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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI |
| Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE |
Sezione II: DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI |
Art. 391-ter. (1) (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo) Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e',
altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo
comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla
stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi
secondo e terzo, e 405, comma secondo. (1) Articolo aggiunto dal Dlgs. 40/2006. |