CONTRIBUTO
UNIFICATO -
per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore dal 1 marzo 2002
a cura di Domenico Condello -
Edizione n. 20 del 6 Luglio 2011
CONTRIBUTO UNIFICATO -
per le spese degli atti giudiziari -
Edizione n. 20
del 6 Luglio 2011 aggiornata con il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
in G.U. n.155, entrato in vigore il 6 luglio 2011 decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
Le importanti novitą:
- sanzione,
aumento del 50%, in caso di omessa comunicazione della pec e del fax
da parte del legale o il c.f. della parte
Art. 37
omissis
3bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura civile e 16,
comma 1bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo
tributario), ovvero
qualora la parte ometta di
indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso
il contributo unificato č aumentato della metą.
Aumenti delle tabelle cause
ordinarie e amministrative
Contributo unificato per le
separazioni consensuali (€ 37) per le separazioni giudiziali (€ 85) e per il
divorzio (€ 37)
Controversie di lavoro (50% per contributo), in materia di previdenza e
assistenza (€ 37).
In materia di volontaria giurisdizione (€ 85)
In materia di famiglia e stato ( € 85)
Contributo in materia tributaria
Tabelle riepilogative del contributo unificato
La normativa di
riferimento>>>>Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it