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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI

Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Sezione II: DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI

  

Art. 391-ter. (1) (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo)

Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

(1) Articolo aggiunto dal Dlgs. 40/2006.

  
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