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indietro Famiglia - Minori - Adozioni -
Successioni - Separazione - Divorzio
Titolo - Massima redazionale |
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22 Ottobre 2011 -
Adozione - Adottabilita' - Affidamento eterofamiliare -
Insussistenza dei
presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità - Poteri
della corte d'appello - Affidamento eterofamiliare - Esclusione -
Fondamento. Il giudice d'appello, ove ravvisi l'insussistenza dei
presupposti per la pronuncia dello stato adottabilità del minore,
deve limitarsi a revocare la dichiarazione assunta in primo grado,
mentre non può disporre l'affidamento eterofamiliare, essendo questo
un provvedimento che l'art. 4 della legge 4 maggio 1984, n. 183
riserva al servizio sociale locale, in presenza del consenso dei
genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni, in
mancanza del predetto assenso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza
n. 12730 del 10/06/2011
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15 Ottobre 2011 - Famiglia
- matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro
coniuge - Domanda di corresponsione di un acconto sul T.F.R. dell'ex
coniuge -
Successivo giudizio
per il riconoscimento di una quota di tale T.F.R. - Giudicato
esterno - Esclusione. La domanda di corresponsione di un acconto
sull'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, proposta
nel giudizio di divorzio, è diversa dalla domanda di corresponsione
di una quota di tale indennità riproposta in apposito giudizio e,
pertanto, al riguardo non si forma alcun giudicato esterno. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011
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15 Ottobre 2011 - Famiglia
- matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione
e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Separazione o
divorzio - Mantenimento dei figli - Raggiungimento della maggiore
età - Modifica dell'assegno - Modalità - Unilaterale riduzione o
opposizione all'esecuzione -
Esclusione - Modifica giudiziale delle condizioni di separazione o
divorzio - Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore
non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a
contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere
unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a
far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione,
essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un
giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o
divorzio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13184 del
16/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Famiglia - cessazione degli effetti
civili del matrimonio - diritto all'assegno di mantenimento - adeguatezza
dei mezzi rispetto al precedente tenore di vita
- instaurata famiglia di
fatto - rilevanza - quiescenza del diritto all'assegno -In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione
di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza,
attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed
il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e,
in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico
dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così
in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per
l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 17195 dell'11 agosto 2011
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| 8 Ottobre 2011 - Famiglia
- Filiazione - Prova - Dichiarazione giudiziale paternita' -
Paternità naturale - Elementi
presuntivi - Ammissibilità - Valutazione - Criteri - Fattispecie. In
tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto
comma, cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della
madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre
all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità
naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri
elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del
proprio convincimento dal giudice del merito. Corte di Cassazione,
Sez. 1, Sentenza n. 12646 del 09/06/2011
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| 8 Ottobre 2011 - Famiglia
- Adozione Procedimento - Tutore provvisorio - Legittimazione ad
agire -
Nei giudizi
riguardanti lo stato di adottabilità, il tutore provvisorio è
legittimato a rappresentare il minore, salvo che sussista in
concreto il conflitto d'interessi tra esso e il minore. (Principio
espresso ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte
di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13221 del 16/06/2011
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| 1 Ottobre 2011 - Famiglia
- Divorzio - Assegno - Richiesta di revisione dell'assegno - Domanda
riconvenzionale di riduzione dello stesso proposta dal coniuge
convenuto - Nel
procedimento di revisione dell'assegno di divorzio, ai fini dell'adeguamento
del predetto alla rivalutazione monetaria è ammissibile la domanda
riconvenzionale, che sia introdotta dal coniuge convenuto, ai fini della
riduzione dell'assegno stesso, poiché si tratta di pretesa strettamente
collegata con quelle oggetto della domanda principale, implicante
l'opportunità di un "simultaneus processus"; si tratta invero, pur se nel
rito camerale, di un giudizio contenzioso, nel quale il giudice ha il dovere
di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte, avendo tra l'altro la
possibilità, nell'ambito di una loro trattazione congiunta, di valutare la
complessiva situazione determinatasi e così se si siano verificate
circostanze tali da giustificare la modifica di una decisione assunta "rebus
sic stantibus". Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del
09/05/2011
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4 Settembre 2011 - Famiglia
- Divorzio - Assegno - Obblighi - Sopravvenuta diminuzione dei
redditi dell'obbligato -
Rilevanza - Condizioni - Idoneità ad alterare l'equilibrio economico
complessivo tra le parti determinato al momento della pronuncia di
divorzio - Necessità - Fattispecie relativa a collocamento in
pensione del coniuge già obbligato al pagamento dell'assegno
divorzile. In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la
sopravvenuta diminuzione dei redditi da occupazione lavorativa
dell'obbligato (nella specie collocato in pensione con decremento
del cespite monetario di circa la metà rispetto allo stipendio ed
incremento patrimoniale di mera quota "pro indiviso" al 50 per cento
di due terreni agricoli aventi modesta redditualità), è suscettibile
di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di
riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel quadro di una rinnovata
valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in
quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio già
determinato al momento della pronuncia di divorzio. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8754 del 15/04/2011
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2 Settembre 2011 -
Famiglia
- Separazione con addebito - Infedeltà reciproca tra coniugi
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Addebito della separazione - Comunione - In tema di separazione tra
coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo
di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a
giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o
all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di
disgregazione della comunione spirituale e materiale quale
rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una
situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita,
non caratterizzata da "affectio coniugalis". Corte di Cassazione,
Sez. 1, Sentenza n. 9074 del 20/04/2011
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2 Settembre 2011 -
Famiglia
- Separazione personale dei coniugi -Provvedimenti - Modificabilità
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Provvedimento camerale di modifica delle condizioni di separazione -
Esecutività provvisoria "ex lege" - Il provvedimento di modifica
delle condizioni di separazione, previsto dall'art. 710 cod. proc.
