| Circolazione stradale - Patente di
abilitazione alla guida - Sospensione - violazione dell'art. 186 secondo comma del codice
della strada, per aver guidato in stato di alterazione conseguente all'uso di bevande
alcoliche - ritiro patente (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile
Sentenza del 7 febbraio 2006, n. 2519)
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 7 febbraio 2006, n. 2519
La Corte, a sezioni unite, considerato:
- che agenti della Polizia stradale di Ra., intervenendo in occasione di un incidente che
aveva coinvolto vettura condotta da Da.Vi., con verbale del 14 luglio 2002 gli hanno
contestato la violazione dell'art. 186 secondo comma del codice della strada, per aver
guidato in stato di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, e gli hanno
ritirato la patente, trasmettendola al Prefetto di Ravenna;
- che il Vi. ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981
n. 689, davanti al Giudice di pace di Ravenna;
- che il Giudice dì pace, con sentenza depositata il 27 giugno 2003, ha dichiarato la
propria carenza di giurisdizione, sul rilievo che la guida in stato d'ebbrezza integra una
violazione di esclusiva competenza del giudice penale;
- che il Vi., con ricorso notificato il 15 settembre 2003, ha chiesto la cassazione di
detta sentenza, sostenendo che il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato
d'ebbrezza, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto al
quale gli agenti accertatoli abbiano inviato il documento, è impugnabile con
l'opposizione prevista dal citato art. 22, e che quindi il Giudice di pace non poteva
declinare la giurisdizione, peraltro con un erroneo riferimento alla devoluzione della
cognizione del reato al giudice penale (non potendosi configurare nel rapporto fra questi
ed il giudice civile una situazione di difetto dì giurisdizione);
- che l'Ufficio non ha presentato controdeduzioni;
- che, per la decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 375 secondo comma cod. proc. civ.,
è stata fissata l'odierna camera di consiglio, previa acquisizione delle menzionate
conclusioni del Procuratore generale;
- che il provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in via provvisoria
del prefetto in ipotesi di reato a norma dell'art. 223 secondo comma del codice della
strada (d.Igs. 30 aprile 1992 n. 285), è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, in
sede civile, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della citata legge n. 689 del 1981 cui
rinvia l'art. 205 di detto codice richiamato dal successivo art. 218 quinto comma, senza
che al riguardo influisca la circostanza che l'opponente, a tutela del diritto di fare uso
della patente, contesti in via strumentale ed incidentale la sussistenza dell'illecito
penale giustificativo della sospensione (Cass. s.u. 27 aprile 2005 n. 8693);
- che il principio è estensibile, sulla scorta dell'identità della posizione soggettiva
dedotta in giudizio, all'impugnazione del ritiro della patente operato dagli agenti
verbalizzanti al momento della constatazione del fatto, salva restando la questione
(demandata al giudice di detta opposizione) dell'ammissibilità della relativa domanda
prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione;
- che il principio medesimo evidenzia la manifesta fondatezza del ricorso, e ne esige
l'accoglimento, con l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, la
cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa allo stesso Giudice di pace,
il quale provvederà anche sulle spese di questa fase processuale;
P.Q.M.
- accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza
impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace
di Ravenna, in persona dì altro magistrato.
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