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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE |
Capo II: DELL'INTERDIZIONE, DELL'INABILITAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (1) |
(1) Parole cosė modificate dalla Legge 9 gennaio 2004, n.6. |
Art. 720. (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione) Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite
per la pronuncia di esse. |