civ., non è immediatamente esecutivo, ma solo ove in tal senso sia
disposto dal giudice ai sensi dell'art. 741 cod. proc. civ.:
infatti, mentre l'art. 1 della novella 29 luglio 1988, n. 331
richiama espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di
consiglio, resta inapplicabile l'art. 4, comma 14, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, il quale dispone la provvisoria esecutività
della sentenza di primo grado pronunciata all'esito del giudizio di
divorzio, regola estesa dall'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74
ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del
regime di separazione Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9373
del 27/04/2011
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| 10
Settembre 2011 - Famiglia
- Potesta' dei genitori - divorzio - Obblighi - Assegni familiari -
Spese straordinarie per i figli minori - Coniuge non affidatario
- Obbligo di contribuzione -
Sussistenza - Condizioni - Previa concertazione - In tema di
divorzio, poiché l'art. 6, quarto comma, della legge 1 dicembre
1970, n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, consente
al coniuge non affidatario d'intervenire nell'interesse dei figli
solo con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", non è
configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di
concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione
delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per il
trattamento ortodontico del figlio) nei limiti in cui esse non
implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale
principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudici
stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa
concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di
principio, dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n.
9376 del 27/04/2011
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10 Settembre
2011 - Famiglia
- Divorzio - Obblighi - Reversibilità pensione - Diritto dell'ex
coniuge alla pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 ed
art. 5 della legge n. 263 del 2005 - Avvenuto riconoscimento
dell'assegno - Interpretazione - Attribuzione provvisoria -
Esclusione - Determinazione definitiva - L'art. 5 della legge 8
dicembre 2005, n. 263, laddove dispone che per titolarità
dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, debba intendersi "l'avvenuto riconoscimento dell'assegno ... da
parte del tribunale", va inteso con riferimento non ad una qualunque
attribuzione avente carattere provvisorio, ma al riconoscimento
definitivo del diritto all'assegno; non è idonea, pertanto, a
fondare il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità o
ad una quota della stessa, l'attribuzione di un emolumento mensile a
carattere provvisorio in quanto essa non preclude il rigetto della
domanda di assegno divorzile, ove l'espletata istruttoria conduca ad
escludere gli estremi per il suo accoglimento. Corte di Cassazione,
Sez. 1, Sentenza n. 8228 del 11/04/2011
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16 luglio 2011 - Famiglia – Regime patrimoniale –
Comunione dei beni – Separazione personale dei coniugi –
Scioglimento comunione legale. – Pignoramento immobile per debiti di
un solo coniuge – Vendita intero bene – Ammissibilità – Giudizio
preventivo di divisione – – Fondo patrimoniale – Ai sensi
dell’art. 191 cod. civ. la comunione legale si scioglie per la
separazione personale dei coniugi. Nel caso il creditore di uno dei
coniugi in regime di comunione legale abbia pignorato il bene per
l’intero, se ne potrà disporre la vendita senza avviare alcun
giudizio di divisione; ai creditori verrà assegnata la sola metà del
ricavato e la restante metà andrà versata al coniuge non debitore.
Qualora invece il procedente abbia pignorato la quota della metà, si
dovrà dar corso al giudizio divisionale e, una volta accertata la
non comoda divisibilità dei beni staggiti, si dovrà procedere alla
vendita dell’intero in sede di giudizio divisionale. Ai fini
del’applicazione dell’art. 170 cod. civ., i debiti vanno ripartiti
in tre categorie: quelli contratti per soddisfare i bisogni della
famiglia; quelli che il creditore ignorava essere estranei ai
bisogni della famiglia; ed infine quelli per scopi estranei alla
vita familiare che il creditore sapeva essere tali. Solo per questi
ultimi si esclude la espropriazione dei beni, mentre per gli altri
la responsabilità è piena, gravando sul debitore l’onere di provare
la consapevolezza dell’estraneità del credito allo scopo familiare
in capo al creditore. In caso di comunione legale dei beni, ed
esecuzione immobiliare, la vendita dell’intero immobile non può
essere evitata anche in presenza di opposizione di un
comproprietario, salvo che lo stesso dimostri la praticabilità delle
alternative, ossia fornisca la prova della comoda divisibilità del
bene oppure faccia richiesta di assegnazione dell’intero bene dietro
versamento di un conguaglio di importo pari al valore della quota
degli altri comproprietari. Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza del
17.1.2011
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25 giugno 2011 -
Adozione
- Procedimento - Adottanti - Adottabilità - Opposizione -Ammissione al
gratuito patrocinio - Provvedimento di liquidazione dei diritti e degli
onorari - Competenza, forma e contenuto - Processi
previsti dalla legge n. 184 del 1983 - Liquidazione dei diritti ed
onorari ai difensori - Competenza, forma e contenuto del provvedimento
di liquidazione - Nei giudizi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n.
184, secondo il disposto degli art. 82 e 143 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti, ammesse al
patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dal giudice del singolo
grado di giudizio con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione
dello Stato, tenuto conto, per ogni singolo difensore, della qualità e
della quantità dell'attività difensiva svolta, in misura non superiore
alla media tra massimi e minimi tariffari e, comunque, non inferiore a
tali minimi. (Nella specie, la C.S. ha cassato con rinvio la sentenza
della corte d'appello, che aveva liquidato le spese processuali con la
sentenza, invece che con decreto di pagamento, liquidando, inoltre, le
spese in modo unitario a "favore delle parti costituite" e provvedendo,
altresì, in relazione alle spese del grado precedente, già liquidate
dall'autorità competente, laddove, invece, avrebbe dovuto condannare gli
appellanti soccombenti - con riferimento nella specie al curatore del
minore - al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai
sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli
esborsi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per il giudizio di
appello). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7504 del 31/03/2011
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25 giugno 2011 -
Famiglia - Matrimonio -Divorzio -
Impugnazioni - Provvedimento del presidente del tribunale di diniego di
misure provvisorie ed urgenti - Reclamo alla corte d'appello - Nel giudizio di scioglimento e cessazione
degli effetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello,
pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure
provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è
ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il
requisito della definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al
giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di
diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo
definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale,
provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza
l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice
istruttore, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge 1° dicembre
1970, n. 898. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7620 del
04/04/2011
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18 giugno 2011 -
Famiglia - delitti contro la famiglia –
maltrattamenti in famiglia –
concorso formale con il reato di lesioni
personali – aggravante teleologica – La Corte ha stabilito che non è
configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.
in
relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della
condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il
nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante
esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione
siano distinte Corte di Cassazione Sentenza n. 19700 del 3 maggio 2011 -
depositata il 19 maggio 2011
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11 giugno 2011 -
Famiglia
- filiazione naturale
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Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. ha natura sostanziale
di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una
controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del
giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i
termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ.,
trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 cod.
proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 21/03/2011
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11 giugno 2011 -
Famiglia
- Assegno di mantenimento Separazione personale -
Art. 155 e 156 cod. civ. - Rispettive
funzioni - Iniziale assegnazione anche della casa coniugale - Successiva
revoca - Conseguente modifica dell'equilibrio economico originariamente
stabilito tra le parti - Valutazione della congruità della misura
dell'assegno di mantenimento originariamente disposto -
L'art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba
determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai
redditi dell'obbligato", mentre l'assegnazione della casa familiare,
prevista dall'art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla
tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente
dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorché il giudice
del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella
casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è
necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio
originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive
in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di
mantenimento originariamente disposto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza
n. 9079 del 20/04/2011
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28 Maggio 2011 -
Famiglia - Matrimonio -
Abitazione - Assegnazione della casa coniugale -
Coniuge assegnatario non affidatario della
prole - Opponibilità del provvedimento ai terzi acquirenti -
L'assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde
richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di
figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai
terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre
domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario,
poiché l'opponibilità è ancorata all'imprescindibile presupposto che il
coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della
prole, considerato che in caso di estensione dell'opponibilità anche
all'ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si
determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà
dell'altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la
vita dell'assegnatario. (Nella specie la Corte ha confermato la
pronuncia di merito che, in accoglimento della domanda di divisione,
constatata la non comoda divisibilità dell'immobile e l'assenza di
domande di assegnazione, aveva disposto la vendita all'incanto, dopo
aver accertato l'inopponibilità al terzo, futuro acquirente, del
provvedimento di assegnazione, peraltro trascritto successivamente alla
domanda di divisione) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4735
del 25/02/2011
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21 Maggio 2011 -
Famiglia
- Adozioni - Internazionali - Adozione di minore pronunciata
all'estero
su istanza di cittadini italiani (nella specie, persona singola) -
Riconoscimento nell'ordinamento italiano - In tema di adozione, la
disposizione di cui all'art. 36, quarto comma, della legge 4 maggio
1993, n. 184 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 31
dicembre 1998, n. 476) - secondo cui l'adozione pronunciata all'estero
su istanza di cittadini italiani che dimostrino, al momento della
pronuncia, di aver soggiornato continuativamente nel Paese straniero e
di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad
ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni -
non ha introdotto alcuna deroga al principio generale enunciato
nell'art. 35, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 citata, secondo
il quale la trascrizione nei registri dello stato civile italiano
dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti
legittimanti non può avere mai luogo ove "contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei
minori". Tra questi principi v'è quello secondo cui l'adozione
legittimante è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983, fermo restando che il
legislatore nazionale, coerentemente con il disposto dell'art. 6 della
Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a
Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 22
maggio 1974, n. 357, ben potrebbe provvedere, nel concorso di
particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità
dell'adozione legittimante di minore da parte di una singola persona.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011
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21 Maggio 2011 -
Famiglia
- Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità -
Mantenimento del figlio minore
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Pagamenti eseguiti dal nonno in
favore del nipote in epoca precedente all'introduzione della causa -
Estinzione dell'obbligo del padre - Effetti sulla domanda di ripetizione
proposta dalla madre. In materia di mantenimento del figlio minore, i
pagamenti spontaneamente eseguiti in favore del nipote
dal nonno paterno
producono l'effetto, di cui all'art. 1180 cod. civ., di estinguere -
anche contro la volontà della creditrice - l'obbligazione del padre, e,
quindi, di paralizzare la domanda proposta dalla madre, ai sensi
dell'art. 2033 cod. civ., di ripetizione delle somme corrisposte per il
mantenimento in epoca precedente all'introduzione della causa. Corte di
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3916 del 17/02/2011
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21 Maggio 2011 -
Famiglia
- Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Assegno - Accertamento della
capacità economia delle parti
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Risultanze delle dichiarazioni fiscali -
Valore probatorio indiziario. In tema di accertamento della capacità
economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di
mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle
dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere
attribuito valore solo
indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio
giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli
consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle
condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli,
prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a
tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio. Corte di
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011
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14 Maggio 2011-Reati
contro la famiglia - Assistenza familiare - Reato previsto dall'art. 570,
comma secondo, cod. pen. - Figura autonoma
- Giudizio di comparazione con attenuanti - Il reato di cui all'art.
570, comma secondo, cod. pen., costituisce una fattispecie autonoma di
reato e non una figura circostanziata rispetto a quella contemplata nel
primo comma. Ne consegue che non è possibile operare il bilanciamento
con le circostanze attenuanti ex art. 69 cod. pen., accogliendo una
richiesta di patteggiamento che presupponga, all'esito del giudizio di
comparazione, la prevalenza delle attenuanti. (Fattispecie in cui la
pena finale oggetto dell'accordo tra le parti non è stata ritenuta in sé
illegale, essendo stata irrogata una pena pecuniaria in parte ricondotta
alla sostituzione della pena detentiva, ed in parte ricondotta
all'originaria pena di specie pecuniaria). Corte di Cassazione Sez. 6,
Sentenza n. 6297 del 27/01/2011 Cc.
