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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI |
Art. 52. (Ricusazione del giudice) Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo'
proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. |