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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo III bis:DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (1)

Sezione IV: DELL'INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

§ 2: DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

  

Art. 281-quinquies. (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista)

Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e` depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

  
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