Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136. Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2011
L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia;
Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe con un unico
decreto legislativo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attivita' delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita',
la sicurezza o la tranquillita' pubblica.
Art. 2 Foglio di via obbligatorio
1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la
sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore
puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via
obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione
ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono
allontanate.
Art. 3 Avviso orale
1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo' avvisare oralmente
i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico,
indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e
redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data
certa.
3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento
chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi.
Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta
si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al
comma 3, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate
per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in
parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori
notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale,
mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o
la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai
controlli di polizia, armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di
armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi
o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele
irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici
di qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi comunque
idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi
informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e
messaggi.
5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4 ai
soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la
persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 e' opponibile davanti al tribunale in
composizione monocratica.
Art. 4 Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo
416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti
preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento
dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo
VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438,
439, 605 e 630 dello stesso codice nonche' alla commissione dei reati con
finalita' di terrorismo anche internazionale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai
sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba
ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della
legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della
violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati
condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895,
e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e
successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento
successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col
fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle
lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro
o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno
preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di
cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Art. 5 titolarita' della proposta. Competenza
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere
proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure
di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le
funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei
medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione
delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere
esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti
per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del
presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal
procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata al presidente del Tribunale
del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.
Art. 6 Tipologia delle misure e loro presupposti
1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la
sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli
seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla
sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo
richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli
di residenza o di dimora abituale o in una o piu' Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee
alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Art. 7 Procedimento applicativo
1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla
proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente
dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando
l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso
alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e'
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se
l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio.
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie
in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se
compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori
della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere
sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del
luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del
collegio puo' disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento
audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att.
c.p.p.
5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento
dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non
sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere
interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli
non ottempera all'invito, puo' ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza
pubblica.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono
previste a pena di nullita'.
8. L'esame a distanza dei testimoni puo' essere disposto dal presidente del
collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp.
att. c.p.p.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del
codice di procedura penale.
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con
le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 8 Decisione
1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di
prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le
prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere
con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo
termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla
conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non
allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e
di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorita'
locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a
misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu' tardi e
di non uscire la mattina piu' presto di una data ora e senza comprovata
necessita' e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorita'
locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non
partecipare a pubbliche riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie,
avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il
divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Province.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, puo' essere
inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorita'
preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla
sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una carta di permanenza da
portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica, al
procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato.
Art. 9 Provvedimenti d'urgenza
1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con
l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con
decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo'
disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della
validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo' altresi'
disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria,
l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva
la misura di prevenzione.
Art. 10 Impugnazioni
1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte
di appello e l'interessato hanno facolta' di proporre ricorso alla corte
d'appello, anche per il merito.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci
giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede,
con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone
che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne
faccia richiesta.
3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso in
cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e
dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in
camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la
decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del
codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei
ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.
Art. 11 Esecuzione
1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione e'
comunicato al questore per l'esecuzione.
2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita'
di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato
dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che
lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche
per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta
dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e
sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale
abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto
sospensivo.
4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle
prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente
del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto
l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi
richiesti con la proposta.
Art. 12 Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora
abituale
1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone
sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in
un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai
fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi
per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per
il viaggio. L'autorizzazione puo' essere concessa, nel medesimo limite
temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che
rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di
soggiorno coatto.
2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.
3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle circostanze
allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto
motivato.
4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata al
presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale puo'
autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a
tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e' comunicato al procuratore della
Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione
per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
6. Del decreto e' altresi' data notizia all'autorita' di pubblica sicurezza
che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad
informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le
modalita' e l'itinerario del viaggio.
Art. 13 Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la
liberta' vigilata
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la
liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo alla
sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli
effetti.
Art. 14 Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il
decreto e' comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del
termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia,
nel frattempo, commesso un reato.
2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per
il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non
debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale
reato possa costituire indice della persistente pericolosita' dell'agente;
in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e'
scontata la pena.
Art. 15 Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di
sicurezza e la liberta' vigilata
1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in
espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena
pecuniaria, non e' computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.
2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata e'
sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a
soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona stessa vi e'
sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.
Art. 16 Soggetti destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni
delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per
disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono
fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere
dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche internazionali.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la
misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo' essere applicata
relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che
possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte
attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette
alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a
norma dell'articolo 22, comma 2.
Art. 17 Titolarita' della proposta
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere
proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di
cui al presente titolo.
2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le
competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi
casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure
di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate
anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti
per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del
presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal
procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
Art. 18
Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere
richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale del soggetto
proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di
prevenzione.
2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in
caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il
procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi
causa.
3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato anche in
caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta
la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di
prevenzione puo' essere proposta nei riguardi dei successori a titolo
universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.
4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato o
proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della
persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta
dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora
dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che
siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
5. Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o proseguito
allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o
alla liberta' vigilata.
Art. 19 Indagini patrimoniali
1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo
della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore
di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti
indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o
senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di
finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica
facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti
di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone
siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali,
comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se
beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da
parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e
di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti
indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o
giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i
soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente.
4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni
ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle
imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia della
documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei
soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le
modalita' di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura
penale.
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16,
il tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre
quelle gia' compiute a norma dei commi che precedono.
