MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - CIRCOLARE 12 marzo 2002 n. 2 - Oggetto: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
In occasione dell'entrata in vigore del decreto legge sul contributo unificato n. 28/2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, che ha risolto molti dei quesiti
posti dagli uffici giudiziari e, avuto riguardo alle difficoltà interpretative sorte in
sede di prima applicazione della legge n. 488/99, al fine di uniformare il comportamento
degli uffici, si rappresenta quanto segue.
In particolare per ciò che concerne l'art. 1 del decreto legge citato:
- il comma 1 reca la soppressione dal testo dell'art. 9, comma 3 della legge n. 488/99,
della locuzione "che interviene nella procedura di esecuzione" poiché tale
specificazione appare del tutto superflua e già compresa nella formula "fa
istanza", atteso che l'interveniente deve pagare il contributo unificato solo se è
lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo proceduto a farla il creditore
procedente, primo pignorante.
In secondo luogo, il comma in esame elimina la sanzione della irricevibilità, prevista
dalla norma originaria, per il caso di omesso pagamento del contributo, che si esponeva a
dubbi di legittimità costituzionale e sopprime l'espressione "salvo il diritto alla
ripetizione nei confronti della parte soccombente" essendo inutile, poiché secondo i
principi generali, la parte anticipa le spese poste a suo carico dalla legge o dal giudice
e le recupera quando ne ricorrono i presupposti.
Il medesimo comma, inoltre, ha aumentato il novero dei soggetti tenuti all'integrazione
del contributo unificato in corso di causa. Mentre prima l'ipotesi era limitata alla
modifica della domanda (art. 9, comma 5 L. n. 488/99), oggi la fattispecie è estesa alla
domanda in riconvenzione, all'intervento autonomo e alla chiamata in causa che facciano
scattare lo scaglione superiore previsto nella Tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 e
succ. mod. e nei soli limiti dell'aumento. Ciò è più rispondente alle regole generali
sulla competenza dettate dal codice di procedura civile, secondo le quali il valore di una
causa si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (artt.
10 c.p.c. e ss.).
In tali ipotesi, analogamente a quanto dispone il comma 6 dell'art. 1 del decreto legge
n. 28 /2002 - secondo cui "per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1°
marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la
prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 ...."- deve
ritenersi che il relativo versamento debba avvenire per la prima udienza utile.
- Il comma 2 prevede l'inserimento nel comma 4 dell'art. 9 legge cit. della
prenotazione a debito nell'ipotesi di contributo unificato dovuto a seguito di domanda
risarcitoria formulata nel procedimento penale.
L'inserita disposizione richiama quanto già disposto nel sistema dall'art. 59, lett. d),
del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 recante approvazione del T.U. delle disposizioni
concernenti l'imposta di Registro, secondo cui si registrano a debito, cioè senza
contemporaneo pagamento delle imposte dovute, le sentenze che condannano al risarcimento
del danno prodotto da fatti costituenti reato, evitando che l'anticipazione del contributo
gravi sulla persona offesa dal reato.
- Il comma 3 prevede l'eliminazione dal comma 5 dell'art. 9 legge cit. della parte del
comma che va dall'inciso "ovvero nell'atto di precetto" sino alla parola
"domanda".
Al richiamato inciso "ovvero nell'atto di precetto", come già segnalato nella
circolare n. 1 del 2002 di questo Dipartimento poteva, infatti, attribuirsi natura di
refuso, dovuto alle alterne vicende dell'articolo in sede parlamentare. Invero, la Tabella
1 allegata alla norma stabilisce la misura del contributo per i processi esecutivi
immobiliari o mobiliari nella somma fissa, rispettivamente, di euro 154,94 e 77,47, a
prescindere dal valore per cui si procede.
Il comma in esame prevede pure l'eliminazione del meccanismo sanzionatorio
dell'improcedibilità della domanda per l'insufficiente pagamento del contributo
nell'ipotesi di modifica della domanda che ne aumenti il valore.
- Il comma 4 inserisce dopo il comma 5 dell'art. 9 il comma 5 bis che prevede il
meccanismo di riscossione del contributo unificato, in caso di mancato o insufficiente
pagamento, secondo i principi generali dettati dai decreti legislativi 9 luglio 1997, n.
237, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, che
hanno regolato la materia della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Il funzionario addetto all'ufficio verifica la presenza della ricevuta di versamento e se
l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione,
individuato sulla base della dichiarazione resa dall'avvocato.
Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come già precisato in via
interpretativa nella circolare n. 1 del 2002, un controllo meramente formale di riscontro
tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della
causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore -
sulla base delle regole del codice di procedura civile - al difensore.
Il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due fasi.
La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del funzionario di
cancelleria entro 10 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione
resa e il corrispondente scaglione della tabella.
In analogia a quanto stabilito in una precedente circolare del Ministero della giustizia
(Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, prot. n. 8/988(u)60/2
del 24.4.99) - che ha fatto fronte alla mancanza di raccordo normativo tra la nuova
disciplina della riscossione e le spese di giustizia - nell'invito, cui è allegato il
modello di pagamento pre-compilato, è fissato il termine di un mese per il pagamento
presso gli uffici competenti ivi indicati ed è richiesto al debitore di darne notizia
entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
La notifica dell'invito di pagamento deve avvenire mediante raccomandata con avviso di
ricevimento e le relative spese vanno imputate al capitolo 1254 (spese postali e
telegrafiche).
