi essere
espressa alcuna valutazione al riguardo mentre, nel secondo caso, troverebbe
applicazione lequiparazione, di cui allart. 530, comma 2, c.p.p., della prova
insufficiente o contraddittoria, alle situazioni delineate nel primo comma della stessa
disposizione.
Nellambito di questo orientamento vanno segnalate: Sez. II, 15 ottobre 1992 n.
1221/03, Tuliani, rv. 193017, Sez. VI, 13 gennaio 2005 n. 7272, De Angelis, rv. 231231.
2.1. Per un contributo ermeneutico ai fini della soluzione della questione in oggetto,
relativamente alle formule da adottare, è opportuno richiamare la giurisprudenza della
Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite.
Con la sentenza n. 5 del 1975, la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità
costituzionale dell'art. 152, secondo comma, c.p.p. 1930, nella parte in cui non
comprendeva tra le ipotesi in cui il giudice, ad istruttoria ultimata, doveva pronunciare
sentenza di proscioglimento nel merito, anziché declaratoria di estinzione del reato per
amnistia, anche il caso in cui mancava del tutto la prova che l'imputato avesse commesso
il reato stesso.
Sul rapporto tra la disciplina ex art. 129, comma 2, c.p.p. e quella di cui allart.
530, comma 2, c.p.p., è intervenuta poi la Corte Costituzionale con due ordinanze
la n. 300 e la n. 362 del 1991.
Nel primo caso, il giudice a quo aveva sollevato, in relazione allart. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma,
c.p.p., affermando di essere pervenuto a giudizio di assoluzione per insufficienza di
prove per i reati oggetto dellimputazione e di non aver potuto assolvere ex art. 530
c.p.p. gli imputati con la formula "perché il fatto non sussiste", in quanto,
rientrando il reato in questione nell'amnistia, si sarebbe dovuto applicare il secondo
comma dell'art. 129 c.p.p., a termini del quale, in presenza di una causa estintiva,
lassoluzione nel merito prevale solo nel caso in cui risulti evidente l'innocenza
dell'imputato.
A seguito del provvedimento di clemenza, sarebbe risultata preclusa all'imputato
l'assoluzione con la più favorevole formula, mentre, nella stessa situazione probatoria
di prova insufficiente, l'imputato del più grave reato non coperto da amnistia si sarebbe
giovato della formula dell'insussistenza del fatto; il decreto di amnistia, al pari
dell'intervento di ogni altra causa estintiva, dunque, finiva con il ridare rilevanza al
dubbio probatorio, espunto dal sistema del nuovo codice, e gli imputati si sarebbero
trovati assoggettati ad uningiustificata disparità di trattamento.
Dichiarando la manifesta infondatezza della questione, la Corte ha affermato che il
principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative
dell'estinzione del reato è razionalmente contemperato, anche a fini di economia
processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che
il fatto non sussiste o che limputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato. Comunque, lapplicazione dellamnistia, nei confronti degli
imputati per i quali non ricorrevano tali ipotesi, non concretava violazione del principio
di eguaglianza, attesa la rinunziabilità della causa estintiva che costituendo
esplicazione del diritto di difesa è posto a tutela del diritto << di chi
sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo
sottragga alla irrogazione della pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua
formulazione documenti la non colpevolezza >>.
Il medesimo itinerario argomentativo è stato riproposto, con riferimento alla causa
estintiva della prescrizione, dallord. n. 362 del 1991: in questo caso, il giudice
costituzionale ha richiamato lord. n. 300 del 1991, sottolineando che con essa era
già stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione concernente
lapplicazione dellamnistia questione sostanzialmente analoga a quella
in esame - in base allassorbente rilievo della rinunziabilità della causa
estintiva.
A completamento delle decisioni del giudice delle leggi in materia, è opportuno un rapido
cenno a quelle con le quali la Corte Costituzionale rilevò esplicitamente la
incostituzionalità della mancata previsione della rinunciabilità delle cause estintive
dellamnistia e della prescrizione: rinunciabilità che è stata poi inserita
nellart. 157 c.p. con la legge 5 dicembre 2005, n. 251.
La prima, è la sent. n. 175 del 1971 con la quale fu dichiarata lillegittimità
costituzionale dellart. 151, comma 1, c.p. 1930, per violazione dellart. 24
Cost., nella parte in cui escludeva la rinuncia, con le conseguenze indicate in
motivazione, allapplicazione dellamnistia. La Corte Costituzionale sottolineò
che << la rinunzia all'amnistia costituisce esplicazione del diritto di difesa,
sembrando chiaro discendere da tale affermazione come in quest'ultimo sia da considerare
inclusa non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà
di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma
anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il
bene della vita costituente lultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale
le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale >>; ed
evidenziò, altresì, come allinteresse morale ad una sentenza di assoluzione con
formula piena si affianchi quello patrimoniale, in quanto lassoluzione da amnistia
lascia integra oltre ad eventuali responsabilità amministrative
lazione civile al risarcimento del danno, laddove << corrisponde
allinteresse dellimputato di ottenere dal giudice penale una pronuncia che, ai
sensi dellart. 25 cod. proc. pen., e ricorrendone i presupposti, renda improponibile
lazione civile >>.
La sent. n. 275 del 1990 dichiarò lillegittimità costituzionale dellart. 157
c.p. 1998, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella
parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata
dallimputato.
