| Condominio - parcheggi
condominiali - art. 9 L. n. 122 DEL 1989 - Condomini dsissensienti - deliberare -
maggioranze A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo
1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136,
secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di
edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti.
Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è
assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella
zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della
propria unità immobiliare di proprietà esclusiva. (Corte di Cassazione Sentenza
n. 20254 del 18 settembre 2009 )
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