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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo VI: DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

 

Art. 624. (Sospensione per opposizione all'esecuzione) (1)

Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non č stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza č reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma. (2)

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618. (2)

(1) Articolo cosė modificato dal D.L. 35/2005 e dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) comma sostituiti dall'art. 49 comma 3 - L. 69/2009  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009)

 

Formulazione precedente alla legge 69/2009

Art. 624. (Sospensione per opposizione all'esecuzione) (1

Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonche' disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorita' dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un diverso processo.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.

(1) Articolo cosė modificato dal D.L. 35/2005 e dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

   
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