La sentenza, muovendo dal duplice rilievo della discrezionalità della prescrizione in
sede applicativa e del fatto che raramente le cause che portano al suo perfezionarsi sono
ascrivibili allimputato, osservò che dinanzi a questa realtà, il legislatore, nel
disciplinare listituto sostanziale della prescrizione, doveva tener conto del
carattere inviolabile del diritto di difesa, inteso come diritto al giudizio e, con esso,
a quello della prova, e così conclusivamente si espresse: << è privo di
ragionevolezza rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalità, che
quell'interesse a non più perseguire (sorto a causa di circostanze eterogenee e comunque
non dominabili dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di
privarlo di un diritto fondamentale. Dev'essere, pertanto, affermata la rinunciabilità
anche della prescrizione dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 157 del codice
penale che non la prevede >>.
2.2. Utili spunti di riflessione si rinvengono in Sez. Un., 9 giugno 1995 n. 18, P.G. in
proc. Cardoni, rv. 202374 - 202375 che ha affermato i seguenti princìpi di diritto:
<< Il giudice per le indagini preliminari il quale, richiesto dell'emissione di
decreto penale di condanna o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc.
pen., ritenga che dagli atti, pur non risultando la prova positiva dell'innocenza della
persona sottoposta a indagini, risulti quella negativa della sua colpevolezza, nel senso
radicale dell'impossibilità di acquisirla, deve, per evidenti ragioni di economia
processuale, emettere sentenza di proscioglimento, e non restituire gli atti al Pubblico
Ministero, il quale, peraltro, ha la possibilità di ottenere una nuova riflessione sul
tema proponendo ricorso per cassazione >> (rv. 202374); << Il giudice per le
indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti
il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per
una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per
mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma
secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova
ancora assunta - l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale >> (rv.
202375).
La decisione è intervenuta sulla questione relativa alla possibilità, per il giudice
delle indagini preliminari, richiesto dal p.m. di emissione di decreto penale, di
pronunciare sentenza di proscioglimento soltanto a norma dellart. 129 c.p.p., ovvero
anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'articolo
530, comma 2, dello stesso codice.
Per come si rileva dal testo della sentenza Cardoni, gli indirizzi delineatisi in materia,
in seno alla giurisprudenza di legittimità, convergevano nell'attribuire rilevanza,
nell'applicazione dell'art. 129 c.p.p., alla prova positiva della innocenza, cosi come
convergevano nellescludere che il giudice, richiesto della emissione del decreto
penale, potesse, avvalendosi di tale norma, prosciogliere anche se le prove fossero
mancanti, insufficienti o contraddittorie. Uno dei due orientamenti si era tuttavia posto
l'ulteriore quesito, risolvendolo positivamente e sul quale fondamentalmente era stato
richiesto lintervento delle Sezioni Unite, se nel procedimento per l'emissione del
decreto penale dovesse essere sottolineata anche la mancanza assoluta della prova, nel
senso di prova mancante e non altrimenti acquisibile: la sentenza Cardoni ha aderito a
questultima impostazione.
Aderendo a questultima impostazione, la sentenza Cardoni accoglie la tesi secondo
cui la norma dellart. 129, comma 1, c.p.p. non lascia spazio, nel procedimento per
decreto, alla mancanza, alla insufficienza e alla contraddittorietà della prova; tesi che
trova conferma, nellargomentare della sentenza, nel secondo comma della citata
disposizione, che regola il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e
una formula di assoluzione nel merito, stabilendo la prevalenza della formula di
assoluzione nel merito ogni volta che sia assistita dall'evidenza della prova.
Altri spunti di possibile interesse si ricavano da decisioni delle Sezioni Unite che hanno
contribuito a delineare determinati profili della disciplina degli istituti che vengono in
rilievo nel caso in esame.
La ricostruzione degli ambiti applicativi della declaratoria immediata di cause di non
punibilità ex art. 129 c.p.p. e del proscioglimento pre-dibattimentale di cui
allart. 469 c.p.p. si deve a Sez. Un. 19 dicembre 2001 n. 3027/02, PG in proc.
Angelucci, rv. 220555: << La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui
all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso
previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione
penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non
occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di
interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta
fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente
l'instaurazione di un giudizio in senso proprio. Avverso la predetta sentenza, anche se
deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è
il ricorso per cassazione >>.
La sentenza Angelucci sottolinea la portata generale dellart. 129 c.p.p. sicché
lart. 469 c.p.p., se non escludesse la contemporanea applicazione dell'art. 129
c.p.p., costituirebbe un inutile doppione nel sistema. Laddove fa riferimento ad
ogni stato e grado del processo, lart. 129 c.p.p., sottolinea la
sentenza in esame, << deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico,
ossia al dibattimento di primo grado o ad ai giudizi in appello ed in cassazione, perché
quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si
dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule assolutorie più opportune,
rispettando le legittime aspettative dell'imputato. Nella fase predibattimentale
dell'attuale processo (diversamente la questione poteva porsi in base all'art. 152 c.p.p.
del 1930) la fondamentale cesura tra fase dell'indagine e fase del dibattimento porta ad
escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex art. 129 c.p.p.
>>.