L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che
basterà menzionare nello stesso invito.
La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento,
consiste nella formazione del ruolo, nel caso di decorso del termine per l'adempimento
computato dall'avvenuta notifica, e nella trasmissione del medesimo al concessionario per
la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio
legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo.
- Il comma 5 modifica il comma 8 dell'articolo 9 della legge 488/1999 sopprimendo
l'inciso "di registro".
Atteso che la disciplina del contributo unificato sostituisce per alcuni procedimenti
giurisdizionali l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria e i diritti di chiamata dell'ufficiale giudiziario, mentre non sostituisce
l'imposta di registro, il collegamento dell'esenzione con l'imposta di registro poteva
ingenerare dubbi per i procedimenti esenti da bollo, ma non dall'imposta di registro o,
viceversa, dall'imposta di registro e non dal bollo.
Inoltre, dopo la prima preposizione, che si conclude con la parola "bollo" si è
inserita la congiunzione "o" in luogo della congiunzione "e" per
chiarire come l'esenzione - come del resto già segnalato nella circolare n. 1 del 2002 -
operi anche nell'ipotesi in cui, ad esempio, un procedimento, pur esente dall'imposta di
bollo sia soggetto al pagamento dei diritti.
Viene, inoltre, esplicitata l'esenzione per i procedimenti in materia tavolare, come del
resto espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 9, nonché quella relativa ai
procedimenti cautelari attivati in corso di causa, come del resto prevista dal numero 4
della originaria Tabella 1 allegata alla legge n. 488/99. Sono stati aggiunti i
procedimenti di regolamento di giurisdizione e di competenza, che sono procedimenti
incidentali come quelli cautelari.
Ancora, si è omesso il richiamo all'art. 454 c.c. perché abrogato dall'art. 11, del
d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, recante il regolamento di semplificazione in materia di
registri di stato civile che ha ridisegnato il procedimento mantenendo la competenza ai
tribunali.
- Il comma 6 modifica il comma 11 dell'art. 9 legge 488/1999. In particolare, esso
prevede, da un lato, l'obbligatorietà del pagamento del contributo e dall'altro,
esenzioni e graduazioni della percentuale del contributo dovuto, a seconda del tempo in
cui è stata iscritta la causa a ruolo.
Come testualmente previsto il relativo versamento deve avvenire per la prima udienza
utile.
Il decreto legge, dunque, per le cause già iscritte a ruolo alla data del 1° marzo 2002
prevede l'obbligatorietà del nuovo regime in luogo della facoltatività. In tal modo è
eliminata la possibile coesistenza di regimi molto diversi (da un lato il pagamento del
bollo, diritti, ecc., dall'altro il solo contributo) che avrebbe comportato complicazioni
gestionali per gli uffici e per gli utenti.
L'obbligatorietà è temperata con due strumenti.
Da un lato, con la previsione di due esenzioni: per i procedimenti iscritti a ruolo prima
del 1° gennaio 1992; per i procedimenti rimessi al collegio o assunti in decisione alla
data dell'entrata in vigore del decreto legge di modifica, anche se rimessi sul ruolo
successivamente.
Dall'altro, per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 1992 al 28 febbraio 2002,
con la previsione della graduazione della percentuale del contributo a seconda del tempo
di iscrizione a ruolo.
La disposizione poi riprende la norma originaria che elenca le voci per cui non si può
chiedere il rimborso dal vecchio al nuovo regime.
Parimenti l'art. 4 del decreto legge reca la disciplina transitoria per i procedimenti
iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore del decreto legge e per
i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si
è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50%, disponendo che
sono fatti salvi gli atti compiuti e che non si fa luogo a rimborso, a ripetizione o a
integrazioni di quanto pagato.
- Il comma 7 inserisce il numero 3-bis nella Tabella 1 volto a stabilire il quantum del
contributo dovuto per le procedure fallimentari, che sono quelle ufficiose che vanno dalla
sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, fissando un unico
scaglione pari a euro 516.50 nell'ipotesi di cui all'art. 91 del R.D. 16 marzo 1942,
n.267, al fine di risolvere questioni interpretative non indifferenti (ad esempio la
commisurazione del valore della procedura sul valore dell'attivo o sul valore del passivo,
accertamento peraltro sempre successivo al momento in cui la procedura si avvia).
Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del Tribunale fallimentare opererà lo
scaglione di contributo indicato alla lett. b) del numero 1 della Tabella 1, ai sensi del
numero 4 bis della Tabella 1, introdotto dal comma 9 dell'art. 1 del decreto legge, che ha
richiamato i procedimenti del Libro IV, Titolo II c.p.c., nel quale sono ricompresi anche
quelli in camera di consiglio.
