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Spese di giustizia - Imposta di registro - Sentenze di risarcimento (Consiglio di Stato – Adunanza – Parere 18 novembre-11 dicembre 2003, n. 4900)

Consiglio di Stato – Adunanza – Parere 18 novembre-11 dicembre 2003, n. 4900

Oggetto: Ministero della Giustizia. Quesiti in ordine alla prenotazione a debito dell’imposta di registro

Premesso

Espone il ministero della Giustizia che, a seguito dell’entrata in vigore del Dpr 115/02 (Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sono sorti alcuni dubbi interpretativi circa l’istituto della registrazione a debito prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera d) del Dpr 131/86, per le sentenze di condanna al risarcimento dei danni prodotti da fatti costituenti reato.

Trattasi di istituto finalizzato ad evitare un aggravio per la parte danneggiata da un reato con l’imposizione di ulteriori spese di carattere erariale, in quanto il recupero dell’imposta avviene nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

L’applicazione dell’istituto ha presentato problemi, fin dalla sua origine, non apparendo chiaro quale fosse l’ufficio competente al recupero dell’imposta.

Il ministero delle Finanze aveva inizialmente ritenuto che la competenza fosse degli uffici finanziari.

Successivamente, però, il medesimo Dicastero, d’intesa con l’Amministrazione della giustizia, aveva affermato il principio dell’attribuzione della competenza in proposito agli uffici giudiziari.

Il riferente ministero della Giustizia non ritiene che tale impostazione possa essere ulteriormente sostenuta, alla luce delle novità introdotte dal citato Tu, di cui al citato Dpr 115/02, che all’articolo 299 ha, in particolare, abrogato l’articolo 61, comma 1, del Dpr 131/86, secondo cui il recupero dell’imposta prenotata a debito avveniva in base alle disposizioni del gratuito patrocinio. Con gli articoli 299 e 301, ha abrogato, inoltre, il regolamento di contabilità demaniale n. 1103 del 1882 e l’articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Cpc.

D’altronde, gli articoli 131, 146 e 158 del Tu prevedono, relativamente all’imposta di registro, che la cancelleria sia tenuta all’apertura di una partita di credito, con onere a proprio carico, nei soli casi contemplati dalle lettere a) e b) dell’articolo 59 del Dpr 131/86, mentre per l’ipotesi di cui alla lettera d), che ora interessa, la prenotazione e riscossione nel silenzio del legislatore, dovrebbe ritornare ad essere di competenza degli uffici finanziari.

L’agenzia delle entrate, interpellata in proposito, con nota prot. 37717/03 del 29 maggio 2003 ha ritenuto di non condividere tale orientamento, rilevando che il Tu in parola, all’articolo 208, ha attribuito una generale competenza agli uffici giudiziari in materia di riscossione, mentre nessuna norma attribuisce in modo espresso agli uffici finanziari l’attività di riscossione dell’imposta di registro, prenotata a debito, secondo una prassi che, a giudizio della stessa Agenzia, risulterebbe antieconomica.

Non ritenendo fondate, le argomentazioni dell’Agenzia delle entrate, il ministero della Giustizia chiede al Consiglio di Stato un chiarimento urgente in proposito, anche per evitare possibili disservizi nei confronti degli utenti.

L’Ufficio del coordinamento legislativo - finanze del ministero dell’Economia e delle finanze, con nota prot. n, 3/15140/UCL del 24 ottobre 2003, avendo avuto notizia della richiesta di parere sull’argomento, ha inviato al Consiglio di Stato ulteriori elementi di valutazione, ribadendo la tesi prospettata dall’Agenzia delle entrate.

Considerato

1. A seguito dell’entrata in vigore del Tu delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Dpr 115/02, sono sorti dubbi in ordine alla individuazione dell’ufficio competente al recupero dell’imposta di registro computata a debito, per le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, ai sensi dell’articolo 59 del Dpr 131/86.

Ciò in conseguenza della avvenuta abrogazione dell’articolo 61, comma 1, del citato Dpr 131/86 nel quale, per le imposte prenotate a debito, si faceva rinvio alla legge 3282/23, sul gratuito patrocinio, per cui si era ritenuto che anche per le predetto imposto si dovesse applicare la disciplina che attribuiva specifici compiti agli uffici giudiziari per le registrazioni a debito di cui si tratta.