Art. 20 Sequestro
1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro
dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento
risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore
risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica
svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di
ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
2. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di
applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per
oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
disporre direttamente o indirettamente.
3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini
fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai
sensi dell'articolo 19.
Art. 21 Esecuzione del sequestro
1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario,
eseguite le formalita' ivi previste, procede all'apprensione materiale dei
beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli
stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con
l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.
2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina
lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di
titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della
forza pubblica.
3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta spettante
all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
Art. 22 Provvedimenti d'urgenza
1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere
disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di
cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta,
richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della
misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni
prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede
con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale
entro trenta giorni dalla proposta.
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o
degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo
19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal
presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e'
convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si
procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che
potrebbero formare oggetto di confisca.
Art. 23 Procedimento applicativo
1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione
di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati,
nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal
tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene
la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con
l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di ogni
elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre
l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei
beni ai proprietari.
4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti
reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre
l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti
si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.
Art. 24 Confisca
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona
nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa giustificare la
legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni
che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego.
2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno e sei mesi dalla
data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore
giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali
rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto motivato del
tribunale per periodi di sei mesi e per non piu' di due volte. Ai fini del
computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1,
si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei
soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le
condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione
personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la
misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo
procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.
Art. 25 Sequestro o confisca per equivalente
1. Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione
disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione
dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la
confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.
Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in
quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a
terzi in buona fede.
Art. 26 Intestazione fittizia
1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o
trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice
dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei
due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti
dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il
quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario,
effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
Art. 27 Comunicazioni e impugnazioni
1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni
sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o
la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione
sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore
generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli
interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la
confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui
beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitivita' delle
relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro
divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che
il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla
corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua
presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo;
altrimenti la esecutivita' resta sospesa fino a quando nel procedimento di
prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il
provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende
l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del
gravame da' immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento
della definitivita' della pronuncia.
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il
pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono
trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di
Finanza a fini fiscali.
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la
corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del
ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.
Art. 28 Revocazione della confisca
1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione
puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo 630 del codice di
procedura penale:
a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla
conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o
conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di
prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di
applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in
modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel
giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al fine di
dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della
misura.
3. La richiesta di revocazione e' proposta, a pena di inammissibilita',
entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1,
salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a
lui non imputabile.
4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d'appello trasmette
gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche' provveda, ove
del caso, ai sensi dell'articolo 46.
Art. 29 Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
1. L'azione di prevenzione puo' essere esercitata anche indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale.
Art. 30 Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti
penali
1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche
in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in un procedimento penale.
In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale
viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla
gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice
del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto
la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di
revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del
procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che
ritenga di confermare l'amministratore. Nel caso previsto dall'articolo
104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel
procedimento penale prosegue la propria attivita' nel procedimento di
prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito
denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva
di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che
dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni
caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo
III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale,
dichiara la stessa gia' eseguita in sede di prevenzione.
3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca
interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove
successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa gia'
eseguita in sede penale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca
viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui
il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al
sequestro o alla confisca di prevenzione.
Art. 31 Cauzione. Garanzie reali
1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che
la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una
somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto conto anche delle sue
condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22,
costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale puo' imporre alla
persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunita',
le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento,
il tribunale puo' imporre la cauzione di cui al comma 1.
3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla
presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi
di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che
il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato e' disposta
l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei
registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese
relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate
dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.
4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia
rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del
deposito o la liberazione della garanzia.
5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo
mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione
e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi
necessita' personali o familiari.
Art. 32 Confisca della cauzione
1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti
dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la
confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni
costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione.
Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei
primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto
applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le
formalita' del pignoramento.
2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le
condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del
procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il
procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche
per somma superiore a quella originaria.
3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate
dallo Stato.
Art. 33 L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c),
d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad una delle misure di
prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione
giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attivita'
professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la
libera disponibilita' dei medesimi agevoli comunque la condotta, il
comportamento o l'attivita' socialmente pericolosa.
2. Il tribunale puo' applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se
ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo non
eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se permangono le
condizioni in base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei
beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.
Art. 34 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita'
economiche
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli
compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della
delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che
l'esercizio di determinate attivita' economiche, comprese quelle
imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle
condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo
416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attivita' delle persone nei
confronti delle quali e' stata proposta o applicata una misura di
prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno
dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono
i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa
antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione
delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di
disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della
Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attivita',
nonche' l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita',
a qualsiasi titolo, di beni o altre utilita' di valore non proporzionato al
proprio reddito o alla propria capacita' economica, di giustificarne la
legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
esercizio delle attivita' economiche di cui al comma 1 agevoli l'attivita'
delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una
misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione
giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo
svolgimento delle predette attivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata per un periodo non
superiore a sei mesi e puo' essere rinnovata, per un periodo non superiore
complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del
pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in
base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice
delegato e l'amministratore giudiziario.
5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere
trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario
nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e
segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del
pubblico ministero.
7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza
dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale,
qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di
consiglio, alla quale puo' essere chiamato a partecipare il giudice
delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che
si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale
puo' disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo
nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni, o
di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al
questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,
ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti
all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati,
gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di
amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o
contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o
del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al
reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal
compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli
atti posti in essere nell'anno precedente.
