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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione IV: DELL'INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

§ 2: DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

  

[Art. 274-bis. (1) (2) [(Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico)

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.
Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a sč in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189.
In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).
Alla nullitą derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma.]

(1) Articolo aggiunto dall'art. 31, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Articolo abrogato dall'art. 67, Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

   
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