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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo III: DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

Capo VI: DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

Sezione V: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA

§ 3-bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (1)(1) Paragrafo inserito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

  

Art. 607. (Cose pignorate)

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo' avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

 
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