9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di
cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della
Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il
questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro,
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente
titolo. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza del termine stabilito a
norma del comma 3.
Art. 35 Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo
I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un
amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti nell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento
e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata
irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresi',
svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore
giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altri soggetti
qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e
deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il
compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento,
anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni
medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato
l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui
sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su proposta
del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo
la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso.
Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla
medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa
dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore
giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i
dirigenti di seconda fascia dello Stato.
Art. 36 Relazione dell'amministratore giudiziario
1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta
giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati.
La relazione contiene:
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle
singole aziende;
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato
dall'amministratore stesso;
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della
documentazione reperita e le eventuali difformita' tra gli elementi
dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e redditizie dei beni.
In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di
partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste
dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata
analisi sulla sussistenza di concrete possibilita' di prosecuzione o di
ripresa dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione della
stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita'
esercitata, delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza
lavoro occupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformita' tra
quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche' l'esistenza di altri
beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore
giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della
relazione puo' essere prorogato dal giudice delegato per non piu' di novanta
giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la
frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica
sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove
richiesto, i relativi documenti giustificativi.
4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina
un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura
penale in materia di perizia.
Art. 37 Compiti dell'amministratore giudiziario
1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro,
preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale
annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione
secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le norme per la tenuta del registro.
2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le
scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli
estremi del provvedimento di sequestro.
3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo
dall'amministratore giudiziario in tale qualita', escluse quelle derivanti
dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi
prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalita' stabilite
dal giudice delegato.
5. L'amministratore giudiziario tiene contabilita' separata in relazione ai
vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilita' separata della
gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di
privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili
oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in
ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di
quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni
secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti
le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime
nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.
Art. 38 Compiti dell'Agenzia
1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal
fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti
necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua
destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere al tribunale la revoca
o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice
delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla
destinazione o all'assegnazione del bene.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di
modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di
atti di amministrazione straordinaria.
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni e'
conferita all'Agenzia, la quale puo' farsi coadiuvare, sotto la propria
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti
secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia
comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico.
L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed
e' rinnovabile tacitamente. L'incarico puo' essere conferito
all'amministratore giudiziario gia' nominato dal tribunale.
4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore
giudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui
all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di
facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia
pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del
provvedimento.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita' giudiziaria per assicurare,
attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni
sequestrati, nonche' la pubblicita' dei compensi percepiti, secondo
modalita' stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal
Ministro della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente
decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche
all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del
comma 3.
Art. 39 Assistenza legale alla procedura
1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni
sequestrati o confiscati, l'amministratore giudiziario puo' avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato per l'assistenza legale.
Art. 40 Gestione dei beni sequestrati
1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei
beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida
adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi
dell'articolo 112, comma 4, lettera a).
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona sottoposta
alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo
comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese
e agli oneri inerenti l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di
regresso.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio, ne' contrarre
mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche,
alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione
anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del
giudice delegato.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione
del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro
interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci
giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede
ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore
giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, puo' chiedere al
giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.
Art. 41 Gestione delle aziende sequestrate
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai
sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore
giudiziario e' scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale
dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la
relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla
nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del
predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attivita'
aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti
l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete
prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto
motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il giudice
delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della
forza lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e del suo
mercato di riferimento, puo' con decreto motivato indicare il limite di
valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
L'amministratore giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni
economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui
all'articolo 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono
regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti
disposto.
5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita',
il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e
dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione
dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le
maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario puo', previa
autorizzazione del giudice delegato:
a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;
b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di
trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della societa', nonche'
di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli
interessi dell'amministrazione giudiziaria.
Art. 42 Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei
beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento
dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o
comunque nella disponibilita' del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non e' ricavabile
denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse
sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del
titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei
compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle
spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9,
sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga
disposta, ovvero le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti
per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono
anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se
il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a
carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello
stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonche' il
rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto
motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli
amministratori giudiziari e' liquidato sulla base delle tabelle allegate al
decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.
14.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della
redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e
per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta
dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul
compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti
entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati
all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore
giudiziario puo' proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto
la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in
camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni
dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato e' stato emesso
dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa
composizione.
Art. 43 Rendiconto di gestione
1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado,
l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della
gestione.
2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita'
e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle
somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo
finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le
relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni
effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato
invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine
indicato, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice delegato ne ordina il
deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in
calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e
contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione agli
interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di
inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non
possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione,
il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione
dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio
approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le
irregolarita' con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e
comunicata al pubblico ministero.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso per cassazione
entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.
Art. 44 Gestione dei beni confiscati
1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi
dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto
applicabile, dell'articolo 40, nonche' sulla base degli indirizzi e delle
linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi
dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed
all'anticipazione delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che
non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di
apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello
specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione
della normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli
atti di cui all'articolo 40, comma 3.
Art. 45 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti
al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei
terzi e' garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
2. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria
dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia,
nonche' al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per
territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda
confiscata.
