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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA |
Art. 190. (1) (Comparse conclusionali e memorie) Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di
replica entro i venti giorni successivi. (1) Articolo così sostituito dall'art. 24, Legge 26 novembre 1990, n. 353. |