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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Sezione III: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE

§ 3: VENDITA CON INCANTO

   

Art. 591. (1) (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo' altresi' stabilire diverse Condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

(1) Articolo cosė modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)
All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 ss., oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo` stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita`, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente."

 
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