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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione IV: DELL'INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI |
§ 2: DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI |
[Art. 274-bis. (1) (2) [(Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico) Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione,
deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa
dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai
sensi dell'articolo 190-bis. (1) Articolo aggiunto dall'art. 31, Legge 26 novembre 1990, n. 353. |