- Il comma 8 sopprime dal numero 4 della Tabella 1 il riferimento ai procedimenti di
convalida di sfratto di cui al Libro IV, Titolo I, capo II del c.p.c., cui è dedicato il
numero 5 ter della Tabella 1 e sopprime il Titolo II, cui è dedicato il numero 4 bis
della stessa Tabella 1.
- Il comma 9, difatti, inserisce il numero 4 bis nella Tabella 1 per individuare il
contributo dovuto (pari a euro 62,00) per i procedimenti di volontaria giurisdizione e per
i procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II c.p.c., fatta eccezione per i procedimenti di
cui al capo I del Titolo II in materia di separazione personale dei coniugi, già esenti a
norma dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo che è stato oggetto
dell'intervento delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 176/1992 e 154/1999.
- Il comma 10 dell'art. 1 inserisce il numero 5 bis nella Tabella 1 allegata alla legge
488/1999, al fine di stabilire il quantum del contributo dovuto per le procedure di
opposizione agli atti esecutivi che, altrimenti, sarebbero state assimilate alle procedure
di valore indeterminabile, con la previsione di un unico scaglione pari a euro 103.30.
Viene prevista, inoltre, l'esplicita esenzione per i procedimenti esecutivi di rilascio e
consegna (artt. 605 c.p.c. e ss.) in quanto nel corso degli stessi l'intervento del
giudice è solo eventuale.
- Il comma 11 inserisce il comma 5 ter nella Tabella 1 che, per le procedure in materia
di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione delle delibere
condominiali prevede un contributo pari ad euro 103.30.
L'articolo 2 del decreto legge in esame modifica la legge 24 marzo 2001, n.89 prevedendo
l'espressa esenzione dei procedimenti in materia di equa riparazione dal pagamento del
contributo unificato connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione
per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
L'articolo 3 del medesimo decreto modifica l'art. 71 disp. att. c.p.c. prevedendo che
nella nota di iscrizione a ruolo oltre all'indicazione delle generalità delle parti sia
anche inserito il codice fiscale.
Conseguentemente, deve precisarsi che, a modifica di quanto disposto nella circolare n. 1
del 2001 cit., il contrassegno di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 126/2001 debba essere
apposto sull'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate solo quando manchi la nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente che contenga
gli stessi dati della iscrizione a ruolo.
L'articolo 5 dispone dell'entrata in vigore del decreto stesso per il giorno 13 marzo c.a.
Infine, si reputa opportuno precisare quanto segue.
Tra gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili di cui al comma 1 dell'art.
9 della legge n. 488/99 devono comprendersi tutti gli atti funzionali al processo inteso
in senso ampio prima e durante lo stesso, compresi ad esempio il ricorso e l'atto di
citazione presentati per la notifica nonché la procura alle liti.
Rientra tra gli atti del procedimento anche la consulenza tecnica per la quale, quindi,
non dovrà più apporsi alcuna marca da bollo.
Si precisa altresì che, come già segnalato dalla circolare n. 1/2002, l'imposta di bollo
si continua ad applicare per le istanze e le domande presentate sotto qualsiasi forma,
nonché per le copie dichiarate conformi e gli atti stragiudiziali compiuti da uffici
giudiziari, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre
1972, n.642 (cfr. sul punto, circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21
del 27 febbraio 2002).
Infine, si reputa opportuno riportare per omogeneità di conversione gli importi di cui
al n. 1 della Tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 e succ. mod., convertiti in euro.
Tabella 1
"Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali, civili ed
amministrativi, fermo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione
civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei
seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.032,91;
b) euro 61,97 per i processi di valore superiore a euro 1.032,91 e fino a euro 5.164,57;
c) euro 154,94 per i processi di valore superiore a euro 5.164,57 e fino a euro 25.822,84;
d) euro 309,87 per i processi di valore superiore a euro 25.822,84 e fino a euro
51.645,69;
e) euro 413,17 per i processi di valore superiore a euro 51.645,69 e fino a euro
258.228,45;
f) euro 671,39 per i processi di valore superiore a euro 51.645,69 e fino a euro
516.456,90;
g) euro 929,62 per i processi di valore superiore a euro 516.456,90".
Procedimenti penali
In merito a quanto detto per i procedimenti penali con la circolare n. 1 del 2002, si
reputa opportuno precisare quanto segue.
Nella legge n. 488/99 e succ. mod. manca una norma transitoria per ciò che concerne i
procedimenti penali; conseguentemente occorre fare riferimento ai principi generali ed in
particolare all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile
secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire.
Per i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo ai fini del recupero
forfettizzato ai sensi del D.M. n. 374/89; conseguentemente è nel momento in cui nasce il
debito nei confronti dello Stato che occorre fare riferimento per individuare la linea di
demarcazione tra il vecchio ed il nuovo regime.
Tale momento è certamente collegato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Pertanto:
per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio c.a., si applica l'intero D.M. n.
347/89;
per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo c.a. il nuovo regime.
Deve intendersi così modificato il terzo capoverso della circolare n. 1/2001 nella parte
relativa ai procedimenti penali (pag. 9).
Si pregano le SS.LL. di voler diffondere tempestivamente la presente circolare a tutti
gli uffici giudiziari del distretto.
Si ringrazia.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI