www.foroeuropeo.it- ©
copyright2001 |
stampa | chiudi finestra |
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo,
gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente
differita al 30 giugno 2009 (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008 , n.
158 Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di
particolari categorie sociali)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ulteriormente
garantire il contenimento del disagio abitativo
relativamente a particolari categorie sociali di conduttori assoggettati a procedure
esecutive di rilascio nei comuni capoluogo delle aree metropolitane, nonche' nei
comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al fine di ridurre il disagio
abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa
per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma
1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della
realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal
Piano nazionale di edilizia abitativa di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai
sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'
ulteriormente differita al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonche' i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano