CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI |
Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI |
Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (1) |
(1) Numerazione cosė modificata dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |
Art. 696-bis. (1) (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva,
puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma
dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti
derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali da fatto
illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della
relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. (1) Articolo aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. |