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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
   

Art. 190. (1) (Comparse conclusionali e memorie)

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

  
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