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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
Titolo II: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA |
| Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE |
Sezione III: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE |
§ 3: VENDITA CON INCANTO |
Art. 591. (1) (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto) Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle,
il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova
ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto. (1) Articolo cosė modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con
decorrenza dal 1 marzo 2006. |