Art. 709. (1)
(Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza)
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione
davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso,
nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico
ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione
devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in
cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e
6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre
il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al
terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati
o modificati dal giudice istruttore.
(1) Articolo cosė sostituito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 709. (Notificazione della fissazione dell'udienza)
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice
istruttore e` notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine
perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e` comunicata al pubblico ministero." |