Agenzie matrimoniali e uso dei dati sensibili -
Garante della Privacy - Newsletter n. 338b del 28 maggio 2010
Agenzie matrimoniali e uso dei dati sensibili
Le agenzie matrimoniali non possono comunicare dati sensibili della clientela, specie se
riguardanti le convinzioni religiose, alle società di recupero crediti. Il principio è
stato stabilito dal Garante privacy che ha vietato ad una agenzia matrimoniale di
trasmettere, in caso di mancato pagamento, questo tipo di informazioni a soggetti che non
hanno alcuna necessità di conoscerle e usarle. Il caso era stato segnalato al Garante
dall'Ufficio del giudice di pace di Roma che, nel corso di un procedimento per
ingiunzione, aveva riscontrato la trasmissione di copia integrale di un contratto,
contenente dati sensibili, ad una società di recupero crediti.
L'Autorità (relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha ritenuto "sicuramente
sproporzionata" la comunicazione di informazioni così delicate. Se infatti il
trattamento di dati relativi alle convinzioni religiose dei clienti risulta indispensabile
rispetto alle finalità di mediazione matrimoniale, vista l'indubbia rilevanza che assume
il profilo religioso per coloro che aspirano ad instaurare un vincolo matrimoniale, non
trova invece alcuna giustificazione la trasmissione di questi dati ad una società che
svolge attività non compatibili con il loro trattamento.
Nel disporre il divieto il Garante ha prescritto alla società di riformulare il contratto
di mediazione prevedendo una apposita sezione per i dati sensibili da non trasmettere a
soggetti non legittimati a trattarli. Da modificare anche l'informativa resa alla
clientela che dovrà indicare in modo chiaro i tipi di trattamenti effettuati, le
finalità perseguite, l'obbligatorietà o meno del rilascio dei dati.
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