| Art. 186-ter. (1)(Istanza
di ingiunzione)
Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i
presupposti di cui all'art. 633, primo comma,
n. 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634,
la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare
con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza e'
proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il
termine per la notificazione. (2)
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata
provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonchè, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli
di cui all'art. 648, primo comma. La
provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia
disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di
falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178,
primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia
esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere
notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644.
In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte
non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai
sensi dell'art. 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale.
(1) Articolo aggiunto dall'art.
21, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Periodo aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006. |