| Circolazione stradale - Guida in
stato di ebrezza - giudice di pace competente in ordine alla impugnazione del
provvedimento di ritiro della patente di guida operato dagli agenti accertatori al momento
dalla contestazione della violazione dell'articolo 186 C.d.S., comma 2, per guida in stato
di ebbrezza alcolica (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 28
ottobre 2009, n. 22844)
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22844
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e
5, violazione e falsa applicazione degli articoli 186, 204 bis, 216 e 223 C.d.S., e della
Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23.
Osserva parte ricorrente che essendo stata l'opposizione proposta contro il ritiro della
patente il quale, previsto dall'articolo 223 C.d.S., comma 3, non costituisce sanzione
amministrativa accessoria, il giudice di pace non sarebbe competente.
Ritiene poi censurabile la gravata sentenza anche nel merito non avendo essa fatto alcun
cenno ai motivi per i quali non erano stati considerati i comportamenti sintomatici
dell'ebbrezza da alcool per quanto indicati nel verbale.
Il ricorso e' infondato.
Correttamente il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza in ordine alla
impugnazione da parte del Fi. del provvedimento di ritiro della patente di guida operato
dagli agenti accertatori al momento dalla contestazione della violazione dell'articolo 186
C.d.S., comma 2, per guida in stato di ebbrezza alcolica, conformemente a giurisprudenza
di questa Suprema Corte (vedi l'ordinanza della Sezione 2 n. 14932 del 2005, nonche', da
ultimo, S.U. sent. n. 2519 del 2006).
Del tutto generiche sono poi da considerarsi le censure di merito proposte dalla
ricorrente Prefettura di Rovigo a fronte delle argomentazioni del giudice "a
quo" in ordine al prudente dubbio da lui manifestato sul la legittimita' del ritiro
del documento di guida, posto che la documentazione agli atti aveva attestato che in
effetti si erano verificate in sede di accertamento disfunzioni (l'apparecchio etilometro
aveva dovuto essere piu' volte attivato per entrare in funzione,con risultati peraltro
contestati in "toto" dall'opponente in quanto esagerati) e irregolarita' (il
risultato dell'alcooltest non era stato mostrato al conducente, ne' gli era stato
consegnato il tagliando come prescritto dal punto 4 dell'articolo 379 reg. C.d.S.).
Alla stregua delle svolte considerazioni i proposto ricorso va respinto, mentre non vi e
luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione
dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
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