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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE |
Art. 61. (Consulente tecnico) Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica. |