Direttore Domenico Condello | scrivi al Direttore | Foroeuropeo come prima pagina | e tra i preferiti | Attiva newsletter | -

foro_bb.gif (9095 byte)

                                                         
 

 Home  |  Indici  |  Indici per materie  |  Avvocati  |  Gazzette Ufficiali  |  Programmi-Utilità  |  Codici  |  Dizionari  Informazioni | Totale visitatori in linea: 8
Ricerca documenti in Foroeuropeo:

usando le parole chiave

nell'indice analitico

tutti i documenti in archivio

per materie- aree tematiche

<<<< indietro  Famiglia - Minori - Adozioni - Successioni - Separazione - Divorzio

Titolo - Massima redazionale

22 Ottobre 2011 - Adozione - Adottabilita' - Affidamento eterofamiliare - Insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità - Poteri della corte d'appello - Affidamento eterofamiliare - Esclusione - Fondamento. Il giudice d'appello, ove ravvisi l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato adottabilità del minore, deve limitarsi a revocare la dichiarazione assunta in primo grado, mentre non può disporre l'affidamento eterofamiliare, essendo questo un provvedimento che l'art. 4 della legge 4 maggio 1984, n. 183 riserva al servizio sociale locale, in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni, in mancanza del predetto assenso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12730 del 10/06/2011

15 Ottobre 2011 - Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Domanda di corresponsione di un acconto sul T.F.R. dell'ex coniuge - Successivo giudizio per il riconoscimento di una quota di tale T.F.R. - Giudicato esterno - Esclusione. La domanda di corresponsione di un acconto sull'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, proposta nel giudizio di divorzio, è diversa dalla domanda di corresponsione di una quota di tale indennità riproposta in apposito giudizio e, pertanto, al riguardo non si forma alcun giudicato esterno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011

-------

15 Ottobre 2011 - Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Separazione o divorzio - Mantenimento dei figli - Raggiungimento della maggiore età - Modifica dell'assegno - Modalità - Unilaterale riduzione o opposizione all'esecuzione - Esclusione - Modifica giudiziale delle condizioni di separazione o divorzio - Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011

-------

15 Ottobre 2011 - Famiglia - cessazione degli effetti civili del matrimonio - diritto all'assegno di mantenimento - adeguatezza dei mezzi rispetto al precedente tenore di vita - instaurata famiglia di fatto - rilevanza - quiescenza del diritto all'assegno -In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto. Corte di Cassazione,  Sentenza n. 17195 dell'11 agosto 2011

-------

8 Ottobre 2011 - Famiglia - Filiazione - Prova - Dichiarazione giudiziale paternita' - Paternità naturale - Elementi presuntivi - Ammissibilità - Valutazione - Criteri - Fattispecie. In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma, cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12646 del 09/06/2011

 

8 Ottobre 2011 - Famiglia - Adozione Procedimento - Tutore provvisorio - Legittimazione ad agire - Nei giudizi riguardanti lo stato di adottabilità, il tutore provvisorio è legittimato a rappresentare il minore, salvo che sussista in concreto il conflitto d'interessi tra esso e il minore. (Principio espresso ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13221 del 16/06/2011

 

1 Ottobre 2011 - Famiglia - Divorzio - Assegno - Richiesta di revisione dell'assegno - Domanda riconvenzionale di riduzione dello stesso proposta dal coniuge convenuto - Nel procedimento di revisione dell'assegno di divorzio, ai fini dell'adeguamento del predetto alla rivalutazione monetaria è ammissibile la domanda riconvenzionale, che sia introdotta dal coniuge convenuto, ai fini della riduzione dell'assegno stesso, poiché si tratta di pretesa strettamente collegata con quelle oggetto della domanda principale, implicante l'opportunità di un "simultaneus processus"; si tratta invero, pur se nel rito camerale, di un giudizio contenzioso, nel quale il giudice ha il dovere di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte, avendo tra l'altro la possibilità, nell'ambito di una loro trattazione congiunta, di valutare la complessiva situazione determinatasi e così se si siano verificate circostanze tali da giustificare la modifica di una decisione assunta "rebus sic stantibus". Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 09/05/2011

 

4 Settembre 2011 - Famiglia - Divorzio - Assegno - Obblighi -  Sopravvenuta diminuzione dei redditi dell'obbligato - Rilevanza - Condizioni - Idoneità ad alterare l'equilibrio economico complessivo tra le parti determinato al momento della pronuncia di divorzio - Necessità - Fattispecie relativa a collocamento in pensione del coniuge già obbligato al pagamento dell'assegno divorzile. In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da occupazione lavorativa dell'obbligato (nella specie collocato in pensione con decremento del cespite monetario di circa la metà rispetto allo stipendio ed incremento patrimoniale di mera quota "pro indiviso" al 50 per cento di due terreni agricoli aventi modesta redditualità), è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio già determinato al momento della pronuncia di divorzio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8754 del 15/04/2011

