Art. 366. (1) (Contenuto del
ricorso)
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto
su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione
al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso
la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma,
l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti
o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche
anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere
fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal
difensore che cosi' dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma
dell'articolo 176.
(1) Articolo cosė modificato dal Dlgs. 40/2006.Il testo precedente recitava:
"Art. 366. (Contenuto del ricorso)
Il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilita`:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto
su cui si fondano;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione
al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso
la cancelleria della Corte di Cassazione.
Nel caso previsto nell'art. 360 secondo comma,
l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti
o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi
al ricorso stesso." |