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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Sezione III: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE

§ 3-bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (1)(1) Paragrafo inserito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

   
Art. 591-ter. (1) (Ricorso al giudice dell'esecuzione)

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.

(1) Articolo cosė modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 591-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)
Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta, il notaio delegato pu= rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617."

 
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