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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO |
Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO |
Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 412. (1) (Verbale di mancata conciliazione) Se la conciliazione non riesce, si forma il processo verbale con l'indicazione delle
ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale
sulla quale concordano, precisando, quando e` possibile, l'ammontare del credito che
spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di
titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. (1) Articolo cosė da ultimo modificato dal Dlgs. 31 marzo 1998, n. 80. |