Art. 46 Restituzione per equivalente
1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di
cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo
codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto delle
migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita'
istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In
tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato
il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una
somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal
rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del
tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto
dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato venduto anche
prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente
disposta la revoca della misura.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene
e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:
a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;
b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.
Art. 47 Procedimento di destinazione
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con
delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del
valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti
giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45,
comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni
particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di
cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro 30
giorni dall'approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell'adozione
del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si
applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.
Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme
1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la
gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei
beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le
partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita
o la distruzione del bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di
recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del
debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti
insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai
proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine
pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi
governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita'
istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo
che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro
dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al
patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un
apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in
modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la
destinazione e l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e
la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche
consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente
il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a
titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita' e parita' di trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti,
ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del
bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non assegnati
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro e i
relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita'
sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero
la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei
mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato
della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati
per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune
puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo
in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui
all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti
per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero
la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera
b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione,
al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del
Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi
contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura
civile. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e
dell'avvenuta pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un corrispettivo
non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi
dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per
il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita
non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento
del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del
presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le
altre finalita' istituzionali anche quella dell'investimento nel settore
immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie
e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni
bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno
parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di
vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un
parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni
non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita'
organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia
possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il
diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei
beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sono disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori disposizioni
occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del
predetto regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati,
con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, a societa' e ad imprese
pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella
scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati
all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o
convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei
suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato
dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto
richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o
qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime
dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del
contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di
prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da
parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse
pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei
beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo
unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita' previste dall'articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181.
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto
delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo
unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico
e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e
degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di
stabilita' della finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali
l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di
necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto
il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80
nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le
esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del
presente articolo sono immediatamente esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a
titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la
destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella
disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento
di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della
destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo
provvedimento.
Art. 49 Regolamento
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, e' adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni
sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per
il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la
destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonche'
la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei
mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di
regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di cui al
presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state
esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il
provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.
Art. 50 Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti
cautelari in corso da parte della societa' Equitalia Spa o di altri
concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di
sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del
presente decreto. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi
termini di prescrizione.
2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie
sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi
dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei
debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 51 Regime fiscale
1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere
assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste
dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le
medesime modalita' applicate prima del sequestro.
2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto
inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua
frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio e'
tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto,
nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonche' agli
adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli
a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera
definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua
la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via
provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.
Art. 52 Diritti dei terzi
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano
da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i diritti reali di
garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le
seguenti condizioni:
a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata
insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti
da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o a quella che
ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di
avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalita';
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia
provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto
fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le
disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle
condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse
e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo
di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella
fase precontrattuale nonche', in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti
aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonche' l'estinzione
dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo
indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del
diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la
durata residua del diritto e' calcolata alla stregua della durata media
della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalita' di
calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro
centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il
trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori
chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito e'
anteriore all'atto di intestazione fittizia.
7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e' indivisibile, ai
partecipanti in buona fede e' concesso diritto di prelazione per l'acquisto
della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la
possibilita' che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale,
possa tornare anche per interposta persona nella disponibilita' del
sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o
dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,
comma 5, sesto e settimo periodo.
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o
non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essere acquisito per
intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse
pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma
equivalente al valore attuale della propria quota di proprieta', nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non
puo' essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
Art. 53 Limite della garanzia patrimoniale
1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle
disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del
70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla
stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata
dalla vendita degli stessi.
Art. 54 Pagamento di crediti prededucibili
1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione
che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati
secondo le modalita' previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere
soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa
autorizzazione del giudice delegato.
2. Se l'attivo e' sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al
pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante
prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento e'
anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni
organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attivita',
la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo
criteri di graduazione e proporzionalita', conformemente all'ordine
assegnato dalla legge.
3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1,
indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.
Art. 55 Azioni esecutive
1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi in consegna
dall'amministratore giudiziario.
2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del
sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si
estinguono.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali
precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta'
ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia
parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel procedimento di
prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.
4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi
diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo
chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un
anno dalla revoca.
Art. 56 Rapporti pendenti
1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene
o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito
da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a
quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo
che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del
diritto.
2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario,
facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta
giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo' derivare un danno grave al
bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni
dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti
pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione
prevista dal comma 1.
4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel
passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le
disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare,
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente
ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo
II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis
del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del
contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del
sequestro. Al promissario acquirente non e' dovuto alcun risarcimento o
indennizzo.
Art. 57 Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al
giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei
crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che
vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose
stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un
termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle
istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza
di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto e'
immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore
giudiziario.
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui
all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano
motivi d'urgenza.
Art. 58 Domanda del creditore
1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di
ammissione del credito.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) le generalita' del creditore;
b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato
passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la
ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche' la descrizione
del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere
speciale.
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale
procedente. E' facolta' del creditore indicare, quale modalita' di
notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o
per telefax ed e' onere dello stesso comunicare alla procedura ogni
variazione del domicilio o delle predette modalita'; in difetto, tutte le
notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in
cancelleria.
4. La domanda non interrompe la prescrizione ne' impedisce la maturazione di
termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo
intestatario dei beni.
