Art. 72. (Poteri del pubblico ministero)
Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli
stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce
per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70,
tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo'
produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte
dalle parti.
Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause
matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino
l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che
per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto
al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello
presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133.
Restano salve le disposizioni dell'art. 397.
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