CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE |
Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI |
Art. 709-ter. (1) (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine
allesercizio della potestà genitoriale o delle modalità dellaffidamento è
competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui
allarticolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. (1) Articolo aggiunto dalla Legge 54/2006. |