www.foroeuropeo.it - il portale del giurista

aggiornamenti

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI

  

Art. 412-quater. (1) (Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale)

Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e` la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo e` depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitratro. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita` formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
[La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.] (2)

(1) Articolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
(2) Comma eliminato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

 
precedente                                                successivo