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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI |
| Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE |
Sezione I: DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI |
Art. 371-bis. (1) (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio) Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. (1) Articolo aggiunto dall'art. 62, Legge 26 novembre 1990, n. 353. |