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26 Marzo 2011 -
Famiglia - Rapporti patrimoniali
tra i coniugi - Comunione tacita familiare -
Presunzione di
acquisto con denaro proveniente dall'attività comune - Colui il
quale alleghi che l'acquisto è stato compiuto con denaro proveniente
dal fondo comune ha l'onere di darne la prova Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25158 del 13/12/2010
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5 Marzo 2011 -
Famiglia
- Separazione personale dei coniugi - Assegno di mantenimento
-
L'obbligo di versare il contributo di
mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale
vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano
raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito
corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle
normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano
volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata
- Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 24/01/2011
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notizie da inserire
5 Marzo 2011 -
Famiglia
Divorzio - Nella determinazione dell'assegno divorzile,
i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione,
ancorché non incidenti sulla valutazione del
tenore di vita matrimoniale perché
intervenuta dopo la cessazione
della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai
fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23508 del 19/11/2010
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5
Marzo 2011 - Famiglia
- Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Abitazione
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In tema di separazione, l'assegnazione della
casa familiare postula l'affidamento dei figli minori o la
convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti; in
assenza di tale condizione non può essere disposta a favore del
coniuge proprietario esclusivo, neppure qualora l'eccessivo costo di
gestione ne renda opportuna la vendita, se i figli sono affidati
all'altro coniuge in quanto eventuali interessi di natura economica
assumono rilievo nella misura in cui non sacrifichino il diritto dei
figli a permanere nel loro habitat domestico. Corte di Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010
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26 febbraio 2011 -
Famiglia
- Separazione personale - affidamento dei minori
- Affidamento condiviso - Affido ai
nonni - Legislazione non retroattiva Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 10 dicembre 2010, n. 24996
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26
febbraio 2011 - Contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile
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Regolamento recante modifica al decreto 30
ottobre 2007, n. 240, che regola la composizione e i compiti
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' DECRETO 21 dicembre 2010,
n.254 G.U. n. 26 del 2
febbraio 2011
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5
Febbraio 2011 -
causa
di separazione, venivano
contestate le modalità di acquisizione e l'utilizzabilità di alcune
lettere private contenenti dati idonei a rivelare la vita sessuale
della reclamante - Violazione della privacy nell'ambito dei
processi:
l'ultima parola al giudice - Spetta
al giudice la valutazione sull'utilizzabilità degli atti prodotti
dagli avvocati Garante della privacy - newsletter n. 345b del 4
febbraio 2011
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21 novembre 2010 -
Maltrattamenti
in famiglia -
violenza privata -
minacce
al coniuge per convincerlo a non chiedere la separazione - qualificazione giuridica dei
fatti rubricati come violenza privata, nella forma tentata e consumata - Corte di
Cassazione penale sez. VI del 25 ottobre 2010 n. 37796
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31 ottobre 2010 - Famiglia
- Separazione personale dei coniugi - Addebito - Violazione del reciproco dovere di
fedeltà (art. 143 c.c.) - nonchè di assistenza e solidarietà familiare - relazione
extraconiugale in costanza di matrimonio - intollerabile prosecuzione della convivenza -
grave pregiudizio alleducazione della prole (Corte di Cassazione Sentenza 14 ottobre
2010, n. 21245)
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31 ottobre 2010 - Famiglia
- Mantenimento figli - genitori con mezzi per provvedere al mantenimento dei figli
- richiesta agli ex suoceri di un
assegno per mantenere il bambino nato dal matrimonio con il loro figlio - nella
fattispecie i nonni non sono obbligati al mantenimento dei nipoti - Obbligo di mantenere i
propri figli. Tale obbligo grava sui genitori in senso primario ed integrale, il che
comporta che se luno dei due non voglia o non possa adempiere, laltro deve
farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua
capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro linadempiente
per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via
sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza lobbligo degli ascendenti di fornire
ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli
previsto dallart. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perché uno dei due
genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto laltro
genitore non abbia mezzi per provvedervi Corte di Cassazione, sez. I, Sentenza 30
Settembre 2010 , n. 20509
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16 Ottobre 2010 - Maltrattamenti
in danno della moglie - plurimi
episodi di minaccia, di ingiurie, di aggressioni con lancio di oggetti di cui era rimasta
vittima ad opera del marito - condotta sopraffattrice, aveva finito con imporle un regime
di vita mortificante e vessatorio - Il delitto di maltrattamenti sussiste soltanto se
l'agente non si limita, per motivi contingenti, a sporadici comportamenti di aggressione
fisica o morale del soggetto passivo, ma sottopone questo a una serie di sofferenze
fisiche e morali, in modo che i singoli atti siano uniti tanto da un legame di abitualita'
(elemento oggettivo) quanto da un'unica intenzione criminosa (elemento soggettivo) (Corte
di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 24 settembre 2010, n. 34701)
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16 Ottobre 2010 - Immobile
costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i
coniugi - Acquisto della proprietà
per accessione del coniuge proprietario del fondo - la costruzione realizzata in costanza
di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprieta' personale
esclusiva di uno dei coniugi e' di proprieta' personale ed esclusiva di quest'ultimo in
virtu' dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di
ripetere le somme spese, e' onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto
economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali
personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non e' tenuto a dimostrare d'aver
impiegato denaro personale ne' personalissimo (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 30 settembre 2010, n. 20508)
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