5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui
all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine
di un anno dalla definitivita' del provvedimento di confisca, le domande
relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a
pena di inammissibilita' della richiesta, di non aver potuto presentare la
domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Art. 59 Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore
giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero,
assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande,
indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione
delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere,
in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un
difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite di un proprio
rappresentante, nonche' depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato
passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e
comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario da'
notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo,
la comunicazione puo' essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono
effetti solo nei confronti dell'Erario.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con
decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o
del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e
la parte interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori
esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha
applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore puo' impugnare nello
stesso termine e con le stesse modalita' i crediti ammessi.
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni
fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale
l'amministratore giudiziario da' comunicazione agli interessati.
8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del difensore,
le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e
proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti
istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio fissato
dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.
9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il
quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi,
decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni
dalla sua notificazione.
10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di
ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento
giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al
tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.
Art. 60 Liquidazione dei beni
1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la
liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli
immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano
sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.
2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla
base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all'articolo 36 o
utilizzando stime effettuate da parte di esperti.
3. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate, nell'individuazione
dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
La vendita e' conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le
informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
4. L'amministratore giudiziario puo' sospendere la vendita non ancora
conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un
importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della
vendita, depositando la relativa documentazione.
Art. 61 Progetto e piano di pagamento dei crediti
1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo,
ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, l'amministratore
giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto
contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le
relative cause di prelazione, nonche' l'indicazione degli importi da
corrispondere a ciascun creditore.
2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel
seguente ordine:
1) pagamento dei crediti prededucibili;
2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo
l'ordine assegnato dalla legge;
3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del
credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso, compresi i creditori
indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul
valore dei beni oggetto della garanzia.
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificati da una
specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione
del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai
sensi dell'articolo 42.
4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene
necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo
che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori
possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei
crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende confiscati.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto
delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore giudiziario, il
pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i
creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al
tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'amministratore giudiziario
procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono
essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire
le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento
effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono
pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di
procedura civile.
Art. 62 Revocazione
1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono
in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del
credito al passivo quando emerga che esso e' stato determinato da falsita',
dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non
imputabile al ricorrente. La revocazione e' proposta dinanzi al tribunale
della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda e' stata
accolta. Se la domanda e' accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.
Art. 63 Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal
debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero, anche su
segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti,
chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento
dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a
confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del
fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione
del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e successive modificazioni.
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del
procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o
creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o
confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede
all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli
articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando
altresi', anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a
sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1,
lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni
gia' sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il
comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi
dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in
tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede
all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del
fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche su iniziativa del pubblico ministero.
8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione
III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con
gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative
ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli
effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto
dell'atto dichiarato inefficace.
Art. 64 Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al
fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con
decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del
fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.
2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti vantati nei
confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi ai
beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92
e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla verifica delle
condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3
del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova
udienza per l'esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal
disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i
crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.
3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel
fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di
prevenzione.
4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale
fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando
alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi.
5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono, secondo la
disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle
disposizioni che precedono.
6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 sono
soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di
cui all'articolo 61. Il progetto di pagamento redatto dall'amministratore
giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede
fallimentare.
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera
massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa' di persone, l'intero
patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale,
sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del
fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del
presente decreto.
8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del
fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla
liquidazione.
9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte
dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.
10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del
fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva.
L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al
curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.
11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del
fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.
Art. 65 Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione
giudiziaria con il fallimento
1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti
su beni compresi nel fallimento.
2. Quando la dichiarazione di fallimento e' successiva all'applicazione
delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione
giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel
fallimento. La cessazione e' dichiarata dal tribunale con ordinanza.
3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano
beni gia' sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale
della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni
medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.
Art. 66 Principi generali
1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I,
importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' gli effetti dalla
legge espressamente indicati.
2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II,
importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.
Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo
una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non
possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche'
concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di
attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e
servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera
di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio,
o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e
trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione
determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al
comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le
forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni
sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza
delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono
motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti
di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il
provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal
giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i
divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti
di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione
nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui
la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini
in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci
per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle
relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di
cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla
famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque
conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da
altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le
iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e
la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il
procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al
giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti
giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla
comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e
fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in
forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore
o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle
persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva,
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Art. 68 Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma
4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel
procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza
di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e
chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai
fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo
19.
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere
adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo
17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o
del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione
della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale
che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il
relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente
comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2.
Art. 69 Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti
i Ministri interessati, e' costituito un elenco generale degli enti e delle
amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le
iscrizioni e le attestazioni, nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e
le erogazioni indicate nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita'
saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.
2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di
cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno
sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto
impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per
l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e
10, nonche' dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67,
e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se
il provvedimento sia divenuto definitivo.
3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne
contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione
ha sede il tribunale stesso.
4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro elaborazione dati
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle
comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi
abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono
contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati
nei rispettivi centri telecomunicazione.
5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai
successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive
province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le
sospensioni previste nell'articolo 67. Per i provvedimenti di cui al comma 5
dell'articolo 67 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato,
puo' essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella
medesima.
6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di qualificazione degli
esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla
prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa
debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.
