| www.foroeuropeo.it - il portale del giurista |
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI |
Art. 54. (Ordinanza sulla ricusazione) |
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. |
La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52. |
Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a Euro 250. (1) |
Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. |
(1) Comma modificato dall'art. 45 comma 8 - L. 69/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009) |
Formulazione precedente alla legge 69/2009 |
Art. 54. (Ordinanza sulla ricusazione) |
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. |
La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52. |
L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte |
Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. |
(1) La Corte Costituzionale con Sentenza 21 marzo 2002, n. 78 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria. |