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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo III bis:DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (1)

Sezione IV: DELL'INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

§ 2: DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

  

Art. 281-sexties. (Decisione a seguito di trattazione orale)

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo` ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e` immediatamente depositata in cancelleria.

  
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