 

2 Settembre 2011 - Famiglia - Separazione con addebito - Infedeltà reciproca tra coniugi - Addebito della separazione - Comunione - In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis". Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9074 del 20/04/2011

2 Settembre 2011 - Famiglia - Separazione personale dei coniugi -Provvedimenti - Modificabilità - Provvedimento camerale di modifica delle condizioni di separazione - Esecutività provvisoria "ex lege" - Il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall'art. 710 cod. proc. civ., non è immediatamente esecutivo, ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell'art. 741 cod. proc. civ.: infatti, mentre l'art. 1 della novella 29 luglio 1988, n. 331 richiama espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, resta inapplicabile l'art. 4, comma 14, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il quale dispone la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all'esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9373 del 27/04/2011

10 Settembre 2011 - Famiglia - Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiari - Spese straordinarie per i figli minori - Coniuge non affidatario - Obbligo di contribuzione - Sussistenza - Condizioni - Previa concertazione - In tema di divorzio, poiché l'art. 6, quarto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, consente al coniuge non affidatario d'intervenire nell'interesse dei figli solo con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per il trattamento ortodontico del figlio) nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudici stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9376 del 27/04/2011

 

10 Settembre 2011 - Famiglia - Divorzio - Obblighi - Reversibilità pensione - Diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 ed art. 5 della legge n. 263 del 2005 - Avvenuto riconoscimento dell'assegno - Interpretazione - Attribuzione provvisoria - Esclusione - Determinazione definitiva - L'art. 5 della legge 8 dicembre 2005, n. 263, laddove dispone che per titolarità dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, debba intendersi "l'avvenuto riconoscimento dell'assegno ... da parte del tribunale", va inteso con riferimento non ad una qualunque attribuzione avente carattere provvisorio, ma al riconoscimento definitivo del diritto all'assegno; non è idonea, pertanto, a fondare il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità o ad una quota della stessa, l'attribuzione di un emolumento mensile a carattere provvisorio in quanto essa non preclude il rigetto della domanda di assegno divorzile, ove l'espletata istruttoria conduca ad escludere gli estremi per il suo accoglimento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8228 del 11/04/2011

16 luglio 2011 - Famiglia – Regime patrimoniale – Comunione dei beni – Separazione personale dei coniugi – Scioglimento comunione legale. – Pignoramento immobile per debiti di un solo coniuge – Vendita intero bene – Ammissibilità – Giudizio preventivo di divisione – – Fondo patrimoniale –  Ai sensi dell’art. 191 cod. civ. la comunione legale si scioglie per la separazione personale dei coniugi. Nel caso il creditore di uno dei coniugi in regime di comunione legale abbia pignorato il bene per l’intero, se ne potrà disporre la vendita senza avviare alcun giudizio di divisione; ai creditori verrà assegnata la sola metà del ricavato e la restante metà andrà versata al coniuge non debitore. Qualora invece il procedente abbia pignorato la quota della metà, si dovrà dar corso al giudizio divisionale e, una volta accertata la non comoda divisibilità dei beni staggiti, si dovrà procedere alla vendita dell’intero in sede di giudizio divisionale. Ai fini del’applicazione dell’art. 170 cod. civ., i debiti vanno ripartiti in tre categorie: quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia; quelli che il creditore ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia; ed infine quelli per scopi estranei alla vita familiare che il creditore sapeva essere tali. Solo per questi ultimi si esclude la espropriazione dei beni, mentre per gli altri la responsabilità è piena, gravando sul debitore l’onere di provare la consapevolezza dell’estraneità del credito allo scopo familiare in capo al creditore. In caso di comunione legale dei beni, ed esecuzione immobiliare, la vendita dell’intero immobile non può essere evitata anche in presenza di opposizione di un comproprietario, salvo che lo stesso dimostri la praticabilità delle alternative, ossia fornisca la prova della comoda divisibilità del bene oppure faccia richiesta di assegnazione dell’intero bene dietro versamento di un conguaglio di importo pari al valore della quota degli altri comproprietari. Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza del 17.1.2011

