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CONTRIBUTO UNIFICATO -
per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore dal 1 marzo 2002
a cura di Domenico Condello
Edizione n. 20
del 6 Luglio 2011 aggiornata con il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
in G.U. n.155, entrato in vigore il 6 luglio 2011
decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
art.37
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
B - Cause Amministrative
(Tar e Consiglio di Stato)
B contributo unificato 2006 (Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223
convertito con modificazioni con la legge del 4 agosto 2006 n. 248 (G.U.
11 agosto 2996 n. ) |
da
11 Agosto 2006
fino al 5 luglio 2011 |
per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali |
500 |
per i ricorsi proposti
davanti al Consiglio di Stato |
500 |
per i ricorsi previsti
dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 |
250 |
per quelli previsti
dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 |
250 |
per i ricorsi aventi ad
oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato |
250 |
per i ricorsi di esecuzione
della sentenza |
250 |
per i ricorsi di
ottemperanza del giudicato |
250 |
Per le istanze cautelari in
primo e secondo grado euro 250,00 ( in sede di conversione il contributo
è stato eliminato) |
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per i ricorsi previsti
dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis,
il contributo dovuto e' di euro 1.000; |
1.000 |
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per i predetti ricorsi in
materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di
provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. |
2.000 |
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L'onere relativo al
pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. |
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per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego
di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale |
Non e' dovuto alcun
contributo |
dal 6 Luglio 2011
6 bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
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per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per
quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di
soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di
ottemperanza del giudicato
il contributo dovuto è di euro 300. |
300 |
|
Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale; |
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per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica
il comma 3; |
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per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate
materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre
disposizioni che
richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500
|
1.500 |
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per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; |
4.000 |
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in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il
ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo
dovuto è di euro 600. |
600 |
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I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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|
con
valore indeterminabile |
fino al 31/12/04 |
dal
1/1/2005 |
dal
1/8/2010 |
dal
6/7/2011 |
|
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
(si considerano di valore da
Euro 26.000,00 a 52.000,00 |
310,00 |
340,00 |
374,00 |
450,00 |
La normativa di
riferimento>>>>Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it
5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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