Art. 51. (Astensione del giudice)
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione (1), o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o
debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come
testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come
arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno (2), procuratore, agente
o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo'
richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione
riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.
(1) La Legge 4 maggio 1983, n. 184 ha soppresso l'istituto dell'affiliazione.
(2) Le parole "amministratore di sostegno" sono state inserite dalla Legge 9
gennaio 2004, n. 6. |