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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI

  

Art. 54. (Ordinanza sulla ricusazione)

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a Euro 250. (1)

Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

(1) Comma modificato dall'art. 45 comma 8 - L. 69/2009  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009)

  

Formulazione precedente alla legge 69/2009

Art. 54. (Ordinanza sulla ricusazione)

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a € 5. (1)

Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

(1) La Corte Costituzionale con Sentenza 21 marzo 2002, n. 78 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria.

  
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