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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo I: DELLE PARTI

Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

    

Art. 78. (Curatore speciale)

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.

    
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