25 giugno 2011 - Adozione - Procedimento - Adottanti - Adottabilità - Opposizione -Ammissione al gratuito patrocinio - Provvedimento di liquidazione dei diritti e degli onorari - Competenza, forma e contenuto - Processi previsti dalla legge n. 184 del 1983 - Liquidazione dei diritti ed onorari ai difensori - Competenza, forma e contenuto del provvedimento di liquidazione - Nei giudizi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo il disposto degli art. 82 e 143 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dal giudice del singolo grado di giudizio con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, per ogni singolo difensore, della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta, in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari e, comunque, non inferiore a tali minimi. (Nella specie, la C.S. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva liquidato le spese processuali con la sentenza, invece che con decreto di pagamento, liquidando, inoltre, le spese in modo unitario a "favore delle parti costituite" e provvedendo, altresì, in relazione alle spese del grado precedente, già liquidate dall'autorità competente, laddove, invece, avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti - con riferimento nella specie al curatore del minore - al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per il giudizio di appello). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7504 del 31/03/2011

 

25 giugno 2011 - Famiglia - Matrimonio -Divorzio - Impugnazioni - Provvedimento del presidente del tribunale di diniego di misure provvisorie ed urgenti - Reclamo alla corte d'appello - Nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7620 del 04/04/2011

 

18 giugno 2011 - Famiglia -  delitti contro la famiglia – maltrattamenti in famiglia concorso formale con il reato di lesioni personali – aggravante teleologica – La Corte ha stabilito che non è configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte Corte di Cassazione Sentenza n. 19700 del 3 maggio 2011 - depositata il 19 maggio 2011

11 giugno 2011 - Famiglia - filiazione naturale - Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 21/03/2011

 

11 giugno 2011 - Famiglia - Assegno di mantenimento Separazione personale - Art. 155 e 156 cod. civ. - Rispettive funzioni - Iniziale assegnazione anche della casa coniugale - Successiva revoca - Conseguente modifica dell'equilibrio economico originariamente stabilito tra le parti - Valutazione della congruità della misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto - L'art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato", mentre l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9079 del 20/04/2011

 

28 Maggio 2011 - Famiglia - Matrimonio - Abitazione -  Assegnazione della casa coniugale - Coniuge assegnatario non affidatario della prole - Opponibilità del provvedimento ai terzi acquirenti - L'assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario, poiché l'opponibilità è ancorata all'imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell'opponibilità anche all'ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell'altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell'assegnatario. (Nella specie la Corte ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento della domanda di divisione, constatata la non comoda divisibilità dell'immobile e l'assenza di domande di assegnazione, aveva disposto la vendita all'incanto, dopo aver accertato l'inopponibilità al terzo, futuro acquirente, del provvedimento di assegnazione, peraltro trascritto successivamente alla domanda di divisione)  Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4735 del 25/02/2011

 

21 Maggio 2011 - Famiglia - Adozioni - Internazionali  - Adozione di minore pronunciata all'estero su istanza di cittadini italiani (nella specie, persona singola) - Riconoscimento nell'ordinamento italiano - In tema di adozione, la disposizione di cui all'art. 36, quarto comma, della legge 4 maggio 1993, n. 184 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476) - secondo cui l'adozione pronunciata all'estero su istanza di cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia, di aver soggiornato continuativamente nel Paese straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni - non ha introdotto alcuna deroga al principio generale enunciato nell'art. 35, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 citata, secondo il quale la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti non può avere mai luogo ove "contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori". Tra questi principi v'è quello secondo cui l'adozione legittimante è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", ai sensi dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983, fermo restando che il legislatore nazionale, coerentemente con il disposto dell'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione legittimante di minore da parte di una singola persona. Corte di Cassazione, Sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011

 

21 Maggio 2011 - Famiglia - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità - Mantenimento del figlio minore - Pagamenti eseguiti dal nonno in favore del nipote in epoca precedente all'introduzione della causa - Estinzione dell'obbligo del padre - Effetti sulla domanda di ripetizione proposta dalla madre. In materia di mantenimento del figlio minore, i pagamenti spontaneamente eseguiti in favore del nipote dal nonno paterno producono l'effetto, di cui all'art. 1180 cod. civ., di estinguere - anche contro la volontà della creditrice - l'obbligazione del padre, e, quindi, di paralizzare la domanda proposta dalla madre, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento in epoca precedente all'introduzione della causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3916 del 17/02/2011

 

21 Maggio 2011 - Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Assegno - Accertamento della capacità economia delle parti - Risultanze delle dichiarazioni fiscali - Valore probatorio indiziario. In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011

 

 

14 Maggio 2011-Reati contro la famiglia - Assistenza familiare - Reato previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. - Figura autonoma - Giudizio di comparazione con attenuanti - Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella contemplata nel primo comma. Ne consegue che non è possibile operare il bilanciamento con le circostanze attenuanti ex art. 69 cod. pen., accogliendo una richiesta di patteggiamento che presupponga, all'esito del giudizio di comparazione, la prevalenza delle attenuanti. (Fattispecie in cui la pena finale oggetto dell'accordo tra le parti non è stata ritenuta in sé illegale, essendo stata irrogata una pena pecuniaria in parte ricondotta alla sostituzione della pena detentiva, ed in parte ricondotta all'originaria pena di specie pecuniaria). Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 6297 del 27/01/2011 Cc.

