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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI |
Capo IV: DELLA REVOCAZIONE |
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Art. 397. (Revocazione proponibile dal pubblico ministero) Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei
due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: |