| Legittimo impedimento, ai sensi
dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle
udienze dei procedimenti penali, quale imputato - LEGGE
7 aprile 2010 , n. 51 Disposizioni in materia di impedimento
a comparire in udienza. (GU n. 81 del 8-4-2010 ) Entrata in
vigore del provvedimento: 09/04/2010
LEGGE 7 aprile 2010 , n. 51 Disposizioni in materia di
impedimento a comparire in udienza.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
1. Per il Presidente del Consiglio dei
Ministri costituisce
legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di
procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali,
quale imputato, il concomitante esercizio di una o
piu' delle
attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare
dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e
successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal
regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive
modificazioni, delle relative
attivita' preparatorie e
consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle
funzioni di Governo.
2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi
e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di
ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di
Governo,
costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del
codice di procedura penale, a comparire
nelle udienze dei
procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi
di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri
attesti che
l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento
delle
funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a
udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore
a sei mesi.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata
del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma,
numero 3), del codice penale, e si applica il terzo
comma del
medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni
sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del
Presidente della Repubblica e
sulle
pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti
Note all'art. 1:
- Si
riporta il testo dell'art. 420-ter del codice di
procedura penale:
«Art.
420-ter (Impedimento a comparire dell'imputato o
del difensore). - 1. Quando
l'imputato, anche se detenuto,
non si presenta all'udienza e
risulta che l'assenza e'
dovuta ad assoluta impossibilita'
di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro
legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza, anche
d'ufficio, rinvia ad una
nuova udienza e
dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'art.
419, comma 1.
2. Con le
medesime modalita' di cui al comma 1 il
giudice provvede quando
appare probabile che l'assenza
dell'imputato sia dovuta
ad assoluta impossibilita' di
comparire per caso
fortuito o forza maggiore. Tale
probabilita' e' liberamente
valutata dal giudice e non puo'
formare oggetto di discussione
successiva ne' motivo di
impugnazione.
3.
Quando l'imputato, anche se detenuto, non
si
presenta alle successive udienze e
ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, il
giudice rinvia anche d'ufficio
l'udienza, fissa con ordinanza la
data della nuova udienza
e ne dispone la notificazione
all'imputato.
4. In ogni
caso la lettura dell'ordinanza che fissa la
nuova udienza sostituisce la
citazione e gli avvisi per
tutti coloro che sono o devono
considerarsi presenti.
5. Il
giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
assenza del difensore, quando
risulta che l'assenza stessa
e' dovuta ad assoluta
impossibilita' di comparire per
legittimo impedimento, purche'
prontamente comunicato. Tale
disposizione non si applica se
l'imputato e' assistito da
due difensori e l'impedimento
riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il
difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l'imputato
chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito.».
- Si
riporta il testo degli articoli 5, 6 e 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
(Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri ), e successive
modificazioni:
«Art. 5
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a)
comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b)
chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 2
e pone, direttamente o a
mezzo di un ministro espressamente
delegato, la questione
di fiducia;
c)
sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in
seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri,
i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per
l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza
di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti
indicati dalle leggi;
d)
controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e'
intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli
atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il
ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e)
presenta alle Camere i disegni di legge
di
iniziativa governativa e,
anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le
facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f)
esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli
adempimenti di competenza
governativa conseguenti
alle decisioni della Corte
costituzionale.
Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da'
comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso
costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni
relative agli interventi
nei giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta
dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei
quali, in relazione alle
questioni di
legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di
iniziative legislative del
Governo.
2. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della
Costituzione:
a)
indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in
attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche'
quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della
politica generale del
Governo;
b)
coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la
politica generale del
Governo;
c)
puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in
ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al
Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente
successiva;
c-bis)
puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione
ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti,
la decisione di questioni
sulle quali siano
emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo
competenti in ordine alla
definizione di atti e
provvedimenti;
d)
concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano
rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale
responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del
Governo;
e)
adotta le direttive
per assicurare
l'imparzialita', il buon
andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le
verifiche necessarie; in casi
di particolare
rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche
amministrative;
f)
promuove l'azione dei ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici
svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi
indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in
coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi
del Governo;
g)
esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza
e di segreto di Stato;
h)
puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione
di particolari Comitati di
ministri, con il compito di
esaminare in via
preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su
direttive dell'attivita'
del Governo e su
problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio
dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non
appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i)
puo' disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da
assicurare la presenza di
tutte le
competenze dicasteriali interessate
ed
eventualmente di
esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il
Presidente del Consiglio dei
ministri,
direttamente o conferendone delega
ad un ministro:
a)
promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e
assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione
di Governo e della pubblica
amministrazione
nell'attuazione delle
politiche
comunitarie, riferendone
periodicamente alle Camere;
promuove gli
adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della
Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la
tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi
in corso nelle Comunita'
europee, informando il
Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle
specifiche materie;
a-bis)
promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle
pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate
nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente
alle Camere le medesime
pronunce ai fini
dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti
e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo
stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b)
promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le
regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano e
sovraintende
all'attivita' dei commissari del
Governo.
