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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
Titolo IV: DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE |
Art. 614. (Rimborso delle spese) Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice
dell'esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale
giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. (1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51. |