Art. 70 Riabilitazione
1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale,
l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e'
concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona
condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita'
giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o
dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti
pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di
prevenzione nonche' la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura penale riguardanti la riabilitazione.
4. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la
riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della
misura di prevenzione personale.
Art. 71 Circostanza aggravante
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353,
377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601,
602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, sono aumentate da un terzo
alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli
695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il
fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1,
per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone
sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere
all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 72 Reati concernenti le armi e gli esplosivi
1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le
armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le
munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge
sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del
codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'
cessata l'esecuzione.
Art. 73 Violazioni al codice della strada
1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo
che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto
da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con
provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
Art. 74 Reati del pubblico ufficiale
1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che,
intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non
dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze,
autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni
ovvero la cancellazione dagli elenchi, e' punito con la reclusione da due a
quattro anni.
2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni,
autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di
qualificazione nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 67.
3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o
di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi
pubblici nonche' il contraente generale che consente alla conclusione di
contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo
67, e' punito con la reclusione da due a quattro anni.
4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per colpa, la pena e'
della reclusione da tre mesi ad un anno.
Art. 75 Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche
fuori dei casi di flagranza.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato
speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza
speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei
mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore
a due anni.
Art. 76 Altre sanzioni penali
1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12,
non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non
osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal
comune ove ha chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a
cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e' punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro
5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o
utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno
richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e' punito con
l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che,
scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di
deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le
garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, e'
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
5. La persona a cui e' stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei
beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta
di eludere l'esecuzione del provvedimento e' punita con la reclusione da tre
a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di
concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del
provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni
caso con giudizio direttissimo.
6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni
previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo 34, comma 8, e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la
confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata
omessa la comunicazione.
7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini
stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329
a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo
acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni
acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la
confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre
utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la
disponibilita'.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il contravventore al
divieto di cui all'articolo 67, comma 7 e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta
conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di
svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste all'articolo 67,
comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare
anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla
misura di prevenzione.
9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente
all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8,
comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena
detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la
sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato,
all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di
competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la
Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme
del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilita'
del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione
condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai
pubblici uffici.
Art. 77 Fermo di indiziato di delitto
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di
delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384
del codice di procedura penale, purche' si tratti di reato per il quale e'
consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del
medesimo codice.
Art. 78 Intercettazioni telefoniche
1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono
essere eseguite, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad
intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o
quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga
necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata
applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo
II non continuino a porre in essere attivita' o comportamenti analoghi a
quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalita' previste dall'articolo
268 del codice di procedura penale.
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere
utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di
ogni valore ai fini processuali.
4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica
che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle
registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.
Art. 79 Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti
sottoposti a misure di prevenzione
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre
1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta,
con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo
di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in
relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo' procedere alla
verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini
dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia
economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della
disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui
all'articolo 67.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 67, comma 4. Nei
casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attivita',
ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia
diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia
tributaria puo' delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente
comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per
territorio.
3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione e'
trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia
tributaria indicato al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari
del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facolta' previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono
dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, nonche' dei poteri attribuiti
agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una misura di
prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi
acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del
comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma,
numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo
comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al
presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro
10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti
sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 80 Obbligo di comunicazione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n.
646, le persone gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura
di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta
giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora
abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del
patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente
sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno
precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non
inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al
soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data
della sentenza definitiva di condanna.
3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione
e' a qualunque titolo revocata.
Art. 81 Registro delle misure di prevenzione
1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le
cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche
informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei
registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone
fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti
personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di
proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della
Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione
alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di
misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le
modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono
essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle
annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorita' giudiziaria applica
misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70,
sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalita' e con le forme
stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di
privati non e' fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di
riabilitazione sono altresi' comunicati alla questura competente con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.
Art. 82 Oggetto
1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi
effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, di seguito denominata «banca dati», e introduce disposizioni
relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 83 Ambito di applicazione della documentazione antimafia
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in
stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da
altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato
o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere pubbliche, devono
acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o
consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di
cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di
seguito denominati «contraente generale».
3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri
soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi
funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione
di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di
onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una delle cause di
sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di
competenza delle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di
erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole o professionali, non
organizzate in forma di impresa, nonche' a favore di chi esercita attivita'
artigiana in forma di impresa individuale e attivita' di lavoro autonomo
anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore
complessivo non supera i 150.000 euro.
Art. 84 Definizioni
1. La documentazione antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o
meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o
meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91,
comma 7, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno
luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma
3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio,
ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti
di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del
codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure
di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24
novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorita' giudiziaria dei
reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti
indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di
accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del
presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti
competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale
della societa' nonche' nella titolarita' delle imprese individuali ovvero
delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con
modalita' che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico
delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa
sulla documentazione antimafia.
Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve
riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese,
societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi,
oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati
che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione
superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10
per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati
per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di
societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio
in caso di societa' con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la
rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che
le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il
raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita'
indicate nelle lettere precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa'
personali o di capitali che ne siano socie.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2,
deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
Art. 86 Validita' della documentazione antimafia
1. La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di sei mesi
dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi
soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione, in
corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia
autentica.
2. L'informazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di dodici mesi
dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti
nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione.
