| www.foroeuropeo.it - il portale del giurista |
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE |
Art. 63. (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente) Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo
ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. |