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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI |
Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI |
Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1) |
(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |
Art. 669-sexies. (1) (Procedimento) Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. (1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |