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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

   

Art. 72. (Poteri del pubblico ministero)

Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133.
Restano salve le disposizioni dell'art. 397.

    
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