| www.foroeuropeo.it - il portale del giurista |
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE |
Art. 64. (Responsabilita' del consulente) Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai
periti. (1) Comma cosė sostituito dalla Legge 4 giugno 1985, n. 281. |