4. Il
Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli
dalla legge.».
«Art. 6
(Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e
Comitati interministeriali).
- 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, nello
svolgimento delle funzioni
previste dall'art. 95, primo
comma, della Costituzione,
puo' essere coadiuvato da un
Comitato, che prende nome di
Consiglio di Gabinetto, ed e'
composto dai ministri da lui
designati, sentito il Consiglio dei
ministri.
2. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo'
invitare a singole sedute del
Consiglio di Gabinetto altri
ministri in ragione della loro
competenza.
3. I
Comitati di ministri e quelli interministeriali
istituiti per legge debbono
tempestivamente comunicare al
Presidente del Consiglio dei
ministri l'ordine del giorno
delle riunioni. Il Presidente del
Consiglio dei ministri
puo' deferire singole questioni al
Consiglio dei ministri,
perche' stabilisca le
direttive alle quali i Comitati
debbono attenersi, nell'ambito
delle norme vigenti.».
«Art. 12
(Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni
e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri,
la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con
compiti di
informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di
politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di
competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi
alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale,
alla giustizia.
2. La
Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei ministri almeno ogni
sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in
cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto
anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e
delle province autonome. Il
Presidente del
Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo
delega al ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non
e' attribuito, ad altro
ministro. La Conferenza e' composta
dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei
ministri invita alle riunioni della
Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3.
La Conferenza dispone di una
segreteria,
disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto
con il ministro per gli affari
regionali.
4. Il
decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale
delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle
regioni o delle province di
provenienza.
5. La
Conferenza viene consultata:
a)
sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni
e sulla determinazione
degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e
della politica
finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in
base al comma 7 del
presente articolo;
b)
sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le
regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche'
sugli indirizzi generali
relativi alla
elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le
competenze regionali;
c)
sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei ministri ritenga
opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il
ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente
alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
previo parere della
Commissione parlamentare per le
questioni regionali che
deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al
riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri
organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi
che da provvedimenti
amministrativi in modo da
trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con
esclusione di quelle
che operano sulla base di
competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di
carattere generale per
le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province
autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di
tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e
delle province autonome.».
- Si
riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.) e
successive modificazioni:
«Art.
2 (Finalita' e funzioni). - 1. Il presente
decreto
legislativo disciplina
l'ordinamento,
l'organizzazione e le funzioni
della Presidenza, della cui
attivita' il Presidente si
avvale per l'esercizio delle
autonome funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento
attribuitegli dalla
Costituzione e dalle leggi della
Repubblica. L'organizzazione della
Presidenza tiene conto,
in particolare, della
esigenza di assicurare, anche
attraverso il
collegamento funzionale con le altre
amministrazioni interessate,
l'unita' di indirizzo politico
ed amministrativo del Governo, ai
sensi dell'articolo 95
della Costituzione.
2. Il
Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per
l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a)
la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
di governo;
b)
i rapporti del Governo con il Parlamento e con
altri organi costituzionali;
c)
i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d)
i rapporti del Governo con il sistema delle
autonomie;
e)
i rapporti del Governo con le
confessioni
religiose, ai sensi degli articoli
7 e 8, ultimo comma,
della Costituzione;
f)
la progettazione delle politiche generali e le
decisioni di indirizzo politico
generale;
g)
il coordinamento dell'attivita' normativa del
Governo;
h)
il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
Governo e della funzionalita'
dei sistemi di controllo
interno;
i)
la promozione e il coordinamento delle politiche
di pari opportunita' e delle
azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le
discriminazioni;
l)
il coordinamento delle attivita' di comunicazione
istituzionale, di
informazione, nonche' relative
all'editoria ed ai prodotti
editoriali;
m)
la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il
coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n)
il coordinamento di particolari politiche di
settore considerate strategiche dal
programma di Governo;
o)
il monitoraggio dello stato di attuazione del
programma di Governo e delle
politiche settoriali.».
«Art. 3
(Partecipazione all'Unione europea). - 1. Il
Presidente promuove e coordina
l'azione del Governo diretta
ad assicurare
la piena partecipazione dell'Italia
all'Unione europea e
lo sviluppo del processo di
integrazione europea.
2.
Compete al Presidente del
Consiglio la
responsabilita' per
l'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea. A
tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito
Dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Di tale struttura si
avvale, altresi', per il
coordinamento, nella
fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle
amministrazioni dello Stato
competenti per settore,
delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali
interessate, ai fini della
definizione della
posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli
affari esteri, in sede di
Unione europea.
3. Restano
ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme
comunitarie e in materia di
relazioni con le istituzioni
comunitarie.».
«Art. 4
(Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1.
Il Presidente coordina l'azione del
Governo in materia di
rapporti con il sistema
delle autonomie e promuove lo
sviluppo della
collaborazione tra Stato, regioni e
autonomie locali.
2. Il
Presidente, anche in esito alle deliberazioni
degli appositi organi a
composizione mista, promuove le
iniziative necessarie
per l'ordinato svolgimento dei
rapporti tra Stato, regioni e
autonomie locali ed assicura
l'esercizio coerente e coordinato
dei poteri e dei rimedi
previsti per i casi di inerzia e di
inadempienza.
3. Per
l'esercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente
si avvale di un apposito
Dipartimento per gli affari
regionali, e, ferma restandone
l'attuale posizione
funzionale e strutturale, delle
segreterie della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e
Bolzano e della Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali,
nonche' dell'ufficio per il
federalismo amministrativo, nel
quale confluisce il personale
addetto alla struttura di
supporto del Commissario
straordinario del Governo per
l'attuazione del federalismo
amministrativo, mantenendo il
proprio stato
giuridico; si avvale altresi',
sul
territorio, dei rappresentanti
dello Stato nelle Regioni,
che dipendono funzionalmente dal
Presidente del Consiglio
dei ministri.».
- Si
riporta il testo dell'articolo 159 del codice
penale:
«Art. 159
(Sospensione del corso della prescrizione). -
Il corso della prescrizione rimane
sospeso in ogni caso in
cui la sospensione del procedimento
o del processo penale o
dei termini di
custodia cautelare e' imposta da una
particolare disposizione di legge,
oltre che nei casi di:
1)
autorizzazione a procedere;
2)
deferimento della questione ad altro giudizio;
3)
sospensione del procedimento o del processo penale
per ragioni di impedimento
delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell'imputato o
del suo difensore. In
caso di sospensione del
processo per impedimento delle
parti o dei difensori, l'udienza
non puo' essere differita
oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento,
dovendosi avere riguardo in
caso contrario al
tempo dell'impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte
salve le facolta' previste
dall'art. 71, commi 1 e 5, del
codice di procedura penale.
Nel caso di
autorizzazione a procedere, la sospensione
del corso della prescrizione si
verifica dal momento in cui
il pubblico ministero presenta
la richiesta e il corso
della prescrizione riprende dal
giorno in cui l'autorita'
competente accoglie la richiesta.
La
prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della
sospensione.».
Art.
2
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino
alla
data di entrata in vigore della legge costituzionale recante
la
disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri, nonche' della disciplina attuativa delle
modalita' di partecipazione degli stessi ai processi
penali e,
comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei
Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni
loro
attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 889):
Presentato dall'on. Giuseppe Consolo l'8 maggio 2008
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
26 giugno 2008 con parere della I commissione.
Esaminato dalla II commissione il 9, 10, 11, 16 e 17
dicembre
2009; il 12 e 20 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 25 gennaio 2010; il 2
febbraio 2010 ed
approvato il 3 febbraio 2010 in un T.U. con gli atti n. 2964 (on.
Michaela Biancofiore ed altri), 2982 (on. Enrico La Loggia), 3005
(on. Enrico Costa), 3013 (on. Michele Giuseppe Vietti) 3028
(on.
Federico Palomba), 3029 (on. Maurizio Paniz).
Senato della Repubblica (atto n. 1996):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente, il 4
febbraio 2010 con parere della 1ª commissione.
Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 10, 16, 17 e 23
febbraio
2010; il 2 marzo 2010.
Esaminato in aula il 23 febbraio 2010 ed il 9
marzo 2010 ed
approvato il 10 marzo 2010.
Note all'art. 2:
- Si
riporta l'art. 96 della Costituzione:
«Art.
96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del
Senato della Repubblica
o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.».
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