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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI

Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Sezione I: DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI

  

Art. 371-bis. (1) (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio)

Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 62, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

   
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