CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA |
| Art. 190-bis.(1 [(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico) Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione
di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e,
quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito delle memorie di replica.
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