Essa e' utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi
soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare l'informazione
antimafia, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in
copia autentica.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta
giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale
dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato
l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta
modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia
di cui all'articolo 85.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento
di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonche' per quello di
applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e'
irrogata dal prefetto.
5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la
comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione
antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se
il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva
alla scadenza di validita' della predetta documentazione antimafia.
Art. 87 Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
1. La comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in
cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede,
ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese, associazioni o consorzi,
dal prefetto della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, ed e'
conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei
soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La
richiesta da parte dei soggetti privati interessati deve essere corredata
della documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b).
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la
comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove ha
inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonche' delle
attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo V.
Art. 88 Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente
alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In
tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e'
emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il
prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei
motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione
aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito
positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva
ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il
prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione
antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto
ne da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro
ulteriori trenta giorni.
Art. 89 Autocertificazione
1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione antimafia, i contratti
e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed
i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono
stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita
dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita'
di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche quando gli atti
e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere
intraprese su segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del
privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attivita' private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso,
indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modificazioni.
Art. 90 Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
1. L'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in
cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le
associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e
subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano
destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b)
dello stesso comma 1 ed e' conseguita mediante consultazione della banca
dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1,
debitamente autorizzati.
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero,
l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove ha
inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o
forniture pubblici nonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti
indicati nell'articolo 67.
3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.
Art. 91 Informazione antimafia
1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui
valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi
pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni
demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la
concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni,
cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la
prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione
del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata
attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero
trenta giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa
che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad
autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o
erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero
del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore
tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, la
denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri
soggetti di cui all'articolo 85;
e) nel caso di societa' consortili o di consorzi, le complete generalita'
dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del
capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonche'
dei consorziati per conto dei quali la societa' consortile o il consorzio
opera nei confronti della pubblica amministrazione.
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi
dell'impresa. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta
dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle
circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di
infiltrazione mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di infiltrazione
mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati
strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a
concreti elementi da cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in
modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo
condizionata. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92,
rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono
individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione
mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico
settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore
rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione
della documentazione indipendentemente dal valore del contratto,
subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
67.
Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni
1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente
alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In
tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e'
emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando dalla
consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia
l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i
successivi trenta giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza,
decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto
salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 67
puo' essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni
che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo
articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4.
Art. 93 Poteri di accesso e accertamento del prefetto
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose
nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei
cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici,
avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma
3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di
lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel
ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale,
qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo
interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le
informazioni acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,
trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva
l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi,
in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei
soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli
indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91,
comma 7. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni
dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione
interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le
modalita' individuate dal successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto
che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla
relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le
modalita' stabilite nel comma 4.
6. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di
altre amministrazioni, dell'informazione e' data tempestiva comunicazione,
anche in via telematica, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:
a) stazione appaltante;
b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di
accertamento;
c) prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa
antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici,
ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero dello sviluppo economico.
7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga
utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite
invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre,
anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione
formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente
l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove
dovra' essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di
cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo
devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui e'
stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la
Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del
citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente
comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di
effettuare le attivita' di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di
apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa
antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico
di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo.
Art. 94 Effetti delle informazioni del prefetto
1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa,
di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7, nelle societa'
o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui
sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o
autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o
comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i
termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di
cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91
comma 7, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma
3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle
revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia
in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il
soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui
emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
Art. 95 Disposizioni relative ai contratti pubblici
1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione
mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 7,
interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad
un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto
o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle
altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o
sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione
puo' essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla
stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non
obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di
cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e' tempestivamente informato dalla
stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli
accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di
tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, e' ritenuto
maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo
di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo
91, comma 7, comporta il divieto della stipula del contratto, nonche' del
subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque
denominati, indipendentemente dal valore.
Art. 96 Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, di seguito denominata «banca dati».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati e'
collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 97 Consultazione della banca dati
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati puo'
essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto
dall'articolo 99, da:
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
Art. 98 Contenuto della banca dati
1. Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e le informazioni
antimafia, liberatorie ed interdittive.
2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informatico costituito
presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4,
del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la
consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle
imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.
3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati, puo'
contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.
Art. 99 Modalita' di funzionamento della banca dati
1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e
dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono disciplinate le modalita':
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e
delle operazioni effettuate sulla banca dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e
dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di
procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del
soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di
ciascun accesso.
Art. 100 Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel
quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei
cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia
precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di
qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67
indipendentemente dal valore economico degli stessi.
Art. 101 Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante
1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,
puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non
superiore alla durata in carica del commissario nominato, della stazione
unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di
competenza del medesimo ente locale.
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,
possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non
superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione
unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di
competenza del medesimo ente locale.
Art. 102 Direzione distrettuale antimafia
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale
antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non
inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene
conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della
direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La
composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo
al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' preposto all'attivita'
della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino
all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita' della reciproca
informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive
impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della
polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per
l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti
riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale
antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore
nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della
direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il
procuratore nazionale antimafia.
Art. 103 Direzione nazionale antimafia
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e'
istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta
valutazione di professionalita', scelto tra coloro che hanno svolto anche
non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni
di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche
attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di
procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo
puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti
professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la
procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958,
n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano
conseguito la terza valutazione di professionalita', nominati sulla base di
specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti
relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio
superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il
procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori
ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata
solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura,
il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale
procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca
dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.