 

26 Marzo 2011 - Famiglia - Rapporti patrimoniali tra i coniugi - Comunione tacita familiare - Presunzione di acquisto con denaro proveniente dall'attività comune - Colui il quale alleghi che l'acquisto è stato compiuto con denaro proveniente dal fondo comune ha l'onere di darne la prova Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25158 del 13/12/2010

5 Marzo 2011 - Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Assegno di mantenimento - L'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 24/01/2011

notizie da inserire

5 Marzo 2011 - Famiglia Divorzio - Nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23508 del 19/11/2010

5 Marzo 2011 - Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Abitazione - In tema di separazione, l'assegnazione della casa familiare postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti; in assenza di tale condizione non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo, neppure qualora l'eccessivo costo di gestione ne renda opportuna la vendita, se i figli sono affidati all'altro coniuge in quanto eventuali interessi di natura economica assumono rilievo nella misura in cui non sacrifichino il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010

26 febbraio 2011 - Famiglia - Separazione personale - affidamento dei minori - Affidamento condiviso - Affido ai nonni - Legislazione non retroattiva Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 10 dicembre 2010, n. 24996

26 febbraio 2011 - Contrasto della pedofilia e della pornografia minorile Regolamento recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, che regola la composizione e i compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' DECRETO 21 dicembre 2010, n.254 G.U. n. 26 del 2 febbraio 2011

5 Febbraio 2011 - causa di separazione, venivano contestate le modalità di acquisizione e l'utilizzabilità di alcune lettere private contenenti dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante - Violazione della privacy nell'ambito dei processi: l'ultima parola al giudice - Spetta al giudice la valutazione sull'utilizzabilità degli atti prodotti dagli avvocati Garante della privacy - newsletter n. 345b del 4 febbraio 2011

21 novembre 2010 - Maltrattamenti in famiglia - violenza privata - minacce al coniuge per convincerlo a non chiedere la separazione - qualificazione giuridica dei fatti rubricati come violenza privata, nella forma tentata e consumata - Corte di Cassazione penale sez. VI del 25 ottobre 2010 n. 37796

31 ottobre 2010 - Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Addebito - Violazione del reciproco dovere di fedeltà (art. 143 c.c.) - nonchè di assistenza e solidarietà familiare - relazione extraconiugale in costanza di matrimonio - intollerabile prosecuzione della convivenza - grave pregiudizio all’educazione della prole (Corte di Cassazione Sentenza 14 ottobre 2010, n. 21245)

31 ottobre 2010 - Famiglia - Mantenimento figli - genitori con mezzi per provvedere al mantenimento dei figli - richiesta agli ex suoceri di un assegno per mantenere il bambino nato dal matrimonio con il loro figlio - nella fattispecie i nonni non sono obbligati al mantenimento dei nipoti - Obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava sui genitori in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi Corte di Cassazione, sez. I, Sentenza 30 Settembre 2010 , n. 20509

16 Ottobre 2010 - Maltrattamenti in danno della moglie - plurimi episodi di minaccia, di ingiurie, di aggressioni con lancio di oggetti di cui era rimasta vittima ad opera del marito - condotta sopraffattrice, aveva finito con imporle un regime di vita mortificante e vessatorio - Il delitto di maltrattamenti sussiste soltanto se l'agente non si limita, per motivi contingenti, a sporadici comportamenti di aggressione fisica o morale del soggetto passivo, ma sottopone questo a una serie di sofferenze fisiche e morali, in modo che i singoli atti siano uniti tanto da un legame di abitualita' (elemento oggettivo) quanto da un'unica intenzione criminosa (elemento soggettivo) (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 24 settembre 2010, n. 34701)

16 Ottobre 2010 - Immobile costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi - Acquisto della proprietà per accessione del coniuge proprietario del fondo - la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprieta' personale esclusiva di uno dei coniugi e' di proprieta' personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtu' dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, e' onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non e' tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale ne' personalissimo (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 30 settembre 2010, n. 20508)

   pagina 1 di 6   Avanti

Siti web

minori e famiglia

associazione nazionale aiaf

politiche per la famiglia

 

5_in_evidenza

www.foroeuropeo.it - copyright © 2001/2011 tutti i diritti riservati direttore: Domenico Condello