Sez. Un., 25 gennaio 2005 n. 12283, P.G. in proc. De Rosa, ha affrontato la questione se
il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta del p.m. di rinvio a
giudizio, possa in applicazione dell'art. 129 c.p.p. pronunciare immediatamente, in
presenza di una causa di non punibilità, sentenza di non luogo a procedere senza fissare
l'udienza preliminare, risolvendola nel senso di cui al principio così massimato:
<< Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio
a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la
ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della
udienza in camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 cod. proc. pen. non
attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già
riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie
fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma
enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del
processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del
contraddittorio) >> (RV. 230529).
3. Ritengono queste Sezioni Unite di dover aderire al primo degli orientamenti sopra
illustrati.
Dal panorama giurisprudenziale - costituzionale e di legittimità - emerge chiaramente
che, ai fini della soluzione della questione che in questa sede rileva, occorre
soffermarsi, in particolare, sulla nozione di evidenza (art. 129, comma
secondo, c.p.p.), per passare poi allesame dei princìpi delleconomia
processuale e del diritto alla prova.
3.1. Per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dellinnocenza
dellimputato ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla
causa estintiva del reato in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza
incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza
di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le
circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non
commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente
non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al
concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di
"apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento
o approfondimento; in altre parole, l' "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma
2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed
obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento
immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l'assoluzione ampia.
Tale significato deve essere decisamente riaffermato anche in questa sede, perché
assolutamente condivisibile.
3.2. La valenza della disposizione prevista dallart. 129, secondo comma, c.p.p., in
relazione al principio delleconomia processuale ribadito anche in epoca
recente con la ritenuta necessità della ragionevole durata del processo è stata
sottolineata già con risalenti pronunce della Corte Costituzionale, in particolare con il
richiamo alleconomia processuale di cui allordinanza n. 300 del 1991, nonché
con la stessa sentenza delle Sezioni Unite Cardoni, nella quale è stato ribadito che la
norma dell'articolo 129 c.p.p. vigente, come già quella dell'articolo 152 dell'abrogato
codice di rito, tende, tra laltro, ad assicurare la speditezza, limmediatezza,
l'economia del processo.
3.3. Il diritto alla prova, poi, trova espressa previsione normativa nellart. 190
c.p.p.; in particolare, il diritto alla prova contraria risulta garantito all'imputato
dall'art. 495, comma secondo, c.p.p. in conformità dell'art. 6, par. 3 lett. d) della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, e attualmente a livello costituzionale dall'art. 111, comma terzo, della
Costituzione.
3.4. Quanto alla individuazione del momento processuale in cui levidenza (e non
anche la contraddittorietà o linsufficienza) della prova dellinnocenza
dellimputato impone al giudice, pur in presenza di una causa di estinzione del
reato, di pronunciare la sentenza di proscioglimento nel merito, taluni punti fermi sono
stati già condivisibilmente posti dalle decisioni delle Sezioni Unite, sopra ricordate.
E, tenuto conto degli approdi cui sono già pervenute le Sezioni Unite con le decisioni
innanzi richiamate, deve concludersi che la questione concernente i rapporti tra il
proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova e la causa
di estinzione del reato rilevi, allo stato, esclusivamente con riferimento alla fase del
giudizio.
Come già si è accennato, ritiene il Collegio corretta la scelta ermeneutica del primo
indirizzo giurisprudenziale, tra quelli, sopra illustrati, che hanno dato vita al
contrasto de quo: devono, pertanto, essere approfondite ed illustrate le ragioni che
giustificano tale scelta.
Il punto di partenza è ravvisabile nel percorso motivazionale seguito dalle Sezioni Unite
nella sentenza De Rosa. Tale decisione ricostruisce le finalità della disciplina ex art.
129 c.p.p., collocandole sul duplice piano del principio di economia processuale (exitus
processus) e della tutela dellinnocenza dellimputato (favor rei). Sulla base
di questo inquadramento, le Sezioni Unite rilevano che << l'art. 129, collocato
sistematicamente nel titolo II del libro secondo del codice tra gli atti e
provvedimenti del giudice, non attribuisce a costui un potere di giudizio ulteriore,
inteso quale occasione - per così dire - atipica di decidere la res
iudicanda, rispetto a quello che gli deriva dalle specifiche norme che disciplinano i
diversi segmenti processuali (art. 425 per l'udienza preliminare; art. 469 per la fase
preliminare al dibattimento; artt. 529, 530 e 531 per il dibattimento), ma, nel rispetto
del principio della libertà decisoria, detta una regola di condotta o di giudizio, la
quale si affianca a quelle proprie della fase o del grado in cui il processo si trova e
alla quale il giudice, in via prioritaria, deve attenersi nell'esercizio dei poteri
decisori che già gli competono come giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento
di ogni grado. Tale regola prevede l'obbligo (recte dovere) dell'immediata declaratoria,
d'ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice "riconosce"
come già acquisite agli atti. Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del
sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l'exitus processus ed il favor
rei, s'impone al giudice il proscioglimento immediato dell'imputato, ove ricorrano
determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto - per ragioni di merito -
l'imputazione, o ne fanno venire meno - per la presenza di ostacoli processuali (difetto
di condizioni di procedibilità) o per l'avverarsi di una causa estintiva - la effettiva
ragion d'essere >>. La norma di cui allart. 129 c.p.p. <<
.non è
alternativa ad altre previsioni di analoghi effetti, né entra in conflitto con queste,
ma, affiancando e integrando tali previsioni, definisce meglio, per tempi e modalità, i
poteri decisori del giudice
.>>.
Daltra parte, prosegue ancora la sentenza De Rosa, è sintomatico che l'art. 129
c.p.p. si limiti a prevedere la già evidenziata regola di condotta o di giudizio e ne
imponga al giudice l'osservanza in ogni stato e grado del processo, senza
nulla disporre in ordine al rito da seguire per la immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità, il che conferma che tale norma, sotto il
profilo dei tempi e dei modi di applicazione, deve trovare attuazione nel corso delle fasi
e dei gradi del processo e nell'ambito della corrispondente disciplina prevista, alla
quale deve uniformarsi. L'espressione immediata declaratoria, presente
soltanto nella rubrica dell'art. 129 c.p.p., assume una valenza diversa da quella
percepibile prima facie: non denuncia, evidenziano le Sezioni Unite, una connotazione di
tempestività temporale assoluta (fino a legittimare, pur nel silenzio della
norma, il rito de plano), ma evidenzia che, qualora ne sussistano le condizioni, tale
declaratoria deve avere la precedenza su altri eventuali provvedimenti decisionali
adottabili dal giudice. La norma ex art. 129 c.p.p. precisa ancora la sentenza in
argomento non può essere ritenuta superflua: essa << non è ripetitiva di
forme e poteri decisori previsti, nella sede specifica (artt. 425, 469, 529 e ss. c.p.p.),
dal sistema e funzionali all'opzione proscioglitiva che può definire la fase o il grado
del processo, ma è integrativa - sotto il profilo modale - di tali forme e poteri, che,
pur nel contemperamento di valori concorrenti, devono tendenzialmente assicurare la
semplificazione del processo e il favor rei >>.
Le ampie considerazioni svolte nella sentenza De Rosa, e gli argomenti addotti a sostegno
dei princìpi ivi enunciati, inducono, dunque, a dissentire da quellorientamento
secondo cui, allesito dellistruttoria dibattimentale, pur in presenza di una
causa estintiva, dovrebbe essere comunque applicato il secondo comma dellart. 530
c.p.p. in virtù del quale la prova insufficiente o contraddittoria è equiparata alle
situazioni delineate nel primo comma dello stesso articolo. A voler seguire detta opzione
ermeneutica, non si comprenderebbe il riferimento contenuto nel primo comma dellart.
129 c.p.p. in relazione allobbligo di immediata declaratoria di determinate
cause di non punibilità, ivi compresa, quindi, la causa di estinzione del reato ad
ogni stato e grado del processo, così come non si comprenderebbe il richiamo,
nel secondo comma dello stesso articolo, allart. 531 c.p.p. (norma, questa, che
segue lart. 530 c.p.p. dedicato alla sentenza di assoluzione con lindicazione
delle relative formule) secondo cui il proscioglimento nel merito deve prevalere sulla
causa di estinzione del reato se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o
che limputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato.
A ciò aggiungasi che già prima della sentenza De Rosa, le Sezioni Unite, con la sentenza
Cardoni, avevano avuto modo di fornire analoghe indicazioni.
Ma è soprattutto il contenuto dellart. 531 c.p.p. a dare una conferma normativa a
quanto fin qui detto, nella parte in cui è espressamente previsto lobbligo della
pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del
reato, salvo quanto disposto dallart. 129 , comma 2,, vale a dire tranne
nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non
commissione da parte dellimputato o della sua irrilevanza penale. Situazione questa
ben puntualizzata da Sez. III, 19 marzo 2003 n. 21994, P.m. in proc., Musto, rv. 225443,
secondo cui << la conclusione che, nel concorso tra una causa estintiva del reato ed
unaltra più favorevole di non punibilità, questultima deve risultare in modo
palese è confermata dalla espressa clausola di salvezza contenuta nellart. 531,
comma 1, c.p.p. >>.
Mette conto ribadire, dunque, che il giudice, solo allesito dellistruttoria
dibattimentale, quindi allorquando si accinge alla valutazione del compendio probatorio
acquisito, può disporre di tutti gli elementi per addivenire anche alla esatta
qualificazione giuridica del fatto: orbene nel caso di ritenuta configurabilità di un
reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato, tale da risultare prescritto, non
pare che possano esservi dubbi che, in siffatta ipotesi, il giudice, in mancanza della
prova evidente (nel senso della sua constatazione e non del suo
apprezzamento) dellinnocenza, ha il dovere di pronunciare declaratoria
di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun
approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti.
Parimenti, intervenuta la causa estintiva del reato di cui allimputazione, non
potrà il giudice, allesito dellistruttoria dibattimentale ed in presenza di
un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, esercitare i poteri di ufficio ex
art. 507 c.p.p. (possibilità ammessa anche per il giudice ritiratosi in camera di
consiglio per la deliberazione della sentenza: cfr. Sez. 3, n. 8528 del 19/08/1993 Ud. -
dep. 14/09/1993 - Rv. 195160), ma dovrà dichiarare lestinzione del reato
enunciandone la causa nel dispositivo. Altrimenti, a voler privilegiare una formula
liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva, allorquando si è in presenza di
una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che la
evidenza di cui all'art. 129 cpv. c.p.p. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità
probatoria ex art. 530, secondo comma, stesso codice: il che determinerebbe una
ingiustificata equiparazione tra una posizione processuale di evidenza di innocenza ed una
situazione processuale di incertezza probatoria.
In definitiva, la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. - cioè il dovere
per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente
o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il
normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento
dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il
compendio probatorio acquisito agli atti; tale regola, giova ribadirlo, non può trovare
applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere
a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il
materiale probatorio acquisito (come si avrà modo di dire in prosieguo) - vale invece la
regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale, intervenuta una causa
estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo
qualora emerga dagli atti processuali positivamente (... risulta
evidente ...: art. 129, comma 2, c.p.p.), senza necessità di ulteriore
approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli.
Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità
secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che
dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal
giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del
reato.
In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima
situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione
del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non
può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo linevitabile rinvio al
giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della
causa estintiva, così come precisato da Sez. Un. 28 novembre 2001 n. 1021/02, Cremonese,
rv 220511.
Nel solco della sentenza Cremonese si colloca poi la puntualizzazione operata da Sez. Un.
27 febbraio 2002 n. 17179, Conti, rv. 221403.
4. Deve essere ora esaminato lulteriore profilo, di cui si è già fatto cenno,
rilevante ai fini della soluzione della questione controversa: il diritto alla prova.
Al riguardo, una risposta positiva ed inequivocabile, circa la compatibilità di tale
diritto con lindirizzo interpretativo che queste Sezioni Unite ritengono
condivisibile, è riscontrabile nelle decisioni della Corte Costituzionale in precedenza
evocate.
Ed invero, il Giudice delle leggi - dopo essere intervenuto affermando la equiparazione
tra la evidenza della prova dell'innocenza e la mancanza di prova di colpevolezza
ha limitato i suoi successivi interventi, in materia, ad una declaratoria di
incostituzionalità quanto alla mancata previsione della rinunciabilità della causa
estintiva (amnistia e prescrizione), sottolineando come detta rinunciabilità debba
considerarsi quale strumento efficace per l'esplicazione del diritto di difesa ai fini del
perseguimento dell'interesse morale ad un'assoluzione con formula piena e di un interesse
patrimoniale sul versante dei riflessi civilistici, a fronte dell'interesse a non più
perseguire (principio dell'economia processuale); la Corte Costituzionale, dunque, in
alcun modo ha accennato a profili di incostituzionalità (disparità di trattamento,
violazione del diritto di difesa, etc.) con riferimento all'art. 129, comma secondo,
c.p.p., avendo ritenuto del tutto conforme ai princìpi costituzionali siffatta
disposizione, ritenendola adeguatamente bilanciata con la rinunciabilità della causa
estintiva: maturata la prescrizione del reato, ed a fronte della mancanza
dellevidenza della prova dellinnocenza, l'imputato, volendo, può far valere
il suo diritto alla rinuncia alla prescrizione, correndo il rischio consapevole di un
verdetto sfavorevole allesito del richiesto approfondimento.
E non è priva di rilievo la natura della rinuncia della prescrizione quale diritto
personalissimo dellimputato, come pacificamente ritenuto nella giurisprudenza di
questa Corte: si veda, ex plurimis, Sez. 2, n. 23412 del 09/06/2005 Ud. (dep. 21/06/2005)
Rv. 231879, secondo cui << la rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero
degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99
c.p.p., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale
possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui
personalmente ed esclusivamente riservato. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha
escluso altresì la possibilità che il silenzio dell'imputato, in presenza di una
richiesta avanzata dal difensore, possa essere equiparato ad un comportamento concludente
diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia) >>. Detta decisione
peraltro intervenuta prima ancora che la rinuncia della prescrizione fosse
normativamente prevista con la legge cd. ex Cirielli n. 251/2005 del 5
dicembre 2005 entrata in vigore l8 dicembre 2005 - appare inequivocabile nel senso
che il silenzio dellimputato non può essere interpretato in altro modo se non come
esercizio del diritto a non rinunciare alla prescrizione. Sulla stessa linea si pongono
Sez. 6, n. 12380 del 21/9/2004 Ud. (dep. 1/4/2005), Rv. 231030, Lucchesu ed altri, e - con
riferimento al novellato art. 157 c.p. in conseguenza della legge ex Cirielli
- Sez. 1, n. 18391 del 13/3/2007 Cc. , Rv. 236576, con la quale è stato precisato che
<< la rinuncia alla prescrizione - esercitabile dall'imputato di persona ovvero con
il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di
legge - presuppone, ai sensi dell'art. 157 c.p., così come novellato dall'art. 6 della L.
5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette
equipollenti >>.
Ulteriore e autorevole conferma, a sostegno della prevalenza della causa estintiva della
prescrizione, in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio,
sulla formula di proscioglimento nel merito, viene da quanto evidenziato, proprio in
relazione al diritto alla rinuncia alla prescrizione, nella sentenza delle Sezioni Unite,
Conti già citata, argomentando che la disposizione di cui allart. 129 c.p.p. opera
<> (Sez. Un., Conti, 27 febbraio 2002 n. 17179).