Art. 104 Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione
in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la
sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione
nazionale.
Art. 105 Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi
particolari
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il
procuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta di procedimenti di
particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze
professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i
magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli
appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche', con il loro
consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali.
L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di
organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta
con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e
i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni
alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto,
il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In
tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia.
2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di
necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo' essere
rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e' trasmesso
senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione,
nonche' al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non puo'
designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli
indicati nel decreto di applicazione.
Art. 106 Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri
attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito
il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di
magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per
la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale
presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di
prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore
della Repubblica presso il giudice competente.
Art. 107 Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per
la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno
quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di
ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine
e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti
tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei
fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e
strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a
livello centrale e territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al
funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne
l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove
occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni
e ad accertare responsabilita' e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita'
di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di
regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli
uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' della
Direzione investigativa antimafia.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di
polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le
funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.
Art. 108 Direzione investigativa antimafia
1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una
Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo
svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di investigazione
preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di effettuare
indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di
associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione
medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva della
Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le
articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle
organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di dette
organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle
stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti
opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di
polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni
possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in
legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale
investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di
tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque
in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto
personale, gli accertamenti e le attivita' investigative eventualmente
richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla D.I.A., nei
contingenti e con i criteri e le modalita' determinati con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle
finanze.
5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e' attribuita la
responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali
riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e
competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della
D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra
funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a
generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta
alla criminalita' organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al
Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi
posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato alla D.I.A. un
vice direttore con funzioni vicarie.
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui
all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli
rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla
specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo
restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione e' articolata
come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui
si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalita' e
procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse
modalita' e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del
personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza
tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei
titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della
rotazione degli incarichi.
Art. 109 Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attivita'
svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e
presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalita'
organizzata.
Art. 110 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e
contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed e' posta sotto la
vigilanza del Ministro dell'interno.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi
procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e
dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle
criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei
beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro
I, titolo III;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei
beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali
per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione
dell'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del
procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva
assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina,
ove necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
Art. 111 Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili
per una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato a disposizione ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e'
composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.
4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri
il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai
sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un
componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 112 Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo'
nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il
Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede,
altresi', all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal
Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e
presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via
non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati
per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita'
indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle
norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene
sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non
alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i
provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva
puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle
prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti
costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni, enti o associazioni.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della
confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1,
l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma
3, lettera b);
e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in
funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita'
istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici,
conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di
mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita' indicate
nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;
i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le
finalita' del presente decreto;
l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi
secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
m) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a
partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e
locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorita'
giudiziaria.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
Art. 113 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il
limite di spesa di cui all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Agenzia;
b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla
gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile
dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e
confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti
all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via
telematica, tra l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui
all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e
l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non
onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei
beni custoditi, nonche' l'avvalimento del personale dell'Agenzia del
demanio.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero,
quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia
per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi di altre amministrazioni
ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite
convenzioni non onerose.
4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni.
Art. 114 Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, ivi incluse
quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativo regionale del
Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma
sono rilevabili d'ufficio.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata presso
l'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 115 Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, le
parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti:
«presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».
Art. 116 Disposizioni di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle
disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque
presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute
nel presente decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute
nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti
alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute
negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque
presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute
nel presente decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I,
II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti
alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 117 Disciplina transitoria
1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti
nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia'
stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In
tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro III, titolo
II:
a) la dotazione organica dell'Agenzia e' determinata, con provvedimento del
Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese
quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e' assegnato
all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione
di appartenenza;
b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e'
autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare
la piena operativita' dell'Agenzia.
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita' istituzionale e lo
sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle
Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali,
assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco,
ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di
lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono
instaurati in deroga alle disposizioni del comma 1, lettere a) e b), nonche'
nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del
presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo
periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31
dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro
per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa l'attivita'
del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite
le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia' attribuite allo
stesso Commissario, nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma
1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia'
occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei
protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario
straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo
118, comma 1, puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando piu'
di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai
procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai
procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c),
pendenti alla stessa data.
6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto
dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice
che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti
procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni
necessarie. L'Agenzia puo' avanzare proposte al giudice per la migliore
utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.
7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
abbiano gia' presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le
finalita' di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede
alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a
favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la
cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse
all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano
richiesta, l'Agenzia puo' procedere, valutati i profili occupazionali, alla
liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a
favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione
dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili
assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti
richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo e' versato
direttamente allo Stato.
8. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera del Consiglio direttivo,
l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in
liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali
che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti
territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per finalita'
istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i
diritti dei creditori dell'azienda confiscata.
Art. 118 Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento
dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui
all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e
pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a
3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonche'
quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attivita' istituzionale e
dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117,
comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei
limiti delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 119 Entrata in vigore
1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore
decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui
all'articolo 99, comma 1.
Art. 120 Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010,
n. 50;
d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I,
II, III e IV, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
b) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
d) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Palma, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it