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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO |
Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO |
Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 412-quater. (1) (Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide
in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in
cui e` la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del lodo. (1) Articolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387. |