Infine, volendo seguire il secondo orientamento, si dovrebbe ammettere la possibilità per
limputato, non rinunciante alla prescrizione (avendo dunque esercitato, con il
silenzio, il diritto a non rinunciare alla causa estintiva) e nei cui confronti è stata
dichiarata la prescrizione sul presupposto di un compendio probatorio insufficiente o
contraddittorio, di proporre poi ricorso per cassazione anche nel caso di mancanza
di statuizioni civili (quanto ai riflessi della questione posta al vaglio di queste
Sezioni Unite sulle statuizioni civili, con riferimento allart. 578 c.p.p., si dirà
oltre) - deducendo violazione di legge e/o vizio di motivazione sullasserito rilievo
della obbligatorietà per il giudice di pronunciare assoluzione con la formula di merito:
il che comporterebbe, innanzi tutto, la violazione del principio di economia processuale,
nei sensi già posti in rilievo.
Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: Allesito del
giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza
della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non
punibilità.
5. Per completezza argomentativa, non può essere omesso lesame della disciplina
contemplata nellart. 578 c.p.p., la cui interferenza con quella ex art. 129 c.p.p.
sembra significativa nelleconomia delle valutazioni concernenti il ricorso rimesso
alla cognizione di queste Sezioni Unite.
La disposizione di cui al secondo comma dellart. 129 c.p.p. deve coordinarsi con la
presenza della parte civile e con una pronuncia di una condanna in primo grado: in tal
caso, infatti, il giudice dellappello nel prendere atto di una causa
estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado è tenuto
a pronunciarsi, ai sensi dellart. 578 c.p.p., sullazione civile: deve quindi
necessariamente compiere una valutazione approfondita dellacquisito compendio
probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la
declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non
risulti ictu oculi.
Le decisioni di questa Corte che hanno affrontato largomento risultano
sostanzialmente univoche nel senso della riconosciuta incidenza, sulla statuizione penale,
delle valutazioni operate dal giudice, sul materiale probatorio acquisito, ai fini delle
statuizioni civili.
Spunti di riflessione offre la sentenza della Sesta Sezione, n. 1748/06, del 10 novembre
2005, Bisci ed altri, posto che, oltre a proporre ulteriori considerazioni a favore della
prevalenza, in generale, della causa estintiva su quella del proscioglimento nel merito
nel caso di compendio probatorio ambivalente, affronta anche specificamente la questione
del rapporto dellart. 129 con lart. 578 c.p.p..
Tale decisione, dopo aver ricostruito i profili salienti degli orientamenti
giurisprudenziali (innanzi illustrati), adotta, a sostegno del primo (da queste Sezioni
Unite ritenuto coindivisibile, come detto), due ordini di argomentazioni, incentrate ora
su considerazioni di carattere istituzionale e di contemperamento degli interessi in
gioco, ora sullanalisi sistematica della disciplina ex art. 578 c.p.p.. Quanto alle
prime, in detta sentenza si sottolinea che l'estinzione del reato priva, in linea di
principio, il giudice penale di ogni motivo per l'esercizio della sua giurisdizione,
sicché soltanto esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona possono
costituire una deroga per prorogarlo; ora, tali esigenze sussistono << quando vi sia
la evidenza della innocenza sostanziale dell'imputato (per elementi positivi o per
mancanza assoluta di prove a suo carico), con necessità dunque di restaurare
immediatamente la sua sfera di onorabilità, ma non potrebbe ravvisarsi alcuna tutela
della onorabilità o di altri diritti fondamentali qualora il giudice, invece di prendere
atto della causa estintiva del reato, dovesse persistere nella sua cognizione di merito
per concludere che agli atti vi sono uno o più elementi probatori a carico, sia pure non
di tale momento da fondare una dichiarazione di responsabilità penale >>. Per
quanto riguarda il contemperamento degli interessi, la sentenza Bisci fa leva sulla
rinunciabilità allamnistia e alla prescrizione, già a suo tempo introdotta dalle
decisioni del giudice delle leggi: << posto che l'imputato ha il diritto
costituzionalmente garantito ad una decisione penale di merito, attraverso la rinunzia
alla causa di estinzione, non è ragionevole che, nella ipotesi di mancata rinunzia e
quindi di operatività della causa estintiva, l'esercizio della giurisdizione sia
prorogato di ufficio, in modo tale che l'imputato si giovi della efficacia preclusiva
connessa alla sentenza penale dall'art. 652 c.p.p., pur in presenza di elementi che nel
giudizio civile o amministrativo, eventualmente promossi dai danneggiati, potrebbero
essere debitamente valorizzati >>. Ne deriva che, << in presenza di una causa
estintiva del reato, non è più applicabile la regola probatoria prevista dal secondo
comma dell'art. 530 c.p.p., da adottare quando il processo sfoci nel suo esito ordinario,
ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di
ulteriori accertamenti, la prova della innocenza dell'imputato>>, procedendo il
giudice in questi casi << più che ad un apprezzamento, ad una
constatazione >>. Da ciò consegue inoltre che << non è
consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di
contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo, anche se, in tali casi,
ben potrebbe pervenirsi alla assoluzione dell'imputato per avere il quadro probatorio
caratteristiche di ambivalenza >>. Se è vero, prosegue la sentenza Bisci, che
lart. 129 c.p.p. impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente
che il fatto non sussiste, che limputato non lo ha commesso, ecc., è altresì
chiaro che << tale principio deve coordinarsi con la presenza della parte civile e
di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 c.p.p. di pronunciarsi
sulla azione civile e quindi di non essere legati ai canoni di economia processuale che
impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza
non risulti ictu oculi. Sta di fatto che la pronuncia ex art. 578 c.p.p. fa stato tra le
parti e dunque si impone, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di
tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile (mentre ciò che riguarda
esclusivamente la responsabilità penale senza incidere su quella civile non deve essere
oggetto di esame quando ricorre la causa estintiva). Se da questo esame emerge la prova
della innocenza, si dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, in quanto
l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva si basa sul principio di
economia processuale; pertanto, quando l'esame ex professo di altri aspetti è effettuato,
sia pure per esigenze di decisione non penale, l'accertamento effettuato non può essere
posto nel nulla e può portare ad una assoluzione di merito, riprendendo vigore come
canone interpretativo quello del favor rei >>.
Così ricostruita la disciplina di cui allart. 578 c.p.p., la sentenza Bisci afferma
che << in questi limiti, può dunque ritenersi che la valutazione approfondita a
fini civilistici, che porti all'accertamento della evidenza della mancanza di
responsabilità penale con una formula assolutoria ampia, possa incidere sulla decisione
penale, pur in presenza di una causa estintiva, sebbene non risulti ab initio evidente che
il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc. >>; di conseguenza,
<< una eventuale assoluzione in luogo del proscioglimento per causa estintiva può
avere luogo solo se lesame ai fini civilistici porti ad affermare la applicabilità
della relativa ampia formula assolutoria, e quindi senza pregiudizio per il principio di
economia processuale, ma qualora non emerga che il fatto non sussiste, che l'imputato non
lo ha commesso, ecc., non potrà addivenirsi ad una pronuncia assolutoria. Pertanto, fuori
dal caso in cui non opera il principio di economia processuale, dovendosi comunque
valutare la responsabilità ex professo ai fini civilistici, l'unico modo per ottenere un
esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che
l'imputato non lo ha commesso, ecc., consisterà nel rinunciare alla causa estintiva
>>.
Considerazioni del tutto analoghe vengono svolte in Sez. IV, 3 febbraio 2004 n. 14863,
Micucci, rv. 228597.
Le argomentazioni delle sentenze Bisci e Micucci appaiono del tutto condivisibili nella
parte in cui sottolineano la rilevanza della rinuncia alla causa estintiva e
linfluenza che la valutazione di merito del compendio probatorio, imposta ex lege
dal dettato dellart. 578 c.p.p. al giudice dellappello - in presenza di una
causa estintiva del reato e di una condanna di natura riparatoria in primo grado, anche
generica, a favore della parte civile esplica anche sulla statuizione penale: nel
senso che la ritenuta innocenza, accertata allesito di un completo ed approfondito
esame svolto ex professo, per dettato normativo, e quindi senza violazione del principio
delleconomia processuale cui si ispira il secondo comma dellart. 129 c.p.p.,
deve essere affermata con la formula di proscioglimento di merito in luogo della
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Ad avviso di queste Sezioni Unite non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di
appello, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 578 c.p.p., non debba prevalere
la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non
solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove
ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale
(che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole
durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui allart.
129, comma secondo, c.p.p.), possono impedire la piena attuazione del principio del favor
rei con lapplicazione della regola probatoria di cui al secondo comma dellart.
530 del codice di rito. In proposito giova evidenziare che, per quanto concerne
specificamente la vicenda oggetto della sentenza Bisci sopra richiamata, appare
riscontrabile una mancanza di omogeneità tra le statuizioni, penali e civili, adottate
dalla Corte dAppello con la decisione oggetto del ricorso: da un lato, la
declaratoria di prescrizione sul versante penale, pronunciata sul rilievo di un compendio
probatorio ambivalente (in ordine allelemento psicologico del reato) che in
quanto così valutato allesito di un completo ed approfondito esame delle prove,
effettuato ai sensi dellart. 578 c.p.p. senza i limiti imposti dal principio
delleconomia processuale, come rilevato dalla stessa Corte territoriale
avrebbe dovuto comportare lassoluzione nel merito, dovendo, in tal caso, trovare
applicazione la regola probatoria di cui allart. 530, comma secondo, c.p.p.;
dallaltro lato, la revoca delle statuizioni civili pronunciate dal primo giudice (il
quale aveva condannato gli imputati), che avrebbe dovuto trovare il suo logico presupposto
nella mancanza di responsabilità e, quindi, in una sentenza assolutoria.
Da segnalare, per completezza di esposizione, che muovendo dagli stessi presupposti di
carattere generale evidenziati nelle sentenze Bisci e Micucci, in linea con le stesse si
pone altresì Sez. 4, n. 33309 del 08/07/2008 (Rv. 241962, imp. Rizzato).
Deve dunque affermarsi che, in presenza di amnistia o prescrizione, la valutazione
approfondita a fini civilistici, che porti all'accertamento della mancanza di
responsabilità penale anche per la insufficienza o contraddittorietà delle prove
esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere
pronunciata, in tal caso, la formula assolutoria nel merito.
Va quindi enunciato il seguente principio di diritto: allorquando, ai sensi
dellart. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del
reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili
per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa
estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.
Fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale - dovendo essere
valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici - l'unico modo per ottenere un
esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che
l'imputato non lo ha commesso, ecc., consisterà, dunque, nel rinunciare alla causa
estintiva.
La naturale conseguenza di tutte le considerazioni dianzi svolte, e dei princìpi sopra
enunciati, è che analoga soluzione deve essere evidentemente adottata anche qualora, pur
in assenza della parte civile, ad unassoluzione pronunciata in primo grado ai sensi
del secondo comma dellart. 530 c.p.p., impugnata dal P.M., sopravvenga una causa
estintiva del reato ed il giudice di secondo grado ritenga infondato detto appello: ed
invero, anche in tal caso, lapprofondimento della valutazione delle emergenze
processuali - reso necessario dallimpugnazione proposta dal P.M., risultata inidonea
a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte
- impone la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria,
ispirata al favor rei, di cui al secondo comma dellart. 530 del codice di rito.
Donde laffermazione di un ulteriore principio di diritto: qualora ad una
sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dellarticolo 530 comma 2 c.p.p.,
appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di appello
ritenga infondato nel merito lappello del P.M., deve essere confermata la sentenza
di assoluzione.
6. Così fissati i princìpi ai quali deve ispirarsi qualsiasi operazione ermeneutica
concernente i rapporti tra la causa estintiva e la sentenza di proscioglimento nel merito
nel caso di prova ambivalente, può procedersi allesame della concreta fattispecie
sottoposata al vaglio del Collegio.
Il ricorrente, con la prima doglianza, ha specificamente denunciato violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di prescrizione nella parte in cui è
stata riformata la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale ai sensi dellart. 530,
secondo comma, c.p.p. con riferimento al secondo fatto delittuoso contestato con
limputazione al ***.
La censura, così come proposta, è fondata.
Ed invero, il ***, relativamente a tale fatto, era stato assolto in primo grado con la
formula perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dellart. 530,
secondo comma, c.p.p., come precisato dal giudice in sentenza, e, dunque, sul rilievo
della ritenuta sussistenza di elementi di prova dubitativi.
Siffatta situazione è rimasta immutata in appello, pur a fronte dellimpugnazione
del P.M. e dopo la disamina del quadro probatorio da parte del giudice del gravame resa
indispensabile dalla intervenuta prescrizione e dalla presenza della parte civile (art.
578 c.p.p.), nonché dallo stesso appello incidentale del P.M..
Dal testo dellimpugnata sentenza si rileva che la Corte dAppello ha valutato
come infondati i motivi dellimpugnazione del P.M., inidonei dunque ad indurre ad un
convincimento di colpevolezza (al quale non avrebbe potuto far seguito la sentenza di
condanna solo perché era frattanto maturata la prescrizione): mette conto sottolineare
che la Corte territoriale ha espressamente precisato che, al riguardo, permanevano quegli
elementi dubitativi già evidenziati dal primo giudice.
Orbene, appare evidente lerrore in cui è incorsa la Corte distrettuale, laddove
pur sul presupposto della ritenuta infondatezza dellappello del P.M., che,
(solo) se fondato, avrebbe ben legittimato lapplicazione della causa estintiva
ha dichiarato lestinzione del reato per prescrizione, erroneamente invocando
la disposizione di cui allart. 129 c.p.p. (posto che, per tutto quanto in precedenza
detto, non è richiesta levidenza della prova dellinnocenza
dellimputato, ai fini del proscioglimento nel merito, in sede di valutazione ex art.
578 c.p.p.), e violando quindi la regola probatoria stabilita nellart. 530, cpv.,
c.p.p., secondo cui deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito anche
allorquando la prova è insufficiente o contraddittoria.
Le ulteriori censure dedotte dal ricorrente, concernenti laltro addebito oggetto
dellimputazione ed in ordine al quale è stata pronunciata declaratoria di
estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risultano prive di fondamento tenuto
conto delle argomentazioni svolte nelle integrative pronunce di primo e secondo grado
(laddove è stato posto laccento su chiare ed evidenti prove); e,
comunque, in applicazione dei princìpi enunciati sul punto da questa Corte, in alcun modo
potrebbero comportare lannullamento con rinvio: in caso di annullamento, infatti, il
giudice del rinvio, si troverebbe nella medesima situazione che impone l'obbligo della
immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (cfr. Sez. un., sentenza
Cremonese, già citata). Limpugnata sentenza deve essere quindi annullata,
limitatamente al secondo episodio del contestato reato di appropriazione indebita,
perché il fatto non costituisce reato.
Per quel che riguarda gli effetti civili, resta ovviamente fermo quanto deciso al riguardo
dal Tribunale, con riferimento al solo primo episodio (oggetto di condanna, prima, e di
declaratoria di prescrizione poi) essendo stata pronunciata assoluzione per il secondo
addebito.
Il ricorrente va poi condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite
parti civili *** e ***, liquidate in complessivi euro 4.275,00, oltre I.V.A e C.P.A..
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al secondo episodio dellappropriazione
di lire 50.000.000 perché il fatto non costituisce reato.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute
dalle costituite parti civili *** e ***, liquidate in complessivi euro 4.275,00, oltre
I.V.A e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009
Il Presidente (Torquato Gemelli)
Il Consigliere estensore (Vincenzo Romis)
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