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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI |
Capo I: DELLE PARTI |
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
Art. 78. (Curatore speciale) Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di
urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non
riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al
quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. |