Venuta meno l’anzidetta disposizione e tenuto conto, altresì, che in base al nuovo Tu sulle spese di giustizia e, precisamente, in base agli articoli 131, 146 e 158 gli uffici di cancelleria sono espressamente tenuti all’apertura di una partita di credito, con onere a proprio carico, nei casi contemplati dalle lettere a), b) e c) del citato articolo 59 del Dpr 131/86, mentre nulla si dispone riguardo all’ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo articolo, che ora interessa, il riferente ministero della Giustizia sostiene che per quest’ultima ipotesi la competenza in merito dovrebbe ritornare agli uffici finanziari.

2. Diverso avviso ha manifestato l’Agenzia delle entrate la quale ha osservato che il nuovo Tu sulle spese di giustizia trova fondamento nella legge 50/1999, che ha previsto un intervento sulle norme preesistenti con il preciso scopo di semplificare e razionalizzare la disciplina della materia e di renderla, in definitiva, più coerente nel suo complesso,

In tale prospettiva, il nuovo Tu, per quanto riguarda le attribuzioni in tema di “spese di giustizia”, con l’articolo 208 ha riconosciuto una competenza generale degli uffici giudiziari in materia di riscossione e tale previsione semplificatrice si raccorda, da un lato, alla formulazione dell’articolo 3, comma 1, lettera g), secondo cui per “ufficio” si intende l’apparato della pubblica amministrazione strumentale all’ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell’ufficio finanziario, e, dall’altro lato, con le disposizioni dell’articolo 73 relative alla procedura per la registrazione degli atti giudiziari, secondo cui agli uffici finanziari si affida soltanto il compito di comunicare all’Amministrazione giudiziaria gli estremi di protocollo e di registrazione degli atti da essa comunicati.

Aggiunge, ancora, l’Amministrazione finanziaria che l’attribuzione della competenza di cui si tratta agli uffici finanziari comporterebbe, comunque, la instaurazione di una prassi antieconomica, con la ingiustificata frammentazione delle competenze in materia di attività giudiziarie.

3. Ritiene la Sezione che tali argomentazioni siano, nella sostanza, condivisibili.

3.1. Non appare, infatti, fondata l’obiezione sollevata dal ministero della Giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Tu sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.

Proprio le disposizioni della Parte VII del Tu, riguardanti le “riscossioni” e in ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossione, di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto - tra cui quelle relative alla ammissione al patrocinio a spose dello Stato -ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo “connesse” al processo, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.

3.2. In questa ottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell’imposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza delle uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l’attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Tu, che si pone come noma di chiusura, essendo sempre, applicabile “se non diversamente stabilito in modo espresso”.

3.3. Né rilievo significativo può attribuirsi, in senso contrario, alla circostanza che, per le altre ipotesi di registrazione a debito, di cui all’articolo 59 del Dpr 131/86, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b), e c) il nuovo Tu abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari, a differenza di quanto avvenuto per l’ipotesi prevista alla lettera d), di cui ora si discute, poiché tale omissione può essere opportunamente superata, in una visione unitaria e corrente delle varie ipotesi di registrazioni a debito, proprio in applicazione della norma di chiusura surricordata, tenuto specialmente conto delle finalità di razionalizzazione del sistema delle spese di giustizia poste a base del Tu.

3.4. In tal modo, restando immutato l’assetto delle competenze che si è ormai da tempo consolidato, si eviterebbero, inoltre, gli inconvenienti di ordine organizzativo ed economico di cui fa cenno il ministero dell’Economia e delle finanze.

3.5. D’altronde, va opportunamente aggiunto, appare improntato a criteri di maggiore equità il principio che – come segnalato nella relazione ministeriale – caratterizzata la riscossione a cura degli uffici giudiziari, secondo cui la riscossione stessa avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ossia quando risultano definite le posizioni delle parti interessate, mentre la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire, indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito, e quindi anche prima della avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.

4. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pur in presenza di problemi la cui soluzione presenta, comunque, margini di opinabilità, il Consiglio di Stato è dell’avviso che sul quesito prospettato dal ministero della Giustizia, in ordine al recupero dell’imposta di registro di cui si tratta, possa concludersi nel senso che la relativa attività deve essere espletata direttamente dagli uffici giudiziari.

PQM

Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.