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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
Titolo VI: DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO |
Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO |
Art. 624. (Sospensione per opposizione all'esecuzione) (1) |
Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. |
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. |
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non č stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza č reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma. (2) |
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618. (2) |
(1) Articolo cosė modificato dal D.L. 35/2005 e dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. |
(2) comma sostituiti dall'art. 49 comma 3 - L. 69/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009) |
Formulazione precedente alla legge 69/2009 |
Art. 624. (Sospensione per opposizione all'esecuzione) (1) |
Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. |
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. |
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La disposizione di cui al terzo comma si applica, in
quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli
articoli 618 |
(1) Articolo cosė modificato dal D.L. 35/2005 e dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. |