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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1)

(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

  

Art. 669-quater. (Competenza in corso di causa)

Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.
Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. (2)
In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.
Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi' nel caso in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma secondo dell'articolo 316 del codice di procedura penale.

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

 
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